Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:T:2026:388
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO [OSCURATO:PERSONA] y [OSCURATO:PERSONA]
presentate il 10 giugno 2026 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA]529/25
Procura europea (EPPO),
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] van de [OSCURATO:PERSONA] en Accijnzen (AAD&A)
contro
[OSCURATO:PERSONA] + [OSCURATO:PERSONA] NV,
ZG,
con l’intervento di:
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] van de [OSCURATO:PERSONA] en Accijnzen (AABBI)
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo hof van beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa, Belgio)]
« Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione delle merci – Nomenclatura combinata – Interpretazione – Regole generali – Regola generale 2, lettera a) – Ambito di applicazione – Nozione di “oggetto presentato smontato o non montato” – Componenti sfusi destinati a costituire, dopo l’assemblaggio, biciclette elettriche – Importazione con spedizioni scaglionate – Dichiarazioni in dogana successive – Classificazione come articolo completo – Abuso del diritto »
I.
Introduzione
1.
In latino, la nozione di «
portorium
» si riferisce a dazi doganali o pedaggi, affini a una «tassa sul trasporto, relativa al passaggio di merci in determinati punti» (
2
), riscossa, segnatamente, alle frontiere esterne dell’Impero romano. Lo attesta il
[OSCURATO:PERSONA]
– un’iscrizione che contiene il regolamento delle dogane d’Asia, promulgato nel 62 d.C. –, da cui risulta che il prelievo di dazi doganali era fondato fin dall’antichità su un sistema complesso, che prevedeva obblighi di dichiarazione e conseguenze in caso di elusione delle norme in materia doganale, quale il trasferimento fittizio delle merci (
3
).
2.
La presente causa si colloca nell’ambito di una problematica analoga, vale a dire il frazionamento dell’importazione di una merce con l’obiettivo di ottenere l’applicazione di una tariffa doganale più favorevole. Essa trae origine dai procedimenti penali avviati dalla Procura europea nei confronti di due persone giuridiche e di una persona fisica, per il motivo che queste ultime avrebbero introdotto in tempi successivi componenti di biciclette nel territorio doganale dell’Unione al fine di dissimulare l’oggetto reale di tali operazioni, vale a dire l’importazione di biciclette elettriche complete. [OSCURATO:PERSONA] facendo, esse avrebbero eluso dazi doganali in quanto, a differenza dei componenti, le biciclette elettriche erano soggette a un’aliquota convenzionale più elevata e dovevano essere gravate da dazi antidumping.
3.
La Procura europea si è basata sulla presunta violazione della regola generale 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata (
4
). In sostanza, tale regola consente di considerare, ai fini della classificazione doganale, che è stato importato un articolo completo, quale una bicicletta, anche se, fisicamente, sono stati introdotti nel territorio doganale solo i componenti necessari per l’assemblaggio di tale articolo. Detta regola prevede una condizione, sviluppata dalla Corte (
5
), secondo cui i componenti interessati devono essere presentati allo sdoganamento
simultaneamente
. Tale condizione è un aspetto centrale degli interrogativi sollevati dal giudice del rinvio, dal momento che, nel caso di specie, i componenti che consentono l’assemblaggio delle biciclette elettriche non hanno costituito oggetto di una presentazione congiunta in dogana, ma sono stati importati con spedizioni scaglionate.
II.
Contesto normativo
A.
Diritto internazionale
4.
Il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 (
6
), nell’ambito dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD).
5.
La seconda frase della regola generale 2, lettera a), per l’interpretazione del SA prevede, in sostanza, che qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende anche questo oggetto completo o finito, quando è presentato smontato o non montato.
6.
La nota esplicativa relativa a tale regola afferma al punto V) che «[l]e merci sono presentate [smontate o non montate] per lo più per ragioni attinenti alle esigenze o alla praticità dell’imballaggio, della manutenzione o del trasporto». Inoltre, il punto VII) di detta nota precisa che «[g]li elementi non montati di un oggetto, che sono in numero eccedente a quello richiesto per la costituzione di un oggetto completo, seguono il loro regime proprio». Infine, a termini del punto VIII) di detta nota, casi d’applicazione della regola sono indicati nelle considerazioni generali delle sezioni o dei capitoli (in particolare, sezione XVI, capitoli 44, 86 e 87 e 89).
7.
Le note esplicative relative al capitolo 44 della sezione IX e alle sezioni XVI e XVII del SA riguardano, rispettivamente, gli articoli di legno presentati smontati o non montati, le macchine ed apparecchi non montati e le navi incomplete o non finite.
B.
Diritto dell’Unione
1.
Regolamento n. 2658/87, nomenclatura combinata e note esplicative
8.
Nel caso di specie, il regolamento n. 2658/87 si applica nella versione adottata con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 (
7
). Il suo allegato I comprende la nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»), di cui fanno parte le regole generali di interpretazione.
9.
La regola generale 2, lettera a), per l’interpretazione della NC [in prosieguo: la «regola generale 2, lettera a)»], che riprende la stessa regola del SA, è formulata come segue:
«Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato».
10.
La nota complementare 2 della sezione VXI della NC contiene precisazioni in merito alle macchine presentate smontate o non montate. La nota complementare 3 della medesima sezione stabilisce che, a richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, le disposizioni della regola generale 2 a) si applicano anche alle macchine presentate con invii scaglionati.
11.
La voce 8711 della NC riguarda in particolare velocipedi con motore ausiliario. Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713 rientrano nella voce 8714.
12.
La nota complementare 2 della sezione XVII della NC stabilisce che, a richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, le disposizioni della regola generale 2 a) si applicano anche alle merci delle voci 8608, 8805, 8905 e 8907 presentate con invii scaglionati.
13.
Il 29 marzo 2019 la Commissione europea ha pubblicato le note esplicative della NC (
8
). Esse contengono indicazioni in merito all’applicazione della nota complementare 3 della sezione XVI della NC.
2.
Codice doganale
14.
Il codice doganale dell’Unione (in prosieguo: il «codice doganale»), istituito dal regolamento (UE) n. 952/2013 (
9
), definisce, rispettivamente, all’articolo 5, punti 12 e 33, la nozione di «dichiarazione in dogana» e quella di «presentazione delle merci in dogana».
15.
L’articolo 56, paragrafo 1, di detto codice dispone che «[i] dazi all’importazione e all’esportazione dovuti sono basati sulla tariffa doganale comune». Dal paragrafo 2 del medesimo articolo risulta che la tariffa doganale comune comprende in particolare la NC di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87.
3.
Regolamento di esecuzione 2015/2447
16.
L’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (
10
), che, in sostanza, è identico all’articolo 115 del medesimo regolamento, stabilisce quanto segue:
«Per i prodotti smontati o non montati ai sensi della regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato e rientranti nelle sezioni XVI o XVII o nelle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato, i quali siano importati con spedizioni scaglionate su richiesta dell’importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali dello Stato membro d’importazione, può essere presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione del primo scaglione».
III.
Fatti e domanda di pronuncia pregiudiziale
17.
[OSCURATO:PERSONA] NV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), una società di diritto belga, ha importato, fino all’introduzione di un dazio antidumping provvisorio nel luglio 2018 (
11
), biciclette elettriche complete originarie della Cina, rientranti nella voce 8711 60 10 della NC. Nel mese di gennaio 2019 sono stati istituiti dazi antidumping e dazi compensativi definitivi (
12
). A partire da quel momento e fino ad aprile 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha importato e dichiarato componenti di biciclette elettriche rientranti nella sottovoce della voce 8714 della NC.
18.
Durante un controllo, l’amministrazione doganale ha individuato 27 dichiarazioni doganali, divise in sei gruppi, ciascuno riguardante componenti fatturati con lo stesso riferimento, che hanno consentito di montare, in totale, 5 800 biciclette complete. Le dichiarazioni sono state presentate a distanza di qualche giorno o di qualche mese. Su questi fatti è basata l’azione penale avviata dalla Procura europea a carico della [OSCURATO:PERSONA], di ZG (il suo amministratore delegato) e della [OSCURATO:PERSONA] + [OSCURATO:PERSONA] NV (il suo rappresentante doganale). L’accusa mossa nei loro confronti è di elusione dei dazi all’importazione, dei dazi antidumping e dei dazi compensativi, a seguito della presentazione di dichiarazioni doganali che attestavano, indebitamente, l’importazione di componenti di biciclette, al fine di dissimulare l’importazione di biciclette elettriche.
19.
Il giudice di primo grado ha accertato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva ordinato in Cina biciclette elettriche complete smontate e le aveva vendute in quanto tali ai consumatori. Esso ne ha dedotto che, tenuto conto della regola generale 2, lettera a), la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dichiarare in dogana l’importazione non di componenti, bensì di biciclette elettriche complete. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] e ZG sono stati condannati al pagamento di sanzioni e, avendo omesso di consegnare i beni confiscati, al pagamento del loro valore stimato in dogana. [OSCURATO:PERSONA] + [OSCURATO:PERSONA] è stata assolta. Infine, sono state accolte tutte le domande accessorie delle autorità doganali e fiscali, che si sono costituite parti civili.
20.
Lo hof van beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa, Belgio), investito della causa in appello, rileva che, conformemente alla regola generale 2, lettera a), le merci importate smontate dovrebbero essere classificate nella voce doganale che si applica alle merci complete. Tuttavia, non sarebbe certo che detta regola possa trovare applicazione, per il motivo che le dichiarazioni doganali in discussione sono state presentate in momenti successivi, a volte a distanza di diversi mesi. È vero che, nella sentenza
X e Inspecteur van de [OSCURATO:PERSONA]
(
13
), la Corte ha statuito che non si deve interpretare la regola generale 2, lettera a), in modo da consentire agli importatori di scegliere essi stessi, in particolare mediante la presentazione di dichiarazioni doganali distinte, la classificazione delle merci, come un insieme, oppure separatamente. Tuttavia, secondo la stessa sentenza, l’applicazione di tale regola sarebbe subordinata alla presentazione contemporanea delle merci in dogana.
21.
In tale contesto, lo hof van beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte, a norma dell’articolo 267 TFUE, la seguente questione pregiudiziale:
«Se la [regola generale 2, lettera a)], debba essere interpretata nel senso che componenti di una bicicletta elettrica che sono destinati, dopo l’immissione in libera pratica, ad essere assemblati in una bicicletta elettrica, che sono fatturati da due fornitori diversi, sono trasportati in containers separati e sono dichiarati dal medesimo denunciante, in nome e per conto del medesimo destinatario, scaglionati nel tempo, nel corso di un periodo che si estende su più mesi, presso lo stesso ufficio doganale per l’immissione in libera pratica (...) mediante dichiarazioni di immissione in libera pratica distinte, e che al momento dell’immissione in libera pratica sono di proprietà del destinatario, debbano essere considerati come biciclette elettriche presentate smontate o non montate, ai sensi della suddetta regola, (...) a condizione che da fattori oggettivi risulti che tali componenti costituiscono un insieme e comprendono tutti gli elementi essenziali di tali biciclette elettriche».
IV.
Procedimento dinanzi alla Corte e al Tribunale
22.
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale è stata depositata nella cancelleria della Corte il 18 luglio 2025. In applicazione dell’articolo 50 ter dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, tale domanda è stata trasmessa al Tribunale.
23.
Le parti nel procedimento principale, il governo belga e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte e hanno partecipato all’udienza di discussione tenutasi il 23 aprile 2026.
V.
Analisi giuridica
24.
Nella presente causa, la Procura europea sostiene che l’importazione in momenti successivi dei componenti di biciclette rientri nell’ambito di applicazione della seconda ipotesi della regola generale 2, lettera a). Pertanto, ai fini della classificazione doganale, si dovrebbe considerare che gli imputati non hanno importato componenti, bensì biciclette elettriche complete. Tuttavia, questa interpretazione contrasta con la giurisprudenza della Corte, sancita nel 1974 con la sentenza
Osram
(
14
). Dal punto 7 di tale sentenza risulta che l’applicazione della regola generale 2, lettera a), all’importazione di un oggetto smontato o non montato è subordinata alla condizione che gli elementi costitutivi siano sdoganati simultaneamente.
25.
Con la sentenza
X e Inspecteur van de [OSCURATO:PERSONA]
, pronunciata nel 2023, la Corte ha precisato che il requisito di presentazione simultanea è soddisfatto nella misura in cui le merci sono presentate contemporaneamente allo sdoganamento, anche se formano oggetto di diverse dichiarazioni in dogana. Tale interpretazione della regola generale 2, lettera a), è stata giustificata segnatamente dal suo carattere imperativo, che osta alla sua elusione, mediante manipolazioni degli importatori con l’obiettivo di scegliere «la classificazione tariffaria delle merci in questione, o come un insieme oppure separatamente, a loro più favorevole» (
15
)
26.
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se quest’ultimo ragionamento possa essere trasposto alla prassi del frazionamento delle importazioni. Implicitamente, esso ci invita quindi a esaminare la possibilità di relativizzare maggiormente o persino di escludere il requisito della presentazione simultanea delle merci. Una soluzione del genere equivarrebbe, indubbiamente, a temperare la giurisprudenza della Corte consolidata da lungo tempo, e persino a operare un ribaltamento della stessa (
16
).
27.
Al fine di rispondere alla questione sollevata, ritengo necessario procedere, anzitutto, a illustrare il contesto generale della presente causa (parte A). In seguito, propongo di interpretare la regola generale 2, lettera a), al fine di delimitarne l’ambito di applicazione (parte B). Infine, nell’ipotesi in cui il Tribunale intenda concludere per l’applicabilità di detta regola alle merci importate con spedizioni scaglionate, reputo necessario esaminare la sua applicazione concreta (parte C).
A.
Applicabilità della procedura doganale alle importazioni con spedizioni scaglionate
28.
Ritengo importante ricordare che la procedura di sdoganamento delle merci, prevista dal codice doganale, costituisce il quadro giuridico più ampio in cui si colloca la classificazione tariffaria, in quanto fase tra le più rilevanti della procedura doganale, vale a dire quella della determinazione della tariffa doganale (
17
). La regola generale 2, lettera a), lo attesta chiaramente facendo riferimento alla presentazione in dogana delle merci. Tale nozione del diritto doganale è stata interpretata nella sentenza
Osram
(
18
) nel senso che essa richiede la presentazione simultanea delle merci. La linea giurisprudenziale derivante da tale sentenza conferma che è esclusa la presentazione differita nel tempo (
19
), di modo che la regola generale 2, lettera a), non è applicabile alle importazioni con spedizioni scaglionate (
20
).
29.
Al fine di determinare se si possa nondimeno ammettere l’interpretazione contraria di tale regola, ritengo indispensabile acclarare in che misura il codice doganale prevede o, perlomeno, non esclude lo sdoganamento di merci smontate o non montate importate in tempi successivi, con spedizioni scaglionate. A tal fine, fornirò, anzitutto, una panoramica della procedura doganale (1), il che mi consentirà di esporre, in seguito, il principio su cui essa si fonda, vale a dire quello della dichiarazione delle merci presentate (2). Infine, esaminerò la possibilità di derogare a tale principio ai fini dell’importazione di merci smontate o non montate, con spedizioni scaglionate (3).
1.
Origine storica e stato attuale della procedura doganale
30.
Nel 1974, quando la Corte ha pronunciato la sentenza Osram (
21
), il controllo doganale delle importazioni era oggetto delle norme di armonizzazione previste dalla direttiva 68/312/CEE (
22
). Quest’ultima utilizzava la nozione di «presentazione in dogana» solo nelle versioni spagnola, italiana e neerlandese. Quest’ultima conteneva il termine «aanbrengen», qui corrisponde a quello che figura, oggi, all’articolo 5, punto 33, della versione neerlandese del codice doganale , che definisce la «presentazione in dogana». In ogni caso la direttiva del 1968 prevedeva l’obbligo di trasportare le merci a un ufficio doganale e di presentare «immediatamente» una dichiarazione che consentisse di identificare le merci. Il regolamento (CEE) n. 4151/88 (
23
), ha generalizzato, all’articolo 5, l’impiego, nel diritto comunitario, della nozione di «presentazione in dogana». Essa era ivi definita come la comunicazione all’autorità doganale dell’avvenuto arrivo delle merci (
24
). A tale atto doveva immediatamente seguire la presentazione della dichiarazione in dogana. Ai sensi della giurisprudenza della Corte, perché si possa ritenere che una merce abbia costituito oggetto di un’introduzione regolare nel territorio doganale della Comunità, essa doveva, fin dal suo arrivo, essere portata in un ufficio doganale ed essere presentata in dogana (
25
).
