Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 02980/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso nr.20100/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa doVALUE s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. , rapp r esentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), Vincenzo D i Cataldo([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- e contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente [OSCURATO:PERSONA] e Liquidatore del concordato preventivo di [OSCURATO:SOCIETA]. intimati - avverso il decreto di cui al procedimento nr. 605/2020 emesso il 23/4/2021 dalla Corte d’Appello di Catania udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/6/2024 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata in giudizio da doValue s.p.a., ha proposto ricorso straordinario , affidato a tre motivi, per la cassazione del decreto del 23/4/2021col quale la Corte d’appello di Catania ha dichiarato inammissibile il suo reclamo ex art. 26 l.fall. avverso il decreto del Tribunale di Catania che aveva a suo volta respinto l’istanza della reclamante - inserit a nell’elenco dei creditorichirografari del concordato preventivo omologato di [OSCURATO:SOCIETA]. - di fissazione di un termine ex art . 1183 c.c. per l’esecuzione dell’attività di liquidazione dei beniconcordatari. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, mentre non hanno svolto difese il Commissario giudiziale e il Liquidatore del concordato, cui il ricorso è stato notificato. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il ricorso va dichiarato inammissibile, senza necessità di esaminarne i motivi,in quanto proposto contro un provvedimento non impugnabile per cassazione.

1.2. Secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte il ricorso straordinario per cassazione, previsto dall ’ art. 111, comma 7, Cost, è proponibile avverso ogni provvedimento giurisdizionale, anche se emesso in forma di decreto o di ordinanza, che abbia, però, i caratteri della decisorietà e della definitività, e cioè che pronunci - o venga comunque ad incidere - irrevocabilmente e senza possibilità di impugnazioni su diritti soggettivi (cfr.,tra le tante , Cass. 24155/2014). 1.3.Nella specie va escluso che il decreto impugnato, c ol quale la corte d’appello ha dichiarato inammissibile la domanda svolta da Fino 1 ai sensi dell’art. 1183 c.c., abbia inciso con efficacia di giudicato su una posizione di diritto soggettivo dell’allora reclamante, come dimostra il fatto stesso che questa aveva già in precedenza avanzato identica domanda, respinta nel merito: il provvedimento assunto dai giudici d’appello allo stato degli atti, sul rilievo del mancato mutamento dei fatti dedotti a sostegno dell’istanza (ri)presentata, ha palese natura interinale ed è insuscettibile di essere coperto da giudicato.

2. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibilee condanna la ricorrente a pagare alla controricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in € 3.700, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%.

Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso nr.20100/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa doVALUE s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. , rapp r esentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), Vincenzo D i Cataldo([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- e contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente [OSCURATO:PERSONA] e Liquidatore del concordato preventivo di [OSCURATO:SOCIETA]. intimati - avverso il decreto di cui al procedimento nr. 605/2020 emesso il 23/4/2021 dalla Corte d’Appello di Catania udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/6/2024 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata in giudizio da doValue s.p.a., ha proposto ricorso straordinario , affidato a tre motivi, per la cassazione del decreto del 23/4/2021col quale la Corte d’appello di Catania ha dichiarato inammissibile il suo reclamo ex art. 26 l.fall. avverso il decreto del Tribunale di Catania che aveva a suo volta respinto l’istanza della reclamante - inserit a nell’elenco dei creditorichirografari del concordato preventivo omologato di [OSCURATO:SOCIETA]. - di fissazione di un termine ex art . 1183 c.c. per l’esecuzione dell’attività di liquidazione dei beniconcordatari. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso, mentre non hanno svolto difese il Commissario giudiziale e il Liquidatore del concordato, cui il ricorso è stato notificato. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il ricorso va dichiarato inammissibile, senza necessità di esaminarne i motivi,in quanto proposto contro un provvedimento non impugnabile per cassazione. 1.2. Secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte il ricorso straordinario per cassazione, previsto dall ’ art. 111, comma 7, Cost, è proponibile avverso ogni provvedimento giurisdizionale, anche se emesso in forma di decreto o di ordinanza, che abbia, però, i caratteri della decisorietà e della definitività, e cioè che pronunci - o venga comunque ad incidere - irrevocabilmente e senza possibilità di impugnazioni su diritti soggettivi (cfr.,tra le tante , Cass. 24155/2014). 1.3.Nella specie va escluso che il decreto impugnato, c ol quale la corte d’appello ha dichiarato inammissibile la domanda svolta da Fino 1 ai sensi dell’art. 1183 c.c., abbia inciso con efficacia di giudicato su una posizione di diritto soggettivo dell’allora reclamante, come dimostra il fatto stesso che questa aveva già in precedenza avanzato identica domanda, respinta nel merito: il provvedimento assunto dai giudici d’appello allo stato degli atti, sul rilievo del mancato mutamento dei fatti dedotti a sostegno dell’istanza (ri)presentata, ha palese natura interinale ed è insuscettibile di essere coperto da giudicato. 2. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibilee condanna la ricorrente a pagare alla controricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in € 3.700, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso
Decreto Cassazione n. 02980/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris