CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 45379/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]0 WALTER [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di furto aggravato in abitazione in concorso è manifestamente infondato oltre che generico e aspecifico. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. Si deducono censure che hanno costituito i motivi di appello con particolare riferimento alla insufficienza e contraddittorietà della prova in ordine alla responsabilità del Di meo nell'attività di partecipazione in concorso alla commissione del fatto delittuoso, alla mancata derubricazione in favoreggiamento personale e alla quantificazione della pena irrogata. A difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria difensiva ribadendo le argomentazioni dei motivi di ricorso Le doglianze sono state puntualmente disattese dalla Corte di merito nella sentenza impugnata, e quindi, devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato , alla luce del materiale probatorio in atti il rigetto dei motivi di gravame evidenziando, con un giudizio di merito non censurabile, che si raccorda con quello espresso e argomentato dal Giudice di primo grado, la sussistenza di elementi di prova anche indiziaria plurimi e univoci desumibili dalla sequenza spazio temporale delle azioni delittuose di furto sull'[OSCURATO:PERSONA]Elba commesse nell'arco di un paio d'ore il pomeriggio del 25.04.2013 in concorso con i fratelli Re condannati con sentenza passata in giudicato. La Corte di appello ha preso in esame anche la versione alternativa fornita dall'imputato evidenziando con passaggi logici stringenti l'assoluta incongruenza e inverosimiglianza ( fol 3); ha rideterminato la pena, applicando la pena base minima, prevista all'epoca dei fatti per il furto in abitazione ed effettuando aumenti congrui per la recidiva e la continuazione. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4.11.2021 [OSCURATO:PERSONA] re estensor