31.
La procedura istituita dal codice doganale, attualmente in vigore, si fonda sui medesimi principi. In sostanza, il passaggio delle merci in dogana è caratterizzato da diverse operazioni compiute, in linea di principio, in successione, vale a dire, in particolare, l’arrivo delle merci (articolo 135, paragrafo 1), la loro presentazione in dogana subito dopo l’arrivo (articolo 5, punto 33, e articolo 139, paragrafo1), la presentazione di una dichiarazione in dogana per vincolare le merci a un determinato regime doganale (articolo 5, punto 12, e articolo 158, paragrafo 1), l’accettazione della dichiarazione (articolo 172), la verifica facoltativa di quest’ultima (articolo 188), e la concessione dello svincolo (articoli 194 e 195).
2.
Principio di dichiarazione delle merci presentate
32.
In base alla mia comprensione della procedura doganale, le operazioni di dichiarazione, di verifica (a norma dell’articolo 188 del codice doganale) e di svincolo (ai sensi degli articoli 194 e 195 del codice doganale) sono tutte riferite alle merci presentate in dogana.
In linea di principio
, esse non riguardano né le merci che non sono ancora arrivate in dogana (
26
), né quelle che vi sono già passate, in seguito alla concessione dello svincolo (
27
).
33.
La presente analisi è avvalorata dagli articoli da 170 a 172 del codice doganale, che indicano che le dichiarazioni in dogana devono essere presentate da una persona che sia in grado di presentare le merci di cui trattasi. Correlativamente, se una dichiarazione in dogana può essere presentata fino a 30 giorni prima della prevista presentazione delle merci, detta dichiarazione anticipata risulta valida solo se le merci vengono effettivamente presentate entro tale termine. Inoltre, l’accettazione delle dichiarazioni in dogana da parte delle autorità doganali è espressamente subordinata all’effettiva presentazione delle merci a cui tali dichiarazioni si riferiscono.
34.
Peraltro, a norma degli articoli 144, 149 e 158 del codice doganale, le merci poste in custodia temporanea al momento della loro presentazione devono essere dichiarate entro 90 giorni (
28
). In teoria, tali disposizioni potrebbero consentire di dichiarare congiuntamente le merci arrivate in dogana in momenti diversi, ma nell’arco di tale periodo. Orbene, ritengo che una siffatta interpretazione sia in contrasto con i requisiti procedurali che disciplinano la presentazione di una dichiarazione «normale» in dogana, ai sensi dell’articolo 162 del codice doganale. Infatti, ai sensi dell’articolo 222 del regolamento di esecuzione, ciascun articolo di merci è oggetto di una dichiarazione in dogana separata. In deroga a tale principio, solo gli articoli «contenut[i] in una spedizione» possono essere raggruppati, purché rientrino in un’unica sottovoce tariffaria. Poiché gli articoli di una stessa spedizione arrivano contemporaneamente all’ufficio doganale e devono essere presentati immediatamente (
29
), una dichiarazione in dogana cumulativa riguarda necessariamente articoli presentati contemporaneamente.
35.
Lo stesso requisito figura anche all’articolo 177, paragrafo 1, del codice doganale. A fini di semplificazione, quest’ultimo consente di dichiarare merci classificate in sottovoci tariffarie diverse come se rientrassero in un’unica sottovoce, purché segnatamente facciano parte di una «[unica] spedizione».
36.
Il principio di dichiarazione delle merci presentate in dogana (contemporaneamente) è di natura tale da garantire l’effetto utile del potere conferito alle autorità doganali di verificare, prima della concessione dello svincolo, l’esattezza delle dichiarazioni in dogana, in particolare mediante l’esame delle merci e il prelievo di campioni (
30
).
37.
Tale principio è giustificato anche dalla circostanza che l’articolo 77, paragrafi 1 e 2, del codice doganale subordina la regolare nascita dell’obbligazione doganale all’accettazione della dichiarazione in dogana e il vincolo delle merci a uno dei regime doganali. Infatti, come risulta all’articolo 56 del codice doganale, l’importo di detta obbligazione dipende dai dazi determinati, segnatamente, in base alla classificazione tariffaria delle merci. Quest’ultima avviene al momento dell’importazione, sulla base delle informazioni contenute nella dichiarazione in dogana, fermo restando che l’obbligo del dichiarante di fornire informazioni esatte si estende altresì alla determinazione della sottovoce corretta della NC (
31
). Inoltre, per facilitare i controlli doganali e per motivi di certezza del diritto, la classificazione doganale delle merci è effettuata in base alle caratteristiche e proprietà oggettive al momento della loro presentazione in dogana (
32
).
38.
Infine, dall’articolo 194, paragrafi 1 e 2, del codice doganale mi sembra derivare che la concessione dello svincolo, sulla base della dichiarazione in dogana, riguardi solo le merci presentate in dogana e che formano oggetto di tale dichiarazione.
39.
L’insieme delle considerazioni che precedono mi consente di concludere che la procedura doganale è stata concepita per lo sdoganamento delle merci effettivamente presentate contemporaneamente in dogana. Pertanto, la classificazione tariffaria, compresa l’applicazione della regola generale 2, lettera a), si effettua, in linea di principio, solo per tali merci. A mio parere, una concezione del genere della procedura doganale si era già imposta nel 1974 quando è stata pronunciata la sentenza
Osram
(
33
).
3.
Deroga al principio di dichiarazione delle merci presentate
40.
Il principio individuato al paragrafo 39 delle presenti conclusioni è quindi poco compatibile con la possibilità di classificare e di dichiarare una merce completa quando solo una parte dei componenti costitutivi è arrivata ed è stata presentata alle autorità doganali, anche se l’arrivo dei componenti restanti è programmato successivamente. Ritengo tuttavia che il codice doganale non osti in qualsiasi circostanza a tale ipotesi, come attesta il relativo regolamento di esecuzione.
41.
Infatti, l’introduzione delle merci sul territorio dell’Unione con spedizioni scaglionate non è estranea alle procedure doganali. Diverse disposizioni del regolamento di esecuzione, vale a dire gli articoli 96, 99, 105, 115 e 121, si fondano espressamente sul presupposto che una siffatta modalità di importazione è autorizzata. Esse prevedono una semplificazione della prova dell’origine delle merci che vengono importate smontate o non montate, ai sensi della regola generale 2, lettera a), e che rientrano nelle sezioni XVI o XVII o nelle voci 7308 o 9406 del SA.
42.
Ne deduco che dovrebbe essere possibile indicare in una dichiarazione in dogana, da un lato, che le merci a cui essa si riferisce e sono oggetto di una presentazione in dogana fanno parte di una serie di spedizioni collegate, ai fini dell’importazione nel territorio dell’Unione. Dall’altro lato, ai fini della determinazione della tariffa doganale applicabile, il dichiarante deve poter tener conto dell’insieme delle merci in tal modo importate e, eventualmente, classificarle come un unico articolo completo, in applicazione della regola generale 2, lettera a).
43.
Orbene, questa possibilità costituisce una deroga al principio di dichiarazione delle merci presentate in dogana che, come ho illustrato, è alla base alle procedure doganali. Essa è pertanto soggetta a un’interpretazione restrittiva (
34
). A mio parere, ciò vale a maggior ragione in quanto non è espressamente prevista dal codice doganale.
B.
Applicabilità della regola generale 2, lettera a), alle importazioni con spedizioni scaglionate
44.
È alla luce del risultato dell’analisi della procedura doganale che occorre interpretare le regole di classificazione doganale della NC e, quindi, la regola generale 2, lettera a).
45.
Ai fini della presente causa, siamo quindi chiamati a determinare l’ambito di applicazione di tale regola, tenuto conto, in particolare, del riferimento in essa contenuto alla «presentazione» delle merci. A tal fine, propongo di procedere anzitutto a un’interpretazione letterale della regola generale 2, lettera a) (1), e in seguito di fornirne un’interpretazione sistematica e teleologica (2). Tale esercizio si concluderà con la valutazione dell’aspetto riguardante l’esistenza di limiti convenzionali relativi alla trasposizione del SA da parte della NC, che osterebbero a una precisazione, o addirittura alla modifica, dell’ambito di applicazione di detta regola da parte del legislatore dell’Unione (3).
1.
Interpretazione letterale della regola generale 2, lettera a)
46.
