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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 06826/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28008/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 290, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1401/2017 depositata il28/07/2017, R.G.N. 684/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 28008/17 Rilevato che: Con sentenza del giorno 28.7.2017 n. 1401, la Corte d’appello di Milano rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva rigettato il ricorso promosso da quest’ultimo, avvocato inglese esercente la professione forense in via prevalente in Italia, diretto a ottenere la declaratoria di nullità e/o annullamento della iscrizione al ruolo della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] (in seguito, per brevità Cassa) nonché l’annullamento della cartella notificata a cui si era opposto e la condanna della predetta Cassa alla restituzione della somma di € 152.588,94, pari ai contributi versati dall’opponente per gli anni 2005-2010, con interessi e spese di lite.

Secondo il tribunale, l’art. 22 della legge n. 576/80 disponeva l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa per tutti gli avvocati che avessero esercitato continuamente la libera professione e che avessero superato i minimi di reddito e di volume di affari fissati dal Comitato dei Delegati per l’accertamento dell’esercizio continuativo della professione, pertanto, secondo il medesimo tribunale l’iscrizione alla Cassa e il versamento dei relativi contributi previdenziali non poteva considerarsi facoltativo come sostenuto dal ricorrente; il giudice di prime cure riteneva, inoltre, irrilevante la circostanza che il Kirkham avesse mantenuto l’iscrizione presso l’Istituto previdenziale del paese di origine (Inghilterra), in quanto l’art. 13 lett. a) reg.

CE n. 883/04, disponeva la soggezione del contribuente alla normativa dello Stato membro di residenza, laddove venisse ivi esercitata una parte sostanziale della sua attività.

La Corte d’appello, da parte sua, ha confermato la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di sei motivi illustrati da memoria, mentre la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché la Corte del merito aveva omesso di esaminare la complessiva vicenda professionale del ricorrente (ricostruita alle pp. 10-16 del ricorso) e a causa di ciò aveva ritenuto obbligatoria l’iscrizione del ricorrente alla [OSCURATO:PERSONA], benché gli “avvocati stabiliti”, come il Kirkham si dovessero iscrivere alla sezione speciale dell’Albo, ai soli fini di consentire il controllo sulla legalità dell’esercizio della professione in Italia, senza alcun obbligo di iscrizione alla Cassa.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 22 della legge n. 576/80 e dell’art. 1 del regolamento di attuazione della Cassa, dell’art. 21 commi 8 e 9 dell’art. 21 della legge n. 247/2012, inrelazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello doveva considerare come facoltativa e non come obbligatoria l’iscrizione alla Cassa, ai sensi della norma di cui in rubrica.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, del combinato disposto degli artt. 13 comma 2 lett. a) e 14 del reg.

CE 883/04, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte territoriale aveva, in via preliminare, presupposto in modo apodittico che il ricorrente dovesse iscriversi obbligatoriamente alla Cassa forense, in virtù dell’art. 22 della legge n. 576/80, quando, invece, tale iscrizione era facoltativa.

Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione dilegge, in particolare, dell’art. 2033 e dell’art. 2041 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte di appello rinviando alle ragioni di rigetto del secondo motivo di gravame, aveva disatteso la richiesta di restituzione dei contributi versati per il periodo 2005-2008.

Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello deciso le questioni di diritto in modo difforme dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE e di codesta Suprema Corte, che invece va nuovamente riconfermata.

Con il sesto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 152 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte del merito aveva condannato il ricorrente alle spese di lite, benché nel verbale di causa fosse stata fatta presente le gravi condizioni psicofisiche ed economiche dell’appellante.

Il primo motivo è inammissibile, ex art. 348 ter c.p.c., per l’esistenza di una doppia decisione “conforme” sugli stessi fatti sia da parte della sentenza di primo grado che da parte della sentenza di secondo grado,senza che il ricorrente abbia dimostrato che le due pronunce si siano, invece, basate su accertamenti non sovrapponibili (Cass. n. 5528/14).

Il secondo motivo è infondato con assorbimento del terzo, quarto e quinto motivo.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Ai fini della individuazione della legislazione previdenziale applicabile per i cittadini comunitari che svolgono la professione forense in più Stati membri dell'Unione, va data prevalenza al criterio del luogo di residenza, indicato dall'art. 14 bis, par. 2, del Regolamento CEE n. 1408 del 1971, richiamato dall'art. 13 del Regolamento CEE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883 del 2004, nel caso in cui una parte sostanziale dell'attività sia esercitata in tale Stato membro, mentre, qualora il professionista non risieda in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività, deve trovare applicazione quello del luogo in cui si trova il centro di interessi, al fine di garantire l'effettività dell'obbligo di comunicazione reddituale alla Cassa di previdenza di tale luogo, funzionale alla determinazione dei contributi dovuti da chi sia già iscritto e all'accertamento dei requisiti reddituali o del volume di affari in presenza dei quali sorge l'obbligo di iscrizione” (Cass. n. 6776/18).

A tale orientamento non può che darsi continuità anche nella presente vicenda giuridica.

Il sesto motivo è infondato, in quanto, secondo la norma di cui all’art.152 disp. att. c.p.c., per andare esenti dal pagamento dellespese di lite nelle cause di previdenza ed assistenza è necessaria la produzione, da parte del soccombente, di autocertificazione dalla quale risulti che lo stesso è stato titolare nell’anno precedente alla pronuncia, di un reddito imponibile sotto la soglia prevista in tale norma, senza che possa pretendersi, in difetto di tale dichiarazione, una valutazione officiosa circa le condizioni economiche della parte.

Il recente formarsi della giurisprudenza sulla questione principale sottesa al ricorso giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso.

