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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 novembre 2023

Cassazione n. 34643/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1192/2022 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso gli Uffici dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che lo rappresenta e difende ex lege, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso, -controricorrente- avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 732/2020 depositata il17.6.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.11.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] chiedeva alla Corte d'Appello di Perugia ex art. 3 della L. n. 89/2001 l'emissione di ingiunzione a carico del Ministero della Giustizia per ottenere l'indennizzo per equa riparazione in relazione all'eccessiva durata di un precedente procedimento, anch'esso per equa riparazione, che era stato seguito da una fase esecutiva (ordinanza di assegnazione del Tribunale di Roma del 24.9.2015) e dal giudizio di ottemperanza finalizzato ad ottenere la nomina di un commissario ad acta per il conseguimento dell'effettivo pagamento della somma assegnata articolatosi in due gradi (sentenza del TAR Lazio n. 1995/2018 del 21.2.2018 e sentenza del Consiglio di Stato n. 6827/2019 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

La Corte d'Appello di Perugia con decreto n. 344/2020 del 13.10.2020 liquidava a favore della Mistralini un indennizzo di €2.220,71 oltre interessi per la protrazione per oltre nove anni del giudizio presupposto.

Avverso tale decreto proponeva opposizione il Ministero della Giustizia, contrastato dalla Mistralini, lamentando: 1) la tardività della domanda di indennizzo rispetto al termine semestrale di decadenza dell'art. 4 della L. n. 89/2001, che si riteneva dover decorrere dall'ordinanza di assegnazione del 24.9.2015, o dalla definitiva soddisfazione del credito avvenuta nel luglio 2018; 2) l'inammissibilità dell'azione per difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia in riferimento alla fase dell'ottemperanza; 3) l'errato computo della durata del procedimento e dell'indennizzo sotto plurimi profili e la violazione dell'art. 2 comma 2, 2 bis e 2 ter della L.n.89/2001.

Con decreto n. 359/2021 del 12.5.2021 la Corte d'Appello di Perugia rigettava l'opposizione e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 915,00 oltre accessori.

Avverso tale decreto, non notificato, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato alla Mistralini il 5.1.2022, il Ministero della Giustizia, affidandosi a due motivi, e resiste la Mistralini con controricorso notificato il 24.1.2022.

La causa é stata trattenuta in decisione nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.3), la violazione o falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4 e dell'art. 6, par. 1 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Il ricorrente si duole del mancato accoglimento, da parte della Corte territoriale, dell'eccezione di tardività del ricorso per decadenza ex art. 4 della L. n. 89 del 2001.

Sottolinea il Ministero della Giustizia che [OSCURATO:PERSONA], dopo aver già ottenuto il 24.9.2015 un'ordinanza di assegnazione delle somme in sede esecutiva dal Tribunale di Roma, ha poi proposto giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo (TAR e poi Consiglio di Stato), conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 6827/2019 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha definitivamente ordinato all'Amministrazione di pagare alla Mistralini l'indennizzo dovutole.

Il ricorrente, quindi, argomenta che il termine semestrale previsto dall'art. 4 della L. n. 89 del 2001 si sarebbe dovuto calcolare a decorrere dall'ordinanza di assegnazione del 24.9.2015, con conseguente tardività dell'istanza di equa riparazione depositata dalla Mistralini il 5.6.2020, e non a decorrere dalla conclusione del successivo giudizio di ottemperanza davanti al Consiglio di Stato (8.10.2019), giudizio quest'ultimo che si sarebbe tradotto in un'attività del tutto superflua ai fini della tutela del diritto della Mistralini, dovendosi ritenere che quest'ultima fosse stata integralmente soddisfatta con l'adozione dell'ordinanza di assegnazione in sede esecutiva del 24.9.2015.

Il ricorso, pertanto, dopo una ricostruzione dell'orientamento progressivamente formatosi in questa Corte in ordine ai rapporti tra procedimento di cognizione e fase esecutiva ai fini dell'applicazione dell'art. 4 della L. n. 89 del 2001, ribadisce la necessità di ancorare il concetto di provvedimento giurisdizionale definitivo che abbia pienamente realizzato l'interesse del creditore, costituente il dies a quo del termine di decadenza in questione (in tal senso Cass. sez. un. 23.7.2019 n. 19884), al primo provvedimento di assegnazione in sede esecutiva ordinaria, deducendo che, diversamente opinando, verrebbe a concedersi alla parte la possibilità di procrastinare indefinitamente il decorso del termine previsto dall'art. 4 della L.n. 89 del 2001, semplicemente attivando in sequenza plurimi - anche se superflui - procedimenti esecutivi o di ottemperanza.

