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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12101/2023

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nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso ricors o n.r.g. 24179 / 20 21 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di soci di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentati e difesa, per procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso quest’ultimoin Roma, C.SO D’ITALIA, N. 19 -controricorrente - avverso la sentenza n. 2559/3/2021della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 18 marzo 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. L’Agenzia delle entrate notificò a [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento con il quale riprendeva a tassazione maggiori redditi a fini Irap, Ires e Iva per l’anno 2010, sulla scorta di un processo verbale di constatazione emesso all’esito di una verifica operata dal Nucleo di Polizia tributaria di Palermo nell’anno 2012.

Da tale verifica era emerso che la società, esercente l’attività di trasporto merci, si era avvalsa dell’opera di tre cooperative – tutte riconducibili al medesimo imprenditore –ricorrendo ad appalti simulati, che in realtà realizzavano un’illecita somministrazione di manodopera; le cooperative, a loro volta, facevano ricorso ad autotrasportatori che, pur risultando dipendenti, in realtà svolgevano la loro attività in proprio.

Questo articolato meccanismo fraudolento aveva originato la contestazione di indebita detrazione dell’Iva sulle fatture emesse dalle cooperative, relative a operazioni inesistenti, e di illegittima deduzione di costi, a fini Irap e Ires, oltre all’omesso versamento di contributi previdenziali.

Con separati avvisi furono ripresi a tassazione anche i maggiori redditi da partecipazione conseguiti da Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], soci di [OSCURATO:SOCIETA], rispettivamente, al 33 e al 34%.

2. L’atto impositivo fu impugnato dalla società contribuente innanzi alla CTP di Palermo, che accolse il ricorso.

Sulla scorta di tale pronuncia, la CTP accolse anche i ricorsi separatamente proposti dai soci.

L’Amministrazione propose appello avverso tutte le sentenze.

La CTR, riuniti i ricorsiproposti dai soci, respinse gli appelli, sempre sul rilievo dell’intervenuto annullamento dell’avviso emesso nei confronti della società, quantunque non definitivo.

3. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello articolando due motivi.

Resistono gli intimati con controricorso.

Il giudizio, originariamente chiamato davanti alla sesta sezione, è stato calendarizzato all’odierna udienza per l’opportunità di una trattazione congiunta con quello distinto al N.R.G. 15484/2020, relativo alla società.

Considerato che:

1. Con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate deduce la nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. e dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, assumendo che la CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio relativo ai soci fino al passaggio in giudicato della sentenza relativa alla società.

2. Con il secondo motivo, formulato in via di subordine, è dedotta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 324 cod. proc. civ. perché la CTR, pur dando atto del fatto che sull’annullamento dell’atto impositivo notificato alla società non si era ancora formato il giudicato, ne ha fatto comunque derivare il rigetto dell’appello proposto dai soci.

3. In via preliminare, va osservato che, con nota depositata il 21 aprile 2023, i contribuenti hanno formulato istanza di sospensione del giudizio ex art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197.

Sussistendo i presupposti per l’eventuale definizione della controversia ai sensi dei commi 186 e segg. del citato art. 1, l’istanza va accolta e la controversia è sospesa fino al termine di legge del 10 ottobre 2023, con rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo, sospendend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso ricors o n.r.g. 24179 / 20 21 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di soci di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentati e difesa, per procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso quest’ultimoin Roma, C.SO D’ITALIA, N. 19 -controricorrente - avverso la sentenza n. 2559/3/2021della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 18 marzo 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate notificò a [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento con il quale riprendeva a tassazione maggiori redditi a fini Irap, Ires e Iva per l’anno 2010, sulla scorta di un processo verbale di constatazione emesso all’esito di una verifica operata dal Nucleo di Polizia tributaria di Palermo nell’anno 2012. Da tale verifica era emerso che la società, esercente l’attività di trasporto merci, si era avvalsa dell’opera di tre cooperative – tutte riconducibili al medesimo imprenditore –ricorrendo ad appalti simulati, che in realtà realizzavano un’illecita somministrazione di manodopera; le cooperative, a loro volta, facevano ricorso ad autotrasportatori che, pur risultando dipendenti, in realtà svolgevano la loro attività in proprio. Questo articolato meccanismo fraudolento aveva originato la contestazione di indebita detrazione dell’Iva sulle fatture emesse dalle cooperative, relative a operazioni inesistenti, e di illegittima deduzione di costi, a fini Irap e Ires, oltre all’omesso versamento di contributi previdenziali. Con separati avvisi furono ripresi a tassazione anche i maggiori redditi da partecipazione conseguiti da Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], soci di [OSCURATO:SOCIETA], rispettivamente, al 33 e al 34%. 2. L’atto impositivo fu impugnato dalla società contribuente innanzi alla CTP di Palermo, che accolse il ricorso. Sulla scorta di tale pronuncia, la CTP accolse anche i ricorsi separatamente proposti dai soci. L’Amministrazione propose appello avverso tutte le sentenze. La CTR, riuniti i ricorsiproposti dai soci, respinse gli appelli, sempre sul rilievo dell’intervenuto annullamento dell’avviso emesso nei confronti della società, quantunque non definitivo. 3. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello articolando due motivi. Resistono gli intimati con controricorso. Il giudizio, originariamente chiamato davanti alla sesta sezione, è stato calendarizzato all’odierna udienza per l’opportunità di una trattazione congiunta con quello distinto al N.R.G. 15484/2020, relativo alla società. Considerato che: 1. Con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate deduce la nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. e dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, assumendo che la CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio relativo ai soci fino al passaggio in giudicato della sentenza relativa alla società. 2. Con il secondo motivo, formulato in via di subordine, è dedotta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 324 cod. proc. civ. perché la CTR, pur dando atto del fatto che sull’annullamento dell’atto impositivo notificato alla società non si era ancora formato il giudicato, ne ha fatto comunque derivare il rigetto dell’appello proposto dai soci. 3. In via preliminare, va osservato che, con nota depositata il 21 aprile 2023, i contribuenti hanno formulato istanza di sospensione del giudizio ex art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197. Sussistendo i presupposti per l’eventuale definizione della controversia ai sensi dei commi 186 e segg. del citato art. 1, l’istanza va accolta e la controversia è sospesa fino al termine di legge del 10 ottobre 2023, con rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo, sospendend
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