Ai sensi della regola generale 2, lettera a), seconda frase, qualsiasi riferimento ad un oggetto comprende questo oggetto anche «quando è presentato smontato o non montato». Al punto 7 della sua sentenza Osram(
35
), la Corte ha rilevato che dal testo di tale disposizione si evince che essa può applicarsi soltanto quando le parti smontate o non montate vengono sdoganate simultaneamente (
36
).
47.
Quando la Corte ha statuito nel 1974, in conformità del regolamento n. 1 (
37
), i regolamenti dovevano essere redatti nelle sei lingue ufficiali dell’epoca. Un confronto delle versioni linguistiche della regola generale 2, lettera a), seconda frase, all’epoca in vigore (
38
), consente di constatare che le versioni danese, inglese e neerlandese non comprendevano il requisito della
presentazione
. In danese e in neerlandese, si rinveniva tuttavia l’idea secondo cui l’oggetto deve essere
disponibile
, mentre la versione inglese faceva riferimento alla sua
importazione
. Da quanto emerge, le altre versioni linguistiche si riferivano espressamente alla
presentazione
dell’oggetto (
39
).
48.
Nella NC applicabile
ratione temporis
alla presente causa, mi sembra che la maggior parte delle versioni linguistiche della regola generale 2, lettera a), seconda frase, prevedano un requisito di presentazione più o meno esplicito. A titolo di esempio, la versione inglese utilizza, ormai, l’espressione di oggetto
presentato
. Le versioni tedesca e finlandese fanno riferimento, anche espressamente, alla presentazione
in dogana
. Inoltre, salvo errori da parte mia, in danese, polacco e svedese, si rimanda piuttosto ad articoli
disponibili
smontati o non montati, il che implica, secondo me, la presentazione di tali articoli. La versione estone della regola in questione si discosta e fa riferimento, a sua volta, agli articoli non montati, senza menzionare la loro disponibilità o la loro presentazione. In ogni caso, per quanto riguarda le divergenze linguistiche della NC, occorre attribuire un peso particolare alle versioni francese e inglese, in quanto la NC riprende il SA, di cui solo i testi in tali lingue fanno fede (
40
).
49.
Tenuto conto del confronto linguistico effettuato, ritengo che il testo della regola generale 2, lettera a), seconda frase, si applichi limitatamente agli articoli presentati in dogana. Per contro, preso isolatamente, esso non mi consente di trarre conclusioni sulla necessità di presentare
simultaneamente
i componenti costitutivi di un articolo completo.
50.
L’esigenza di simultaneità potrebbe, certamente, essere dedotta dal principio di dichiarazione delle merci presentate, delineato al paragrafo 39 delle presenti conclusioni. Tendo tuttavia a considerare che una simile interpretazione restrittiva del testo della regola generale 2, lettera a), non sia vincolante. In particolare, essa non terrebbe conto delle realtà economiche e giuridiche prese in considerazione dal legislatore dell’Unione. Come risulta dal regolamento di esecuzione (
41
), quest’ultimo parte dal presupposto secondo cui il codice doganale consente di importare merci smontate o non montate con spedizioni scaglionate.
51.
Di conseguenza, si deve far ricorso alle interpretazioni sistematica e teleologica della regola generale 2, lettera a), al fine di determinare se il requisito della presentazione possa essere soddisfatto in caso di passaggio in dogana frazionato di una merce.
2.
Interpretazione sistematica e teleologica della regola generale 2, lettera a)
a)
Interpretazione sistematica
52.
Dal punto 8 della sentenza
Osram
(
42
) risulta che, nel 1971 (
43
), la regola generale 2, lettera a), è stata inserita nella parte introduttiva della NC riportata in allegato al regolamento n. 950/68 al fine di generalizzare prassi interpretative già esistenti. Tali prassi si fondavano su diverse note specifiche di tale nomenclatura che comportavano variazioni di detta regola, riguardanti l’importazione di lavori di legno, macchinari, veicoli, navi e mobili, presentati smontati o non montati (
44
).
53.
Tra queste note specifiche, quella relativa alle macchine precisava che il regime di classificazione delle macchine presentate smontate o non montate era applicabile anche alle macchine oggetto di invii scaglionati.
54.
Lo sviluppo della NC, a partire dalla sua prima attuazione a livello comunitario attraverso il regolamento n. 950/68 fino a oggi, denota che non si è verificata alcuna generalizzazione dell’applicabilità della regola generale 2, lettera a), all’importazione, con spedizioni scaglionate, di tutti gli oggetti smontati o non montati. Al contrario, tale possibilità è prevista unicamente per determinate merci, vale a dire le macchine rientranti nella sezione XVI della NC e gli articoli rientranti nelle voci 8608, 8805, 8905 et 8907 della sezione XVII della NC, come risulta, rispettivamente, dalle note complementari 3 della sezione XVI e 2 della sezione XVII della NC (
45
). In forza di tali note, la regola generale 2, lettera a), si applica «anche» alle merci ivi considerate, quando sono importate con invii scaglionati.
55.
Correlativamente, gli articoli 96, 99 e 115 del regolamento di esecuzione prendono in considerazione tale modalità di importazione delle merci smontate o non montate solo quando rientrano nelle sezioni XVI o XVII o nelle voci 7308 o 9406 del SA.
56.
A mio parere, l’interpretazione secondo cui le note complementari 3 della sezione XVI e 2 della sezione XVII della NC non sono destinate ad un’applicazione generale è avvalorata, in particolare, dall’utilizzo dell’avverbio «anche». Inoltre, tali note subordinano l’applicazione della regola generale 2, lettera a), alla «richiesta» del dichiarante. Non mi sembra escluso che tale condizione possa offrire a quest’ultimo una scelta, il che sottolineerebbe maggiormente il carattere derogatorio di dette note.
57.
Ritengo, di conseguenza, che la regola generale 2, lettera a), si applichi unicamente alle merci presentate simultaneamente, fatta salva la deroga limitata prevista per l’importazione di determinate merci con spedizioni scaglionate (
46
),
58.
Questa limitazione dell’ambito di applicazione della regola generale 2, lettera a), sembra essere avvalorata dal comportamento degli organi dell’Unione. Infatti, la problematica del frazionamento delle importazioni al fine di eludere detta regola è nota da molto tempo. Nel 1993, l’imposizione di un dazio antidumping su biciclette originarie della Cina (
47
) ha fatto crollare le importazioni di biciclette intere, mentre, nel contempo, l’importazione di componenti costitutivi è sostanzialmente aumentata. L’indagine della Commissione rilevava che determinate imprese «hanno provveduto a ripartire le parti destinate alla stessa impresa in diversi container, che sono stati inviati in date diverse e talvolta scaricati in porti diversi», il che ha permesso loro di evitare l’applicazione della regola generale 2, lettera a) (
48
). In reazione a tale pratica, il legislatore dell’Unione ha esteso il dazio antidumping alle importazioni di determinati componenti di biciclette. Per contro, non ha modificato la NC.
59.
Tale approccio sembra essere in linea con la posizione sostenuta dall’Unione europea sulla scena internazionale. Secondo un documento dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) redatto nel 2008 da un «gruppo speciale», le Comunità europee sostenevano che il requisito relativo alla presentazione della merce «en l’état [nel suo stato]», espressione utilizzata dalla versione francese della regola generale 2, lettera a), rifletteva il «principio fondamentale della classificazione doganale», «secondo cui le merci sono classificate in funzione di caratteristiche oggettive del prodotto al momento dell’importazione, vale a dire nello stato in cui è importato e presentato in dogana». «[T]ale nozione non si riferisce e non può riferirsi a “diversi momenti” e “diversi luoghi”» (
49
).
b)
Interpretazione teleologica
60.
L’interpretazione sistematica della regola generale 2, lettera a), è in contrasto con gli argomenti di natura teleologica che, secondo me, potrebbero deporre in senso favorevole all’estensione del suo ambito di applicazione all’importazione di qualsiasi merce con spedizioni scaglionate.
61.
Infatti, anzitutto, possono sorgere dubbi sulla coerenza della limitazione dell’ambito di applicazione della regola generale 2, lettera a), alle merci cui fanno riferimento la nota complementare 3 della sezione XVI e la nota complementare 2 della sezione XVII della NC. Tali note si applicano, di fatto, a una vera e propria panoplia di prodotti di natura e dimensioni molto varie (
50
).
62.
Inoltre, non mi pare escluso che l’applicazione della regola generale 2, lettera a), all’importazione successiva di qualsiasi merce possa contribuire al buon funzionamento della classificazione doganale. Quest’ultima si basa sulla valutazione delle merci in funzione delle loro caratteristiche e proprietà oggettive, il che comprende la presa in considerazione della destinazione di un prodotto sempreché sia inerente a detto prodotto (
51
). Quindi, in particolare, quando gli articoli importati successivamente sono componenti costitutivi di un articolo completo, se sono stati ordinati quali componenti di tale articolo e se sono destinati, fin dall’inizio, non a essere venduti singolarmente, ma a essere assemblati, prima della commercializzazione, in un articolo completo, sembra più appropriato applicare la tariffa prevista per tale articolo completo. Ritengo che si possano desumere indicatori in tal senso, a titolo di esempio, dai documenti che accompagnano la dichiarazione in dogana, quali contratti di vendita e fatture, e dalle circostanze fattuali, come il fatto che i componenti importati corrispondono a un determinato numero di articoli completi (
52
) o ancora il fatto che l’importatore abbia cessato di importare gli articoli completi.
63.
Reputo inoltre importante sottolineare che l’importazione di merci smontate o non montate con spedizioni scaglionate può dipendere da vari vincoli, di natura commerciale o altra. Tali vincoli possono essere dovuti alle modalità di trasporto offerte all’importatore, a seconda delle dimensioni o della quantità di pezzi, o alla produzione di parti importate, in particolare se effettuata in diversi stabilimenti, situati o meno in prossimità di infrastrutture portuali, aeroportuali o stradali. Inoltre, l’arrivo differito di parti di un oggetto può dipendere da circostanze imprevedibili, quali conflitti, blocco di strade commerciali, scioperi o condizioni meteorologiche.
64.
Ritengo che questi diversi fattori non incidano sulle caratteristiche oggettive della merce importata. Per contro, come permette di comprendere la sentenza
X e Inspecteur van de [OSCURATO:PERSONA]
(
53
), essi dovrebbero essere presi in considerazione quali elementi oggettivi al fine di determinare se, nonostante l’introduzione successiva di singoli componenti nel territorio doganale dell’Unione, si debba ritenere che il dichiarante abbia effettuato l’importazione di un oggetto completo, presentato smontato o non montato.
65.
Infine, a mio giudizio, risulta dal punto 26 della medesima sentenza che il carattere oggettivo della classificazione doganale implica che si deve evitare che gli importatori possano scegliere essi stessi, mediante una manipolazione relativamente semplice, la classificazione tariffaria delle merci. Mi sembra che tale motivo, che ha consentito alla Corte di concludere per l’applicabilità della regola generale 2, lettera a), nell’ipotesi di presentazione di diverse dichiarazioni in dogana relative ad oggetti presentati simultaneamente smontati o non montati, sia altrettanto pertinente in caso di importazione successiva di parti destinate ad essere assemblate in un oggetto completo (
54
).
66.
Tuttavia, nonostante l’attrattiva di questi argomenti teleologici, ritengo che essi non siano atti a capovolgere la constatazione formulata al paragrafo 57 delle presenti conclusioni. Infatti, il risultato dell’interpretazione sistematica della regola in discussione non è equivoco, bensì attesta, a mio giudizio, la chiara volontà del legislatore di limitarne l’applicabilità all’importazione delle merci con spedizioni scaglionate alle sole ipotesi espressamente previste nelle note complementari 3 della sezione XVI e 2 della sezione XVII della NC (
55
).
67.
In queste circostanze, propongo al Tribunale di statuire che la regola generale 2, lettera a), non può applicarsi alle parti di biciclette se esse non sono presentate simultaneamente in dogana, bensì sono importate con spedizioni scaglionate. Infatti, le biciclette elettriche e le loro parti rientrano nelle voci 8711 e 8714 della NC e non sono comprese nelle deroghe stabilite dalle note complementari 3 della sezione XVI e 2 della sezione XVII della NC.
3.
Limiti convenzionali alla modifica dell’ambito di applicazione della regola generale 2, lettera a)
68.
Tenuto conto degli argomenti teleologici atti a deporre in senso favorevole a un’estensione dell’ambito di applicazione della regola generale 2, lettera a), l’interpretazione di quest’ultima proposta ai paragrafi 57 e 67 delle presenti conclusioni non mi sembra completamente soddisfacente. In particolare, si rileva una certa tensione tra tale interpretazione e gli argomenti illustrati, segnatamente in relazione all’apparente incongruenza della scelta delle merci di cui alle note complementari 3 della sezione XVI e 2 della sezione XVII della NC.
69.
Orbene, poiché la risoluzione della problematica in questione non rientra nella competenza del giudice, spetta al legislatore dell’Unione decidere se e, eventualmente, in che modo porvi rimedio. In tale ottica, propongo di verificare se sussistono motivi giuridici che potrebbero ostare a che il legislatore riesamini la questione dell’applicabilità della regola generale 2, lettera a), all’importazione delle merci con spedizioni scaglionate. Penso, in particolare, ai limiti convenzionali che derivano dalla trasposizione del SA operata dalla NC.
70.
Al riguardo, mi sembra che la limitazione dell’applicabilità della regola generale 2, lettera a), all’importazione scaglionata delle merci contemplate dalle note complementari 3 della sezione XVI e 2 della sezione XVII della NC non derivi dagli obblighi previsti dal SA. Salvo errori da parte mia, tale sistema non comprende regole o note che disciplinano l’importazione con spedizioni scaglionate.
71.
Inoltre, come risulta dal punto VIII) della nota esplicativa relativa alla regola generale 2, lettera a), del SA, determinate sezioni e determinati capitoli del SA comprendono esempi di applicazione di tale regola. Tali esempi, privi di effetto giuridicamente vincolante (
56
), non contengono indizi che facciano ritenere che, in linea di principio, l’importazione delle merci con spedizioni scaglionate non possa essere coperta da detta regola. Certamente, per quanto riguarda gli articoli di legno, la sua applicazione è espressamente subordinata alla condizione che «i diversi componenti siano presentati insieme». Tuttavia, gli altri esempi sono formulati in modo neutro o non contengono indicazioni relative alla presentazione delle merci. Per quanto riguarda specificamente le macchine, si fa riferimento alla loro presentazione smontate o non montate, senza ulteriori precisazioni (
57
).
72.
Tenuto conto delle suesposte considerazioni, tendo a ritenere che, se è vero che gli autori del SA semplicemente non hanno previsto l’applicazione della regola generale 2, lettera a), alle importazioni con spedizioni scaglionate, essi non l’abbiano neppure esplicitamente esclusa, tranne forse per quanto riguarda l’importazione degli articoli di legno.
73.
Tale valutazione è avvalorata da una decisione del Comitato del SA del novembre 1995, che stabilisce che ciascuno Stato firmatario (
58
) può disciplinare l’applicabilità della regola generale 2, lettera a), del SA alle importazioni con spedizioni scaglionate (
59
). Ne deduco che il legislatore dell’Unione può determinare in modo autonomo se occorra applicare tale regola nell’ipotesi in cui i componenti costitutivi di un articolo completo vengano importati successivamente.
74.
A mio giudizio, al momento dell’introduzione della nota complementare 3 della sezione XVI nella NC contenuta nell’allegato del regolamento n. 950/68, con l’adozione del regolamento n. 1/72, il legislatore della Comunità economica europea è anch’esso partito dal presupposto secondo cui esso aveva facoltà di comprendere l’importazione di merci con spedizioni scaglionate nell’ambito di applicazione della regola generale 2, lettera a). In effetti, tale modifica della nomenclatura all’epoca in vigore è stata motivata non da un cambiamento della convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 (
60
), che ha preceduto il SA, bensì da ragioni di ordine economico e pratico, invocate da detto legislatore. Del resto, oggi il legislatore dell’Unione continua a mantenere, nella NC, le note complementari 3 della sezione XVI e 2 della sezione XVII, mentre il SA non contiene note equivalenti.
75.
Alla luce di quanto precede, ritengo che il legislatore dell’Unione disponga della facoltà di modificare l’ambito di applicazione della regola generale 2, lettera a), per quanto riguarda l’importazione delle merci con spedizioni scaglionate.
C.
Analisi, in via subordinata, dell’applicazione della regola generale 2, lettera a), alle importazioni con spedizioni scaglionate
76.
Nell’ipotesi in cui il Tribunale intenda concludere per l’applicabilità della regola generale 2, lettera a), a tutte le importazioni con spedizioni scaglionate, si dovrebbero determinare le condizioni in cui tale regola può essere applicata, in mancanza, nel codice doganale, di disposizioni che stabiliscono tali condizioni.
77.
A mio avviso, si possono dedurre indicazioni, per analogia, dall’articolo 99, paragrafo 3, e dall’articolo 115 del regolamento di esecuzione e, in particolare, dalle note complementari 3 della sezione XVI e 2 della sezione XVII della NC. Tali disposizioni prevedono, da un lato, che spetta al dichiarante chiedere alle autorità doganali l’autorizzazione all’importazione di merci smontate o non montate con spedizioni scaglionate. D’altra parte, ne deriva che tali autorità fissano le condizioni dell’operazione di importazione successiva.
78.
Tenuto conto di tali requisiti, intendo presentare alcuni elementi di riflessione relativi, da un lato, all’inquadramento procedurale, da parte delle autorità doganali, della regola generale 2, lettera a), in caso di importazioni di merci con spedizioni scaglionate (1) e, dall’altro, agli obblighi del dichiarante (2). Peraltro, in reazione alle discussioni in sede d’udienza, ritengo opportuno affrontare l’impatto di un eventuale abuso di diritto sull’applicazione di detta regola (3).
1.
Inquadramento
procedurale dell’applicazione della regola generale 2, lettera a)
79.
Come già indicato al paragrafo 77 delle presenti conclusioni, mi pare ragionevole considerare, per analogia con l’articolo 99, paragrafo 3, e con l’articolo 115 del regolamento di esecuzione, nonché con le note complementari 3 della sezione XVI e 2 della sezione XVII della NC, che spetti alle autorità doganali determinare le condizioni procedurali di applicazione della regola generale 2, lettera a), a importazioni di merci con spedizioni scaglionate.
80.
Per contro, le autorità nazionali non devono avere la facoltà di fissare a loro piacimento le condizioni di applicazione materiali della regola generale 2, lettera a), con il rischio, in caso contrario, di non assicurare agli importatori parità di trattamento al momento della classificazione doganale delle merci. Ne consegue, alla luce della giurisprudenza illustrata ai paragrafi 62 e 64 delle presenti conclusioni, che solo le caratteristiche oggettive di una merce e i fattori oggettivi che ne hanno determinato le modalità di importazione possono essere presi in considerazione ai fini dell’esame dell’applicabilità della regola in discussione.
81.
Per quanto riguarda, in primo luogo, la durata delle importazioni con spedizioni scaglionate nel tempo, essa non dovrebbe, a mio giudizio, essere di per sé determinante. Tuttavia, essa potrebbe rientrare tra i fattori oggettivi pertinenti per valutare l’applicabilità della regola generale 2, lettera a), posizione avvalorata dal fatto, rilevato al paragrafo 63 delle presenti conclusioni, che l’intervallo di tempo tra le spedizioni può dipendere da molteplici circostanze. In tali condizioni, non credo sia possibile fissare un limite temporale oltre il quale la regola generale 2, lettera a), non sarebbe più applicabile.
82.
Per scrupolo di completezza, segnalo che mi sembra che l’applicazione, per analogia, dei limiti temporali relativi alla validità delle prove dell’origine, previsti dall’articolo 99, paragrafo 2, dall’articolo 105, paragrafo 1, e dall’articolo 121, paragrafi 1 e 4, del regolamento di esecuzione, solleverebbe dubbi. In effetti, la natura di tali prove e il controllo che siano giustificate impongono che abbiano un termine di validità (
61
). Solo in deroga l’articolo 121, paragrafo 5, di tale regolamento prevede la possibilità di prorogare il periodo di validità della prova dell’origine, in caso di importazione di merci smontate o non montate con spedizioni scaglionate. Tale deroga attesta il fatto che una siffatta importazione può essere effettuata in un periodo che supera la normale durata di validità di una prova dell’origine.
83.
In merito, in secondo luogo, alle regole procedurali che consentono di inquadrare l’importazione scaglionata delle merci smontate o non montate, mi pare sufficiente che le autorità doganali precisino al dichiarante, che manifesti loro la volontà di procedere a un’operazione di importazione di tale genere, la portata degli obblighi di informazione che gli incombono, oltre alla dichiarazione in dogana (
62
).
84.
Infine, in terzo luogo, l’obbligo di controllo rafforzato previsto dall’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione mi sembra direttamente pertinente nella specie. Per analogia, se un importatore dichiara l’importazione di merci con spedizioni scaglionate, spetta alle autorità doganali verificare che ciascuna spedizione corrisponda effettivamente ai componenti richiesti per il suo assemblaggio.
2.
Obblighi del dichiarante
85.
All’obbligo di controllo menzionato al paragrafo 84 delle presenti conclusioni si affianca l’obbligo di informazione che spetta al dichiarante. Infatti, il codice doganale si fonda su un principio di trasparenza. Esso pone l’accento non tanto sui controlli effettuati dalle autorità doganali, quanto sugli obblighi del dichiarante. Pertanto l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale al quale le merci sono vincolate viene effettuata, in linea di principio, in funzione degli elementi che figurano nelle dichiarazioni in dogana. Queste ultime non sono sistematicamente oggetto di verifica, il che presuppone che il dichiarante fornisca alle autorità doganali informazioni esatte e complete. È in tale contesto che la Corte ha sottolineato che spetta al dichiarante determinare esso stesso la sottovoce della NC applicabile alle merci dichiarate (
63
).
86.
È vero che, poiché le note complementari 3 della sezione XVI e 2 della sezione XVII della NC prevedono l’applicazione della regola generale 2, lettera a), su richiesta del dichiarante, sembra che esse gli offrano una scelta. Tuttavia, nell’ipotesi in cui l’importazione di qualsiasi merce smontata o non montata con spedizioni scaglionate rientrasse nell’ambito della regola in parola, l’applicazione della medesima dovrebbe poggiare su elementi oggettivi e non potrebbe dipendere da una scelta (
64
). Eventualmente, in base al suo obbligo di informazione, un dichiarante dovrebbe quindi indicare nelle sue dichiarazioni in dogana, fin dalla prima spedizione e a ogni spedizione successiva, che esso procede all’importazione degli articoli con spedizioni scaglionate (
65
). Esso dovrebbe inoltre effettuare la classificazione doganale di tali merci in applicazione della regola generale 2, lettera a).
87.
Con tale riserva, la nota complementare 2 della sezione XVI della NC consente nondimeno di illustrare la portata dell’obbligo di informazione al di là della dichiarazione in dogana. Il dichiarante potrebbe quindi essere tenuto a produrre, per gli articoli presentati smontati o non montati, «un piano di montaggio ed un inventario del contenuto dei diversi colli». Tale requisito mi pare particolarmente pertinente per l’importazione delle merci con spedizioni scaglionate. Da un lato, tale piano consentirebbe di individuare i componenti necessari per assemblare l’articolo completo e, dall’altro, l’inventario delle spedizioni assicurerebbe che le autorità dispongano di un quadro completo dell’operazione di importazione. Del resto, tali informazioni mi paiono utili alla luce dell’obbligo di controllo rafforzato, menzionato al paragrafo 84 delle presenti conclusioni.
3.
Presa in considerazione dell’abuso di diritto
88.
All’udienza, le parti del procedimento principale e le altre parti interessate hanno sollevato la questione della presa in considerazione dell’esistenza di un abuso di diritto. La Procura europea ha sostenuto, in tale contesto, che l’interpretazione della regola generale 2, lettera a), dovrebbe essere guidata dal divieto di abusi del genere.
89.
A tale proposito, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l’abuso di diritto è un concetto giuridico, derivato dal principio del divieto di pratiche abusive, il cui obiettivo è impedire a un soggetto di avvalersi di un vantaggio previsto dal diritto dell’Unione se, in realtà, le condizioni oggettive per beneficiarne non sono soddisfatte. Per accertare tale realtà si devono riunire un elemento oggettivo e un elemento soggettivo. Il primo richiede di dimostrare che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell’Unione, l’obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto (
66
).
90.