Col secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della L. 24 marzo 2001, n. 89, per avere la Corte d'Appello di Perugia privilegiato l'asserita unitarietà tra giudizio di cognizione davanti alla Corte d'Appello e giudizio di ottemperanza, e disatteso l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia per la richiesta di indennizzo relativa all'irragionevole durata del giudizio di ottemperanza, che era stata fatta valere come specifico motivo di opposizione al decreto di liquidazione dell'indennizzo n. 344/2020 del 13.10.2020 della Corte d'Appello di Perugia.

Il Ministero della Giustizia deduce il proprio difetto di legittimazione passiva (rectius di titolarità del lato passivo del rapporto obbligatorio), rammentando che il giudizio presupposto (a propria volta instaurato per conseguire la liquidazione di un'equa riparazione) si è articolato in una fase di cognizione ex L. n. 89 del 2001, in una fase di esecuzione innanzi al giudice ordinario, ed in una fase di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato), per la quale ultima soggetto titolare del lato passivo dell'obbligazione di pagamento dell'indennizzo per la durata irragionevole deve ritenersi il Ministero dell'Economia e delle Finanze e non il Ministero della Giustizia.

Il primo motivo di ricorso, in conformità al consolidato orientamento assunto da questa sezione sul punto (vedi Cass. ord.30.8.2023 n. 15775; Cass. ord. 6.6.2023 n. 15775; Cass. ord.6.6.2023 n. 15771; Cass. 22.11.2022 n. 34288; Cass. 2.1.2023 n.2), deve ritenersi infondato.

Occorre a tal fine prendere a riferimento quanto precisato dalle sezioni unite di questa Corte nelle sentenze n. 19883/2019 e 19884/2019, che, rivedendo il proprio precedente orientamento, hanno affermato che ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso dell'art. 4 della L. n. 89 del 2001, nel testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, convertito nella L. n. 134 del 2012, risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2018, la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all'indennizzo a carico dello Stato- debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato, senza la necessità che essa venga iniziata entro sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività della fase esecutiva, e ciò sebbene nel computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo non vada considerato come "tempo del processo" quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l'inizio della fase esecutiva (quest'ultimo, invece, potendo eventualmente rilevare ai fini del ritardo nell'esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno, dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo).

Nella medesima occasione, è stato altresì affermato, che il giudizio di ottemperanza promosso all'esito della decisione di condanna dello Stato al pagamento dell'indennizzo per irragionevole durata del processo deve considerarsi, sul piano funzionale e strutturale, pienamente equiparabile al procedimento esecutivo, e da valutare unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto all'indennizzo.

La questione che presenta il motivo in esame riguarda la possibilità che il creditore insoddisfatto possa avvalersi in via concorrenziale, e ciò in contemporanea ovvero in successione cronologica, del rimedio del giudizio di esecuzione e del giudizio di ottemperanza, lasciando però immutata la conseguenza in termini di unitarietà tra giudizio di cognizione e successivi rimedi satisfattivi, onde trarre l'ulteriore conseguenza, fatta propria dalla decisione impugnata, secondo cui il termine di decadenza per l'introduzione della domanda di equo indennizzo decorra dalla definizione positiva dell'ultimo dei rimedi intentati al fine di conseguire l'adempimento della prestazione indennitaria dovuta.

Ritiene la Corte che la soluzione cui è pervenuta sul punto la Corte d'Appello di Perugia sia incensurabile e che la stessa si imponga proprio alla luce dell'esigenza di interpretare le norme in esame in maniera da assicurare il rispetto dei principi sovranazionali, quali riaffermati dalla sentenza della Corte EDU Bozza c.

Italia del 14 settembre 2017 (che ha poi determinato il ripensamento delle sezioni unite del 2019), a mente dei quali l'esecuzione costituisce parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermandosi testualmente che "il diritto a un tribunale sarebbe illusorio se l'ordinamento giuridico interno di uno Stato contraente permettesse che una decisione giudiziaria definitiva e vincolante rimanesse inoperante a scapito di una delle parti.

L'esecuzione di una sentenza, indipendentemente da quale giudice l'abbia pronunciata, deve essere dunque considerata come facente parte integrante del processo ai sensi dell'art. 6".