Spese compensate Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28008/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 290, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1401/2017 depositata il28/07/2017, R.G.N. 684/2015 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 28008/17 Rilevato che: Con sentenza del giorno 28.7.2017 n. 1401, la Corte d’appello di Milano rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva rigettato il ricorso promosso da quest’ultimo, avvocato inglese esercente la professione forense in via prevalente in Italia, diretto a ottenere la declaratoria di nullità e/o annullamento della iscrizione al ruolo della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] (in seguito, per brevità Cassa) nonché l’annullamento della cartella notificata a cui si era opposto e la condanna della predetta Cassa alla restituzione della somma di € 152.588,94, pari ai contributi versati dall’opponente per gli anni 2005-2010, con interessi e spese di lite. Secondo il tribunale, l’art. 22 della legge n. 576/80 disponeva l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa per tutti gli avvocati che avessero esercitato continuamente la libera professione e che avessero superato i minimi di reddito e di volume di affari fissati dal Comitato dei Delegati per l’accertamento dell’esercizio continuativo della professione, pertanto, secondo il medesimo tribunale l’iscrizione alla Cassa e il versamento dei relativi contributi previdenziali non poteva considerarsi facoltativo come sostenuto dal ricorrente; il giudice di prime cure riteneva, inoltre, irrilevante la circostanza che il Kirkham avesse mantenuto l’iscrizione presso l’Istituto previdenziale del paese di origine (Inghilterra), in quanto l’art. 13 lett. a) reg. CE n. 883/04, disponeva la soggezione del contribuente alla normativa dello Stato membro di residenza, laddove venisse ivi esercitata una parte sostanziale della sua attività. La Corte d’appello, da parte sua, ha confermato la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di sei motivi illustrati da memoria, mentre la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché la Corte del merito aveva omesso di esaminare la complessiva vicenda professionale del ricorrente (ricostruita alle pp. 10-16 del ricorso) e a causa di ciò aveva ritenuto obbligatoria l’iscrizione del ricorrente alla [OSCURATO:PERSONA], benché gli “avvocati stabiliti”, come il Kirkham si dovessero iscrivere alla sezione speciale dell’Albo, ai soli fini di consentire il controllo sulla legalità dell’esercizio della professione in Italia, senza alcun obbligo di iscrizione alla Cassa. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 22 della legge n. 576/80 e dell’art. 1 del regolamento di attuazione della Cassa, dell’art. 21 commi 8 e 9 dell’art. 21 della legge n. 247/2012, inrelazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello doveva considerare come facoltativa e non come obbligatoria l’iscrizione alla Cassa, ai sensi della norma di cui in rubrica. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, del combinato disposto degli artt. 13 comma 2 lett. a) e 14 del reg. CE 883/04, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte territoriale aveva, in via preliminare, presupposto in modo apodittico che il ricorrente dovesse iscriversi obbligatoriamente alla Cassa forense, in virtù dell’art. 22 della legge n. 576/80, quando, invece, tale iscrizione era facoltativa. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione dilegge, in particolare, dell’art. 2033 e dell’art. 2041 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte di appello rinviando alle ragioni di rigetto del secondo motivo di gravame, aveva disatteso la richiesta di restituzione dei contributi versati per il periodo 2005-2008. Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello deciso le questioni di diritto in modo difforme dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE e di codesta Suprema Corte, che invece va nuovamente riconfermata. Con il sesto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 152 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte del merito aveva condannato il ricorrente alle spese di lite, benché nel verbale di causa fosse stata fatta presente le gravi condizioni psicofisiche ed economiche dell’appellante. Il primo motivo è inammissibile, ex art. 348 ter c.p.c., per l’esistenza di una doppia decisione “conforme” sugli stessi fatti sia da parte della sentenza di primo grado che da parte della sentenza di secondo grado,senza che il ricorrente abbia dimostrato che le due pronunce si siano, invece, basate su accertamenti non sovrapponibili (Cass. n. 5528/14). Il secondo motivo è infondato con assorbimento del terzo, quarto e quinto motivo. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Ai fini della individuazione della legislazione previdenziale applicabile per i cittadini comunitari che svolgono la professione forense in più Stati membri dell'Unione, va data prevalenza al criterio del luogo di residenza, indicato dall'art. 14 bis, par. 2, del Regolamento CEE n. 1408 del 1971, richiamato dall'art. 13 del Regolamento CEE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 883 del 2004, nel caso in cui una parte sostanziale dell'attività sia esercitata in tale Stato membro, mentre, qualora il professionista non risieda in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività, deve trovare applicazione quello del luogo in cui si trova il centro di interessi, al fine di garantire l'effettività dell'obbligo di comunicazione reddituale alla Cassa di previdenza di tale luogo, funzionale alla determinazione dei contributi dovuti da chi sia già iscritto e all'accertamento dei requisiti reddituali o del volume di affari in presenza dei quali sorge l'obbligo di iscrizione” (Cass. n. 6776/18). A tale orientamento non può che darsi continuità anche nella presente vicenda giuridica. Il sesto motivo è infondato, in quanto, secondo la norma di cui all’art.152 disp. att. c.p.c., per andare esenti dal pagamento dellespese di lite nelle cause di previdenza ed assistenza è necessaria la produzione, da parte del soccombente, di autocertificazione dalla quale risulti che lo stesso è stato titolare nell’anno precedente alla pronuncia, di un reddito imponibile sotto la soglia prevista in tale norma, senza che possa pretendersi, in difetto di tale dichiarazione, una valutazione officiosa circa le condizioni economiche della parte. Il recente formarsi della giurisprudenza sulla questione principale sottesa al ricorso giustifica la compensazione delle spese. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso. Spese compensate Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unif
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