Come ha rilevato l’avvocato generale Mengozzi, tale giurisprudenza evidenzia che un diritto può formare l’oggetto di un uso abusivo solo se è stato previamente riconosciuto. Pertanto, il divieto dell’abuso di diritto non può essere considerato come un principio che delimita l’ambito di applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione (
67
). A mio giudizio, ne deriva che tale divieto non permette né di aggiungere condizioni legali a una regola di diritto, né di estendere il suo ambito di applicazione
contra legem
. Per contro, fatti salvi questi limiti, si potrebbe prendere in considerazione la possibilità di elusione di una norma mediante una pratica abusiva al fine di trovare un’interpretazione atta a preservarne l’effetto utile, come ha fatto la Corte nella sentenza
X e Inspecteur van de [OSCURATO:PERSONA]
(
68
).
91.
Per quanto riguarda specificamente la regola generale 2, lettera a), supponendo che si applichi all’importazione di merci con spedizioni scaglionate, ritengo che l’esistenza di pratiche fraudolente o abusive volte a eluderla costituisca un elemento pertinente ai fini della sua applicazione in concreto. Infatti, una prassi del genere sembra uno dei fattori oggettivi di cui si può tenere conto al fine di determinare se si debba considerare che, con l’introduzione in momenti successivi di componenti nel territorio doganale dell’Unione, il dichiarante effettui l’importazione di un articolo completo, presentato smontato o non montato (
69
).
VI.
Conclusione
92.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo di rispondere come segue allo hof van beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa, Belgio):
La regola generale 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (UE) 2018/1602 della Commissione, dell’11 ottobre 2018,
dev’essere interpretata nel senso che:
essa non si applica all’importazione di componenti di una bicicletta elettrica, rientranti nelle sottovoci della voce 8714 della nomenclatura combinata, che sono destinati, dopo l’immissione in libera pratica, ad essere assemblati in una bicicletta elettrica, rientrante nelle sottovoci della voce 8711 della nomenclatura combinata, se tali componenti non sono presentati simultaneamente in dogana, ma vengono importati successivamente con spedizioni scaglionate.
[OSCURATO:PERSONA] y [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] presentate in udienza pubblica a Lussemburgo il 10 giugno 2026.
Firme
1
Lingua originale: il francese.
2
Nicolet, C., «[OSCURATO:PERSONA] et la délimitation du portorium d’Asie», in
Mélanges de l’École française de Rome. Antiquité
, tomo 105, n. 2, 1993, pagg. da 929 a 959 (pag. 946). V. anche l’opera di [OSCURATO:PERSONA], J. L,
Algunos aspectos sobre el régimen fiscal aduanero en Derecho romano: reglamentación jurídica del “
portorium”
, control de mercancías y comiso por fraude fiscal
, Dykinson, Madrid, 2009.
3
V. Nicolet, C., «Le monumentum [OSCURATO:PERSONA] et les dîmes d’Asie»,
Bulletin de [OSCURATO:PERSONA]
, 1991, n. 115-1, pagg. da 465 a 480 (pagg. 465 e da 478 a 480), e Marek, C., «Stadt, Bund und Reich in der Zollorganisation des kaiserzeitlichen Lykien. Eine neue Interpretation der Zollinschrift von Kaunos», in Hans-[OSCURATO:PERSONA] (ed.),
Staatlichkeit und politisches Handeln in der römischen Kaiserzeit
, [OSCURATO:PERSONA] 2006, pagg. da 107 a 121 (pagg. 108 e 110).
4
V. allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1).
5
Sentenza dell’8 maggio 1974,
Osram
(183/73, EU:C:1974:50, punto 7).
6
Recueil des traités des [OSCURATO:PERSONA], vol. 1503, pag. 4, n
o
25910 (1988). Tale convenzione è stata approvata a nome della Comunità economica europea con decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1).
7
Regolamento di esecuzione della Commissione, dell’11 ottobre 2018, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 2018, L 273, pag. 1).
8
GU 2019, C 119, pag. 1.
9
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1).
10
Regolamento di esecuzione della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2015, L 343, pag. 558), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/604 della Commissione, del 18 aprile 2018 (GU 2018, L 101, pag. 22) (in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»):
11
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1012 della Commissione, del 17 luglio 2018, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/671 (GU 2018, L 181, pag. 7).
12
Regolamenti di esecuzione (UE) 2019/73 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (GU 2019, L 16, pag. 108), e (UE) 2019/72 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (GU 2019, L 16, pag. 5).
13
Sentenza del 27 aprile 2023 (C-107/22, EU:C:2023:346).
14
Sentenza dell’8 maggio 1974 (183/73, EU:C:1974:50).
15
V., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2023,
X e Inspecteur van de [OSCURATO:PERSONA]
(C-107/22, EU:C:2023:346, punti da 24 a 26).
16
Il carattere eccezionale dei ribaltamenti della giurisprudenza, in particolare di una giurisprudenza ben consolidata, è stato sottolineato dall’avvocato generale Hogan al paragrafo 57 delle sue conclusioni nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
(C-251/20, EU:C:2021:745), secondo cui «non dovrebbe aversi un’inversione rispetto alla giurisprudenza pregressa in assenza di un valido motivo in tal senso ed essa dovrebbe essere limitata a quanto necessario».
17
V. articolo 56, paragrafi 1 e 2, del codice doganale:
18
Sentenza dell’8 maggio 1974 (183/73, EU:C:1974:50, punto 7).
19
V. sentenze del 16 giugno 1994,
[OSCURATO:PERSONA].
Eisbein
(C-35/93, EU:C:1994:252, punto 19), e del 27 aprile 2023,
X e Inspecteur van de [OSCURATO:PERSONA]
(C-107/22, EU:C:2023:346, punto 22).
20
L’espressione «spedizioni scaglionate» indica l’importazione in tempi successivi dei componenti di un articolo che, per diversi motivi, non vengono trasportati insieme. Si potrebbero distinguere tali spedizioni dalle importazioni effettuate con spedizioni multiple, destinate a un assemblaggio industriale [v. OMC: «Chine – Mesures affectant les importations de pièces automobiles», Relazioni del gruppo speciale (18 luglio 2008), WT/DS339/R, WT/DS340/R e WT/DS342/R, pagg. da 306 a 310, punti da 7.434 a 7.439], senza avere la certezza che tale distinzione occorra o che sia giustificata. Ai fini delle presenti conclusioni, essa non mi sembra necessaria, poiché la maggior parte delle considerazioni relative al primo caso di specie si applica
a fortiori
al secondo. Ciò detto, non è escluso che le operazioni di cui trattasi nel procedimento principale debbano essere qualificate come importazioni effettuate non con spedizioni scaglionate, ma con spedizioni multiple.
21
Sentenza dell’8 maggio 1974 (183/73, EU:C:1974:50).
22
Direttiva del Consiglio, del 30 luglio 1968, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti 1. la presentazione in dogana delle merci che arrivano nel territorio doganale della Comunità, 2. la custodia temporanea di tali merci (GU 1968, L 194, pag. 13).
23
Regolamento del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che stabilisce le disposizioni applicabili alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità (GU 1988, L 367, pag. 1).
24
Definizione ripresa successivamente nel codice doganale.
25
Sentenza del 3 marzo 2005,
Papismedov e a.
(C-195/03, EU:C:2005:131, punto 27).
26
Fatto salvo l’articolo 171 del codice doganale.
27
La verifica nel corso della procedura doganale, quindi prima dello svincolo, va distinta dai controlli a posteriori (articolo 48 del codice doganale).
28
La presentazione della dichiarazione segna l’inizio del processo di vincolo delle merci a un regime doganale. V., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2013,
[OSCURATO:PERSONA]
(C-542/11, EU:C:2013:429, punti 35 e segg.).
29
V. paragrafi 30 e 31 delle presenti conclusioni.
30
V. articolo 188 del codice doganale e, in tal senso, sentenza del 15 settembre 2011,
DP grup
(C-138/10, EU:C:2011:587, punto 39).
31
V., in tal senso, sentenze del 23 maggio 1989,
[OSCURATO:PERSONA]/Commissione
(378/87, EU:C:1989:209, punto 26), e del 15 settembre 2011,
DP grup
(C-138/10, EU:C:2011:587, punti 34 e 40).
32
V., in tal senso, sentenze del 17 marzo 1983,
Dinter
(175/82, EU:C:1983:86, punto 10), del 6 febbraio 2014,
[OSCURATO:PERSONA]
(C-2/13, EU:C:2014:48, punto 45), e del 10 marzo 2016,
VAD e van Aert
(C-499/14, EU:C:2016:155, punti 40 e 41).