In questa prospettiva, può reputarsi che, intrapresa inizialmente la procedura esecutiva dinanzi al giudice ordinario, l'emanazione di un'ordinanza di assegnazione possa avere carattere definitivo e possa dalla sua emanazione farsi decorrere il termine per l'introduzione della domanda di equo indennizzo solo nel caso in cui alla pronuncia segua l'effettivo e concreto soddisfacimento della pretesa creditoria.

Laddove, invece, pur a fronte di un provvedimento di assegnazione delle somme non sia seguita l'effettiva riscossione del dovuto, deve reputarsi che al creditore sia dato il ricorso al giudizio di ottemperanza (ben potendosi ipotizzare anche una coeva e concorrente proposizione dei due rimedi), senza che il previo esperimento della procedura esecutiva funga da condizione ostativa, dovendosi avere riguardo all'esigenza reputata fondamentale dalla Corte EDU che il creditore riceva concreto ed effettivo soddisfacimento.

In tal caso il termine di decadenza di cui all'art. 4 citato non potrà che decorrere dalla definizione del giudizio di ottemperanza (ovvero nel caso di coeva proposizione di entrambi i rimedi, dal momento in cui uno degli stessi sia stato definito con l'effettiva estinzione dell'obbligazione azionata in via esecutiva o in via di ottemperanza).

Si tratta di una conclusione che appare altresì avallata dal tenore letterale delle norme specificamente dettate in materia di esecuzione per obbligazioni scaturenti dall'applicazione della L. n.89 del 2001, art. 5 quinquies, che, oltre a confortare il fatto che in sede esecutiva al creditore è data solo la possibilità di ricorrere al pignoramento mobiliare presso il debitore (e cioè uno dei Ministeri indicati dall'art. 3, comma 2, della stessa legge), non esclude, ma piuttosto sottende (citato art. 5 sexies, commi 7, 8 ed 11), il concorso tra i rimedi dell'esecuzione e dell'ottemperanza.

Dalle norme in questione si evince quindi che - fermo restando il limite alla possibilità di duplicare la pretesa creditoria tramite il ricorso a distinte procedure finalizzate al soddisfacimento del creditore - anche l'esaurimento della procedura esecutiva non impedisce la possibilità di rivolgersi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza, ove il credito vantato sia ancora privo di soddisfacimento (per la possibilità di cumulare i due rimedi, si veda Cass. sez. un. 7632/1993; Cass. sez. un. 12060/1993, e di recente, in materia di crediti tributari Cass. n. 31856/2021).

Alle medesime conclusioni è peraltro pervenuto anche il giudice amministrativo, che nella sua più autorevole composizione (Consiglio di Stato Adunanza plenaria n. 2/2012), ha ritenuto possibile il successivo esperimento del giudizio di ottemperanza anche nel caso in cui il creditore abbia già ottenuto un'ordinanza di assegnazione non opposta, e quindi divenuta definitiva ex art. 553 c.p.c., essendosi ritenuta estensibile la medesima conclusione anche al diverso caso in cui l'ordinanza di assegnazione sia stata emessa ex art. 530 c.p.c. (così Cons.

Stato n. 3539/2019; Cons.

Stato n. 3625/2019).

Correttamente, quindi, la decisione gravata ha ritenuto che il termine di cui all'art. 4 decorresse solo dalla definitività della pronuncia emessa dal Consiglio di Stato in sede di ottemperanza n. 6827/2019 depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e che nella specie la presentazione della domanda del 5.6.2020 fosse rispettosa dello stesso termine e del resto il ricorso al giudizio di ottemperanza si é reso necessario per ottenere la nomina di un commissario ad acta che provvedesse all'effettivo pagamento della somma assegnata in sede di esecuzione alla Mistralini, che altrimenti non avrebbe visto soddisfatto il proprio credito relativo all'indennizzo per irragionevole durata che le era stato riconosciuto nel giudizio di cognizione ex L.n. 89/2001.

Il secondo motivo di ricorso del Ministero della Giustizia è invece fondato.

Reputa la Corte che debba darsi continuità alla propria giurisprudenza, che ha già affermato che in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la parte che intenda accampare pretese riparatorie del pregiudizio derivatole dalla non ragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici ordinari ed a giudici amministrativi, debba convenire in giudizio sia il Ministero della Giustizia che la Presidenza del Consiglio (oggi il Ministero dell'Economia e delle Finanze), non potendo valere la regola della prevalenza, nella formazione del termine irragionevole, di un tipo di giudizio rispetto ad un altro.

