CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2025
Cassazione n. 31707/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la condanna dell'imputata per il reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate di cui all'art. 455 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie, la Corte territoriale ha adeguatamente assolto il suo onere argomentativo (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) affermando l'impossibilità di ridurre ulteriormente la pena inflitta alla ricorrente, tenuto conto che alla stessa erano già state concesse le attenuanti generiche sebbene fosse gravata da numerosi precedenti specifici; Ritenuto che il suddetto motivo è, altresì, generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA].Uee est ère Il P