33
Sentenza dell’8 maggio 1974 (183/73, EU:C:1974:50). V. anche conclusioni dell’avvocato generale Capotorti presentate nella causa
IMCO
(165/78, EU:C:1979:82, paragrafo 3), che menziona l’esame dei pezzi «al momento dell’importazione» e la «la loro idoneità ad essere riuniti in modo da costituire un determinato prodotto finito».
34
V., in tal senso, sentenze del 17 gennaio 2013,
Commissione/Spagna
(C-360/11, EU:C:2013:17, punto 18), e del 12 maggio 2021,
Hauptzollamt B (Caviale delle specie di storione)
(C-87/20, EU:C:2021:382, punto 43).
35
Sentenza dell’8 maggio 1974 (183/73, EU:C:1974:50).
36
Non risulta da tale sentenza se la Corte abbia effettuato un confronto linguistico e, se del caso, se sia basata sulle cinque lingue ufficiali degli Stati membri fondatori [v. il regolamento (CEE) n. 1/72 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68, relativo alla tariffa doganale comune (GU 1972, L 1, pag. 1)] o sulle quattro lingue degli Stati membri dopo l’allargamento del 1973 [v. il regolamento (CEE) n. 1/73 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68, relativo alla tariffa doganale comune (GU 1973 , L 1, pag. 1)].
37
Regolamento del Consiglio 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, n. 17, pag. 385).
38
V. regolamento n. 1/73.
39
La versione tedesca impiegava una nozione generica del diritto doganale, vale a dire «
Gestellung
», che significa «presentazione in dogana».
40
V., in tal senso, sentenze del 9 dicembre 1997,
[OSCURATO:PERSONA]
(C-143/96, EU:C:1997:597, punto 15), e del 1º agosto 2025,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑375/24, EU:C:2025:624, punto 47).
41
V. paragrafi da 41 a 43 delle presenti conclusioni.
42
Sentenza dell’8 maggio 1974 (183/73, EU:C:1974:50).
43
V. articolo 1 del regolamento n. 1/72, che modifica l’allegato del regolamento (CEE) n
o
950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune (GU 1968 L 172, pag. 1).
44
V., rispettivamente, le note 4 della sezione XVI e 6 della sezione XVII dell’allegato del regolamento n. 950/68, nonché la nota 2 della sezione IX, capitolo 44, la nota del capitolo 89, rientrante nella sezione XVII, e la nota 3 del capitolo 94 della sezione XX, nel medesimo allegato.
45
Tali note costituiscono validi elementi di interpretazione della NC. Esse vanno distinte dalle note esplicative che non sono giuridicamente vincolanti: sentenza del 17 febbraio 2016,
[OSCURATO:PERSONA]
(C-124/15, EU:C:2016:87, punti 30 e 31).
46
V. nota 20 delle presenti conclusioni.
47
Regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, dell’8 settembre 1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio (GU 1993, L 228, pag. 1).
48
V., in particolare, i considerando da 10 a 12 del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l’applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 (GU 1997, L 016,pag. 55), nonché le spiegazioni di Driessen, B, «[OSCURATO:PERSONA] in the Anti-[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] on the [OSCURATO:PERSONA]»,
Journal of [OSCURATO:PERSONA]
, 1997, n. 31-3, pagg. da 135 a 157 (pagg. da 147 a 151).
49
V. OMC: «Chine – Mesures affectant les importations de pièces automobiles», relazione del gruppo speciale (18 luglio 2008), WT/DS339/R, WT/DS340/R e WT/DS342/R, pagg. 294 e 295, punti da 7.398 a 7.400, per la posizione delle Comunità, e pagg. 299 e 300, punti da 7.412 a 7.415, per quella del gruppo speciale, che ha sostanzialmente ripreso la stessa posizione.
50
Tra le macchine della sezione XVI della NC figurano, a titolo di esempio, i reattori nucleari o i trasformatori elettrici, ma anche i ventilatori da tavolo o le pile elettriche. Quanto alle voci 8608, 8805, 8905 e 8907 della sezione XVII della NC, esse comprendono, a titolo di esempio, le piattaforme di foratura, galleggianti o sommerse, così come boe e gavitelli. V. anche la critica di Berr, C.J., « Droit douanier – Étude »,
[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
, 1994, n. 40-390, pagg. da 459 a 464 (pag. 463).
51
Sentenza del 28 aprile 2016,
[OSCURATO:PERSONA]
(C-233/15, EU:C:2016:305, punti 32 e 33). La destinazione inerente ai componenti va distinta dal loro uso effettivo non pertinente (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 1986,
[OSCURATO:PERSONA]
, 222/85, EU:C:1986:314, punto 15). V. altresì le conclusioni dell’avvocato generale Capotorti nella causa
IMCO
(165/78, EU:C:1979:82, paragrafo 3), citate alla nota 33 delle presenti conclusioni.
52
In tal senso, risulta dal punto VII) della nota esplicativa relativa alla regola generale 2, lettera a), del SA che ai fini dell’applicazione di tale regola ai componenti necessari per l’assemblaggio di un oggetto completo non incide l’importazione di componenti in numero eccedente quello richiesto. Tali componenti seguono il loro regime, nel senso che sono classificati singolarmente. V. parimenti, in tal senso, sentenza del 29 maggio 1979,
IMCO
(165/78, EU:C:1979:133, punto 10).
53
Sentenza del 27 aprile 2023 (C-107/22, EU:C:2023:346, punti 28, 29 e 34).
54
Il riferimento, al punto 26 della sentenza
X e Inspecteur van de [OSCURATO:PERSONA]
(C-107/22, EU:C:2023:346), alla natura «relativamente semplice» delle manipolazioni non mi pare determinante. Esso sembra derivare dal fatto che la Corte ha trasposto, per analogia, le considerazioni di cui alla sentenza del 10 marzo 2016,
VAD e van Aert
(C-499/14, EU:C:2016:155), relative ai criteri che consentono di stabilire che diverse merci fanno parte di un «assortimento» ai sensi della regola 3, lettera b), delle regole generali della NC.
55
V., in tal senso, sentenza del 1º ottobre 2020,
Entoma
(C-526/19, EU:C:2020:769, punti da 41 a 43), e conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
(C-451/08, EU:C:2009:710, paragrafo 39).
56
V., in tal senso, sentenza del 4 marzo 2026,
[OSCURATO:PERSONA]
(T-691/24, EU:C:2026:166, punto 40 e giurisprudenza citata).
57
V. note esplicative del SA relative al capitolo 44 della sezione IX e alle sezioni XVI e XVII.
58
V. la nota 6 delle presenti conclusioni: la convenzione che ha istituito il SA è stata approvata a nome della Comunità economica europea.
59
V. punto 10 della decisione del Comitato del SA del novembre 1995, contenuta nell’allegato I J/7 del documento 39.600 E (pagg. 139 e 140), adottato in occasione della 16esima sessione del Comitato, il 17 novembre 1995. Il termine «Stato» sembra riferito alle parti contraenti del SA e dunque comprende l’Unione europea.
60
Convenzione di Bruxelles sulla nomenclatura per la classificazione delle merci, Recueil des traités des [OSCURATO:PERSONA], vol. 347, pag. 127.
61
V., in tal senso, sentenza del 30 ottobre 2025,
Compañía de [OSCURATO:PERSONA]
(C-348/24, EU:C:2025:845, punto 56).
62
Sulla portata dell’obbligo di dichiarazione, v. il paragrafo 86 delle presenti conclusioni.
63
V., per analogia, sentenza del 15 settembre 2011,
DP grup
(C-138/10, EU:C:2011:587, punti 37, 38 e 40).
64
V. paragrafi 56 e 80 delle presenti conclusioni.
65
V., per analogia, la nota esplicativa relativa alla nota complementare 3 della sezione XVI della NC.
66
V., in tal senso, sentenze del 13 marzo 2014,
SICES e a.
(C-155/13, EU:C:2014:145, punti da 29 a 33), e del 22 novembre 2017,
Cussens e a.
(C‑251/16, EU:C:2017:881, punti da 30 a 32).
67
Conclusioni nella causa
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
(C‑83/13, EU:C:2014:201, paragrafi 69 e 70).
68
Sentenza del 27 aprile 2023 (C-107/22, ECLI:EU:C:2023:346, punti da 24 a 27).
69
V. paragrafi da 62 a 64 e 80 delle presenti conclusioni.