In tal caso il giudice, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascun processo, dovrà determinare separatamente l'importo gravante su ognuna delle amministrazioni convenute per il ritardo dei giudizi di rispettiva competenza, posto che la legge individua in maniera disgiunta i soggetti passivamente legittimati per l'eccessiva durata di procedimenti diversi, seppur collegati, la cui durata deve formare oggetto di esame e valutazione autonomi (Cass. ord. 6.6.2023 n.15775; Cass. ord. 6.6.2023 n. 15771; Cass. n. 15603/2006).

Nella specie, peraltro, la questione in punto di titolarità passiva dell'obbligazione indennitaria, non interamente ascrivibile al Ministero della Giustizia, aveva costituito oggetto di specifico motivo di opposizione, ed era stata quindi portata all'attenzione della Corte d'Appello di Perugia nel primo atto difensivo successivo alla notifica del ricorso e del decreto opposto.

Su tale motivo la suddetta Corte si è limitata ad invocare l'unitarietà tra la fase di merito svoltasi davanti alla Corte d'Appello ed il giudizio di ottemperanza, come se la determinazione dell'indennizzo da parte della Corte d'Appello e non del giudice amministrativo potesse superare il dato che l'indennizzo era in parte dovuto alla durata irragionevole del giudizio di ottemperanza, ossia di un giudizio amministrativo, e non di quello di cognizione, trascurando quindi il dato che l'art. 3 comma 2 della L. n. 89 del 2001 individua in modo disgiunto i soggetti passivamente legittimati per l'eccessiva durata dei vari procedimenti anche se collegati, la cui durata deve formare oggetto di esame e valutazioni autonomi (vedi in tal senso Cass. ord. 22.11.2022 n. 34288; Cass. ord. 16.11.2022 n. 33764; Cass. 7.7.2006 n. 15603).

Ritiene il Collegio in conformità all'orientamento già espresso (vedi Cass. 6.6.2023 n. 15775; Cass. ord. 6.6.2023 n. 15771; Cass. 2.1.2023 n. 2; Cass. n. 8049/2019) che nella fattispecie in esame dovesse farsi applicazione della regola posta dall'art. 4 della L. n. 260 del 1958, secondo il quale "l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato.

Tale indicazione non è più eccepibile.

Il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato.

L'eccezione rimette in termini la parte".

Pertanto l'erronea evocazione in giudizio di un Ministero al posto di un altro comporta che il giudice - a pena di nullità della sentenza di primo grado e conseguente rimessione della causa al primo giudice - fissi un termine per il rinnovo della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 260 del 1958, purché l'Avvocatura dello Stato sollevi la relativa eccezione nella prima udienza, indicando, altresì, il soggetto cui l'atto si sarebbe dovuto notificare (Cass. n. 25499/2021; Cass.n.15219/2022).

Con specifico riferimento alla materia di cui alla L. n. 89 del 2001, è stato poi affermato (Cass. n. 8049/2019) che l'art. 4 della L. n. 260 del 1958, deve ritenersi applicabile anche quando l'errore d'identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ma, in forza del principio dell'effettività del contraddittorio, la sua operatività è circoscritta al profilo della rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni possibilità di "stabilizzazione" nei confronti del reale destinatario, in funzione della comune difesa, degli effetti di atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio.

Ritiene il Collegio in conformità all'orientamento già manifestato (Cass. 6.6.2023 n. 15775; Cass. ord. 6.6.2023 n. 15771) che tali principi possano estendersi anche all'ipotesi, qui ricorrente, in cui l'eccezione sia volta a contestare non la titolarità integrale dell'obbligazione dedotta in giudizio, bensì solo il parziale difetto di titolarità, riferito all'irragionevole durata del giudizio di ottemperanza.

Anche in tal caso, quindi, si deve concludere che - in presenza dell'ineludibile condizione della tempestiva deduzione, con l'indicazione del soggetto ritenuto invece passivamente legittimato - risulti inevitabile pervenire alla cassazione della decisione gravata, per avere deciso sul merito dell'opposizione senza disporre la rinnovazione della notifica nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dovendo il giudizio di rinvio, previa evocazione in giudizio anche di quest'ultimo Ministero, determinare il quantum dovuto dai due dicasteri, in relazione ai ritardi separatamente ascrivibili ai plessi giurisdizionali di riferimento.

L'accoglimento del secondo motivo di ricorso, con la conseguente cassazione del decreto impugnato, comporta il rinvio alla Corte d'Appello di Perugia, in diversa composizione, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1192/2022 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso gli Uffici dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che lo rappresenta e difende ex lege, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso, -controricorrente- avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 732/2020 depositata il17.6.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.11.2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] chiedeva alla Corte d'Appello di Perugia ex art. 3 della L. n. 89/2001 l'emissione di ingiunzione a carico del Ministero della Giustizia per ottenere l'indennizzo per equa riparazione in relazione all'eccessiva durata di un precedente procedimento, anch'esso per equa riparazione, che era stato seguito da una fase esecutiva (ordinanza di assegnazione del Tribunale di Roma del 24.9.2015) e dal giudizio di ottemperanza finalizzato ad ottenere la nomina di un commissario ad acta per il conseguimento dell'effettivo pagamento della somma assegnata articolatosi in due gradi (sentenza del TAR Lazio n. 1995/2018 del 21.2.2018 e sentenza del Consiglio di Stato n. 6827/2019 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). La Corte d'Appello di Perugia con decreto n. 344/2020 del 13.10.2020 liquidava a favore della Mistralini un indennizzo di €2.220,71 oltre interessi per la protrazione per oltre nove anni del giudizio presupposto. Avverso tale decreto proponeva opposizione il Ministero della Giustizia, contrastato dalla Mistralini, lamentando: 1) la tardività della domanda di indennizzo rispetto al termine semestrale di decadenza dell'art. 4 della L. n. 89/2001, che si riteneva dover decorrere dall'ordinanza di assegnazione del 24.9.2015, o dalla definitiva soddisfazione del credito avvenuta nel luglio 2018; 2) l'inammissibilità dell'azione per difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia in riferimento alla fase dell'ottemperanza; 3) l'errato computo della durata del procedimento e dell'indennizzo sotto plurimi profili e la violazione dell'art. 2 comma 2, 2 bis e 2 ter della L.n.89/2001. Con decreto n. 359/2021 del 12.5.2021 la Corte d'Appello di Perugia rigettava l'opposizione e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 915,00 oltre accessori. Avverso tale decreto, non notificato, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato alla Mistralini il 5.1.2022, il Ministero della Giustizia, affidandosi a due motivi, e resiste la Mistralini con controricorso notificato il 24.1.2022. La causa é stata trattenuta in decisione nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.3), la violazione o falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4 e dell'art. 6, par. 1 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il ricorrente si duole del mancato accoglimento, da parte della Corte territoriale, dell'eccezione di tardività del ricorso per decadenza ex art. 4 della L. n. 89 del 2001. Sottolinea il Ministero della Giustizia che [OSCURATO:PERSONA], dopo aver già ottenuto il 24.9.2015 un'ordinanza di assegnazione delle somme in sede esecutiva dal Tribunale di Roma, ha poi proposto giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo (TAR e poi Consiglio di Stato), conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 6827/2019 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha definitivamente ordinato all'Amministrazione di pagare alla Mistralini l'indennizzo dovutole. Il ricorrente, quindi, argomenta che il termine semestrale previsto dall'art. 4 della L. n. 89 del 2001 si sarebbe dovuto calcolare a decorrere dall'ordinanza di assegnazione del 24.9.2015, con conseguente tardività dell'istanza di equa riparazione depositata dalla Mistralini il 5.6.2020, e non a decorrere dalla conclusione del successivo giudizio di ottemperanza davanti al Consiglio di Stato (8.10.2019), giudizio quest'ultimo che si sarebbe tradotto in un'attività del tutto superflua ai fini della tutela del diritto della Mistralini, dovendosi ritenere che quest'ultima fosse stata integralmente soddisfatta con l'adozione dell'ordinanza di assegnazione in sede esecutiva del 24.9.2015. Il ricorso, pertanto, dopo una ricostruzione dell'orientamento progressivamente formatosi in questa Corte in ordine ai rapporti tra procedimento di cognizione e fase esecutiva ai fini dell'applicazione dell'art. 4 della L. n. 89 del 2001, ribadisce la necessità di ancorare il concetto di provvedimento giurisdizionale definitivo che abbia pienamente realizzato l'interesse del creditore, costituente il dies a quo del termine di decadenza in questione (in tal senso Cass. sez. un. 23.7.2019 n. 19884), al primo provvedimento di assegnazione in sede esecutiva ordinaria, deducendo che, diversamente opinando, verrebbe a concedersi alla parte la possibilità di procrastinare indefinitamente il decorso del termine previsto dall'art. 4 della L.n. 89 del 2001, semplicemente attivando in sequenza plurimi - anche se superflui - procedimenti esecutivi o di ottemperanza. Col secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della L. 24 marzo 2001, n. 89, per avere la Corte d'Appello di Perugia privilegiato l'asserita unitarietà tra giudizio di cognizione davanti alla Corte d'Appello e giudizio di ottemperanza, e disatteso l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia per la richiesta di indennizzo relativa all'irragionevole durata del giudizio di ottemperanza, che era stata fatta valere come specifico motivo di opposizione al decreto di liquidazione dell'indennizzo n. 344/2020 del 13.10.2020 della Corte d'Appello di Perugia. Il Ministero della Giustizia deduce il proprio difetto di legittimazione passiva (rectius di titolarità del lato passivo del rapporto obbligatorio), rammentando che il giudizio presupposto (a propria volta instaurato per conseguire la liquidazione di un'equa riparazione) si è articolato in una fase di cognizione ex L. n. 89 del 2001, in una fase di esecuzione innanzi al giudice ordinario, ed in una fase di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato), per la quale ultima soggetto titolare del lato passivo dell'obbligazione di pagamento dell'indennizzo per la durata irragionevole deve ritenersi il Ministero dell'Economia e delle Finanze e non il Ministero della Giustizia. Il primo motivo di ricorso, in conformità al consolidato orientamento assunto da questa sezione sul punto (vedi Cass. ord.30.8.2023 n. 15775; Cass. ord. 6.6.2023 n. 15775; Cass. ord.6.6.2023 n. 15771; Cass. 22.11.2022 n. 34288; Cass. 2.1.2023 n.2), deve ritenersi infondato. Occorre a tal fine prendere a riferimento quanto precisato dalle sezioni unite di questa Corte nelle sentenze n. 19883/2019 e 19884/2019, che, rivedendo il proprio precedente orientamento, hanno affermato che ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso dell'art. 4 della L. n. 89 del 2001, nel testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, convertito nella L. n. 134 del 2012, risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2018, la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all'indennizzo a carico dello Stato- debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato, senza la necessità che essa venga iniziata entro sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività della fase esecutiva, e ciò sebbene nel computo della durata del processo di cognizione ed esecutivo non vada considerato come "tempo del processo" quello intercorso fra la definitività della fase di cognizione e l'inizio della fase esecutiva (quest'ultimo, invece, potendo eventualmente rilevare ai fini del ritardo nell'esecuzione come autonomo pregiudizio, allo stato indennizzabile in via diretta ed esclusiva, in assenza di rimedio interno, dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo). Nella medesima occasione, è stato altresì affermato, che il giudizio di ottemperanza promosso all'esito della decisione di condanna dello Stato al pagamento dell'indennizzo per irragionevole durata del processo deve considerarsi, sul piano funzionale e strutturale, pienamente equiparabile al procedimento esecutivo, e da valutare unitariamente rispetto al giudizio che ha riconosciuto il diritto all'indennizzo. La questione che presenta il motivo in esame riguarda la possibilità che il creditore insoddisfatto possa avvalersi in via concorrenziale, e ciò in contemporanea ovvero in successione cronologica, del rimedio del giudizio di esecuzione e del giudizio di ottemperanza, lasciando però immutata la conseguenza in termini di unitarietà tra giudizio di cognizione e successivi rimedi satisfattivi, onde trarre l'ulteriore conseguenza, fatta propria dalla decisione impugnata, secondo cui il termine di decadenza per l'introduzione della domanda di equo indennizzo decorra dalla definizione positiva dell'ultimo dei rimedi intentati al fine di conseguire l'adempimento della prestazione indennitaria dovuta. Ritiene la Corte che la soluzione cui è pervenuta sul punto la Corte d'Appello di Perugia sia incensurabile e che la stessa si imponga proprio alla luce dell'esigenza di interpretare le norme in esame in maniera da assicurare il rispetto dei principi sovranazionali, quali riaffermati dalla sentenza della Corte EDU Bozza c. Italia del 14 settembre 2017 (che ha poi determinato il ripensamento delle sezioni unite del 2019), a mente dei quali l'esecuzione costituisce parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermandosi testualmente che "il diritto a un tribunale sarebbe illusorio se l'ordinamento giuridico interno di uno Stato contraente permettesse che una decisione giudiziaria definitiva e vincolante rimanesse inoperante a scapito di una delle parti. L'esecuzione di una sentenza, indipendentemente da quale giudice l'abbia pronunciata, deve essere dunque considerata come facente parte integrante del processo ai sensi dell'art. 6". In questa prospettiva, può reputarsi che, intrapresa inizialmente la procedura esecutiva dinanzi al giudice ordinario, l'emanazione di un'ordinanza di assegnazione possa avere carattere definitivo e possa dalla sua emanazione farsi decorrere il termine per l'introduzione della domanda di equo indennizzo solo nel caso in cui alla pronuncia segua l'effettivo e concreto soddisfacimento della pretesa creditoria. Laddove, invece, pur a fronte di un provvedimento di assegnazione delle somme non sia seguita l'effettiva riscossione del dovuto, deve reputarsi che al creditore sia dato il ricorso al giudizio di ottemperanza (ben potendosi ipotizzare anche una coeva e concorrente proposizione dei due rimedi), senza che il previo esperimento della procedura esecutiva funga da condizione ostativa, dovendosi avere riguardo all'esigenza reputata fondamentale dalla Corte EDU che il creditore riceva concreto ed effettivo soddisfacimento. In tal caso il termine di decadenza di cui all'art. 4 citato non potrà che decorrere dalla definizione del giudizio di ottemperanza (ovvero nel caso di coeva proposizione di entrambi i rimedi, dal momento in cui uno degli stessi sia stato definito con l'effettiva estinzione dell'obbligazione azionata in via esecutiva o in via di ottemperanza). Si tratta di una conclusione che appare altresì avallata dal tenore letterale delle norme specificamente dettate in materia di esecuzione per obbligazioni scaturenti dall'applicazione della L. n.89 del 2001, art. 5 quinquies, che, oltre a confortare il fatto che in sede esecutiva al creditore è data solo la possibilità di ricorrere al pignoramento mobiliare presso il debitore (e cioè uno dei Ministeri indicati dall'art. 3, comma 2, della stessa legge), non esclude, ma piuttosto sottende (citato art. 5 sexies, commi 7, 8 ed 11), il concorso tra i rimedi dell'esecuzione e dell'ottemperanza. Dalle norme in questione si evince quindi che - fermo restando il limite alla possibilità di duplicare la pretesa creditoria tramite il ricorso a distinte procedure finalizzate al soddisfacimento del creditore - anche l'esaurimento della procedura esecutiva non impedisce la possibilità di rivolgersi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza, ove il credito vantato sia ancora privo di soddisfacimento (per la possibilità di cumulare i due rimedi, si veda Cass. sez. un. 7632/1993; Cass. sez. un. 12060/1993, e di recente, in materia di crediti tributari Cass. n. 31856/2021). Alle medesime conclusioni è peraltro pervenuto anche il giudice amministrativo, che nella sua più autorevole composizione (Consiglio di Stato Adunanza plenaria n. 2/2012), ha ritenuto possibile il successivo esperimento del giudizio di ottemperanza anche nel caso in cui il creditore abbia già ottenuto un'ordinanza di assegnazione non opposta, e quindi divenuta definitiva ex art. 553 c.p.c., essendosi ritenuta estensibile la medesima conclusione anche al diverso caso in cui l'ordinanza di assegnazione sia stata emessa ex art. 530 c.p.c. (così Cons. Stato n. 3539/2019; Cons. Stato n. 3625/2019). Correttamente, quindi, la decisione gravata ha ritenuto che il termine di cui all'art. 4 decorresse solo dalla definitività della pronuncia emessa dal Consiglio di Stato in sede di ottemperanza n. 6827/2019 depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e che nella specie la presentazione della domanda del 5.6.2020 fosse rispettosa dello stesso termine e del resto il ricorso al giudizio di ottemperanza si é reso necessario per ottenere la nomina di un commissario ad acta che provvedesse all'effettivo pagamento della somma assegnata in sede di esecuzione alla Mistralini, che altrimenti non avrebbe visto soddisfatto il proprio credito relativo all'indennizzo per irragionevole durata che le era stato riconosciuto nel giudizio di cognizione ex L.n. 89/2001. Il secondo motivo di ricorso del Ministero della Giustizia è invece fondato. Reputa la Corte che debba darsi continuità alla propria giurisprudenza, che ha già affermato che in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la parte che intenda accampare pretese riparatorie del pregiudizio derivatole dalla non ragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici ordinari ed a giudici amministrativi, debba convenire in giudizio sia il Ministero della Giustizia che la Presidenza del Consiglio (oggi il Ministero dell'Economia e delle Finanze), non potendo valere la regola della prevalenza, nella formazione del termine irragionevole, di un tipo di giudizio rispetto ad un altro. In tal caso il giudice, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascun processo, dovrà determinare separatamente l'importo gravante su ognuna delle amministrazioni convenute per il ritardo dei giudizi di rispettiva competenza, posto che la legge individua in maniera disgiunta i soggetti passivamente legittimati per l'eccessiva durata di procedimenti diversi, seppur collegati, la cui durata deve formare oggetto di esame e valutazione autonomi (Cass. ord. 6.6.2023 n.15775; Cass. ord. 6.6.2023 n. 15771; Cass. n. 15603/2006). Nella specie, peraltro, la questione in punto di titolarità passiva dell'obbligazione indennitaria, non interamente ascrivibile al Ministero della Giustizia, aveva costituito oggetto di specifico motivo di opposizione, ed era stata quindi portata all'attenzione della Corte d'Appello di Perugia nel primo atto difensivo successivo alla notifica del ricorso e del decreto opposto. Su tale motivo la suddetta Corte si è limitata ad invocare l'unitarietà tra la fase di merito svoltasi davanti alla Corte d'Appello ed il giudizio di ottemperanza, come se la determinazione dell'indennizzo da parte della Corte d'Appello e non del giudice amministrativo potesse superare il dato che l'indennizzo era in parte dovuto alla durata irragionevole del giudizio di ottemperanza, ossia di un giudizio amministrativo, e non di quello di cognizione, trascurando quindi il dato che l'art. 3 comma 2 della L. n. 89 del 2001 individua in modo disgiunto i soggetti passivamente legittimati per l'eccessiva durata dei vari procedimenti anche se collegati, la cui durata deve formare oggetto di esame e valutazioni autonomi (vedi in tal senso Cass. ord. 22.11.2022 n. 34288; Cass. ord. 16.11.2022 n. 33764; Cass. 7.7.2006 n. 15603). Ritiene il Collegio in conformità all'orientamento già espresso (vedi Cass. 6.6.2023 n. 15775; Cass. ord. 6.6.2023 n. 15771; Cass. 2.1.2023 n. 2; Cass. n. 8049/2019) che nella fattispecie in esame dovesse farsi applicazione della regola posta dall'art. 4 della L. n. 260 del 1958, secondo il quale "l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato. Tale indicazione non è più eccepibile. Il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato. L'eccezione rimette in termini la parte". Pertanto l'erronea evocazione in giudizio di un Ministero al posto di un altro comporta che il giudice - a pena di nullità della sentenza di primo grado e conseguente rimessione della causa al primo giudice - fissi un termine per il rinnovo della notifica e la corretta instaurazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 260 del 1958, purché l'Avvocatura dello Stato sollevi la relativa eccezione nella prima udienza, indicando, altresì, il soggetto cui l'atto si sarebbe dovuto notificare (Cass. n. 25499/2021; Cass.n.15219/2022). Con specifico riferimento alla materia di cui alla L. n. 89 del 2001, è stato poi affermato (Cass. n. 8049/2019) che l'art. 4 della L. n. 260 del 1958, deve ritenersi applicabile anche quando l'errore d'identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ma, in forza del principio dell'effettività del contraddittorio, la sua operatività è circoscritta al profilo della rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni possibilità di "stabilizzazione" nei confronti del reale destinatario, in funzione della comune difesa, degli effetti di atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio. Ritiene il Collegio in conformità all'orientamento già manifestato (Cass. 6.6.2023 n. 15775; Cass. ord. 6.6.2023 n. 15771) che tali principi possano estendersi anche all'ipotesi, qui ricorrente, in cui l'eccezione sia volta a contestare non la titolarità integrale dell'obbligazione dedotta in giudizio, bensì solo il parziale difetto di titolarità, riferito all'irragionevole durata del giudizio di ottemperanza. Anche in tal caso, quindi, si deve concludere che - in presenza dell'ineludibile condizione della tempestiva deduzione, con l'indicazione del soggetto ritenuto invece passivamente legittimato - risulti inevitabile pervenire alla cassazione della decisione gravata, per avere deciso sul merito dell'opposizione senza disporre la rinnovazione della notifica nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dovendo il giudizio di rinvio, previa evocazione in giudizio anche di quest'ultimo Ministero, determinare il quantum dovuto dai due dicasteri, in relazione ai ritardi separatamente ascrivibili ai plessi giurisdizionali di riferimento. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso, con la conseguente cassazione del decreto impugnato, comporta il rinvio alla Corte d'Appello di Perugia, in diversa composizione, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di