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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 aprile 2025

Cassazione n. 15230/2025

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24830/2021 R.G. proposto da D’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla via OTTAVIANO n. 91, presso lo studio dell’avvocato D’[OSCURATO:PERSONA]- SEPPE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende, domici- liato digitalmente per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via Nomen- tana n. 481, presso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende, domiciliata di- gitalmente per legge -ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], ITALIA ALBANESE, -intimati - avversola SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] n.389/2021 depositata i l 29/03/2021 ; R.g. n. 24830 del 2021; Ad. 2/04/2025; estensore: C. Valle udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 2/04/2025, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 71/1999, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con- dannò il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 7 a pagare a [OSCURATO:PERSONA]- fano la somma di Lire

92.640.080. [OSCURATO:PERSONA] cedette il credito portato da questa sen- tenza al proprio coniuge, [OSCURATO:PERSONA], la quale iniziò una pro- cedura esecutiva nei confronti di tre condomini: Italia Albanese, An- nibale Musitano e [OSCURATO:PERSONA]Ottavio.

Nel processo esecutivo si costituì [OSCURATO:PERSONA], il quale vantava un credito nei confronti dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]Panzera e per i quali aveva ottenuto nei loro confronti un decreto ingiuntivo sulla scorta di una serie di cambiali scadute e protestate da loro sottoscritte. [OSCURATO:PERSONA], surrogandosi nel diritto dei propri debitori verso i tre esecutati, ottenne l’assegnazione delle somme di sua spettanza, dopo che essi le avevano versate.

2. Con sentenza n. 50/2006, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]- bria, investita del gravame proposto dal Condominio avverso la sen- tenza n. 71/1999 del Tribunale della stessa sede , lo accolse, riget- tando, per l’effetto, la domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] e riformando quindi il titolo posto a base della cessione del credito e della procedura esecutiva, su questa basata, al cui esito lo Ielo aveva conseguito l’assegnazione delle somme.

Sulla base di questa sentenza, essendo stata accertata l’insussi- stenza della loro obbligazione, gli esecutati Albanese, Musitano e D’Ottavio chiesero e ottennero dallo stesso Tribunale distinti decreti ingiuntivi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], aventi ad oggetto la restitu- zione delle somme da lui incamerate previa surrogazione nel (poi rivelatosi insussistente in forza di sentenza di appello, però ancora sub iudice) diritto di credito di [OSCURATO:PERSONA].

R.g. n. 24830 del 2021; Ad. 2/04/2025; estensore: C. Valle

3. Avverso questi decretiingiuntivi [OSCURATO:PERSONA] propose distinte opposizioni con atti di citazione del 14/12/2006.

Le opposizioni, separatamente proposte ma successivamente riunite, furono dichiarate improcedibili dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- bria con sentenza n. 477del 2012.

4. Contro questa decisione [OSCURATO:PERSONA] propose appello dinanzi alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], cui resistettero gli appellati Albanese, Musitano e D’Ottavio.

5. In sede di scritti conclusionali, l’appellante fece presente che la sentenza n. 50del 2006 era stata cassata con rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza n. 8191del 2013 e che la nuova sentenza di merito emessa all’esito del rinvio (sentenza n. 275del 2017 della stessa Corte territoriale in diversa composizione) aveva rigettato l’appello avverso la sentenza di primo grado n. 71del 1999, che era stata quindi confermata; il ricorso per cassazione avverso questa sentenza era stato dichiarato improcedibile dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 6438del 2019; pertanto il titolo giudiziale (la sen- tenza n. 50 del 2006 , che aveva riformato la sentenza n. 71 del 1999) posto a fondamento dei decreti ingiuntivi azionati dai tre ap- pellati era ormai stato caducato.

6. Con sentenza 23/06/2021, n. 389, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], preso atto della sopravvenienza di tali provvedimenti giu- diziali, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con implicita revoca dei decreti ingiuntivi, condannando gli appellati Ita- lia Albanese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Ottavio (già parti in- giungenti-opposte) a rimborsare ad [OSCURATO:PERSONA] (già parte in- giunta-opponente) le spese dei due gradi di giudizio.

La Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: I-dalle documentate sopravvenienze era emerso che «il credito di “ripetizione” azionato in monitorio dalle odierne parti appellate - nascente dal titolo giudiziale “provvisorio” ad esse favorevole di cui s’è detto in narrativa (la sentenza emessa al n. 71 dell’anno 1999 R.g. n. 24830 del 2021; Ad. 2/04/2025; estensore: C. Valle dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] tra il Condominio di via della Zecca ed il [OSCURATO:PERSONA]: [ più specific amente : la sentenza n. 50 del 2006 emessa dalla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]]) - è stato riconosciuto, con effetto a far tempo dall ’ 11 /0 5 / 2017 , insussistente (in esito alla riforma della citata sentenza … statuita con effetto nel merito ad esse sfavorevole) dalla sentenza di questa Corte emessa nel procedimento iscritto al n. 402dell’anno 2013 RGAC al n. 275 in data 8-11/05/2017»; II-l ’ accertamento dell’ insussistenza del credito monitoriamente azionato comportava che nulla ostasse alla «deliberazione di cessa- zione della materia del contendere avanzata in atti (seppur solo in via subordinata, dall’appellante, e sostanzialmente aderita dagli ap- pellati in sede di conclusionale)» (p. 9della sentenza impugnata); III- tale deliberazione non escludeva che la Corte dovesse co- munque svolgere una delibazione di merito in funzione della «iden- tificazione, secondo il principio della cd. soccombenza virtuale, delle parti tenute alla rifusione delle spese di giudizio in favore di quella vittoriosa», nonché della «verifica del fondamento o meno della spie- gata domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. (invocata dallo Ielo con- tro i suoi resistenti)»; IV- in proposito, mentre doveva escludersi la sussistenza delle ragioni di improcedibilità delle opposizioni, “erroneamente” ritenute dal primo giudice (p. 16, in fine), doveva però riconoscersi il carat- tere egualmente «precario» tanto del «titolo giudiziale azionato in monitorio» quanto di quello «conseguito antea dal [OSCURATO:PERSONA], id est il dante causa della Panzera, debitrice cui lo Ielo s ’ è surrogato in executivis conseguendo l ’ assegnazione a sé delle somme dagli odierni appellati dovute al [OSCURATO:PERSONA] e per esso alla sua cessionaria Panzera» (p. 17); pertanto, era sussistita «l ’ identica alea per le odierne parti in lite sui possibili epiloghi della vertenza giudiziaria che avrebbe riverberato i propri effetti sulle rispettive sfere giuridiche», R.g. n. 24830 del 2021; Ad. 2/04/2025; estensore: C. Valle profilandosi, da un lato, per [OSCURATO:PERSONA], il rischio «di dover rifon- dere le somme che avesse incassato, ove non vi avesse avuto diritto la sua debitrice Panzera (e per essa, il suo cedente [OSCURATO:PERSONA])»; dall’altro lato, per Italia Albanese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Ottavio, l’opposto rischio «di dover rinunciare alle somme loro ri- conosciute in monitorio (ovvero, di restituirle ove incassate) nel caso in cui, come poi avvenuto, fossero stati infine riconosciuti debitori del [OSCURATO:PERSONA] e per esso della Panzera»; V-peraltro, sul piano oggettivo, all’esito della vicenda giudiziaria, mentre i condòmini Albanese, D ’ Ottavio e Musitano erano risultati soccombenti «per aver agito in monitorio sine titulo», invece Anto- nino Ielo doveva considerarsi vittorioso, «in quanto definitivamente risultato effettivo creditore della Panzera e, per essa, del [OSCURATO:PERSONA] (suo cedente)» (p.17 della sentenza impugnata).

7. Avverso la sentenza n. 389del 23/06/2021 della Corte d ’ ap- pello di [OSCURATO:PERSONA] a p ropone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Ottavio, sulla base di sette motivi.

Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA], proponendo anche ri- corso incidentale sorretto da due motivi.

Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 20471 del 23/07/2024, rilevata la non scindibilità delle posizioni di Italia Alba- nese e [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quella del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Ottavio e con riferimento a d alcune delle censure da questi pro- spettate, segnatamente con riferimento ai motivi concernenti la li- quidazione delle spese di lite,ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, ordinando la notifica del ricorso a Italia Albanese e [OSCURATO:PERSONA] nel termine di sessanta giorni daldeposito dell’ ordinanza .

Prestata rituale ottemperanza a tale ordine, la causa è stata, quindi, chiamata all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale il Procuratore generale non ha presentato conclusionied entrambe le parti hanno depositato memoria; ed al cui esito il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.

R.g. n. 24830 del 2021; Ad. 2/04/2025; estensore: C. Valle [OSCURATO:PERSONA] La copia della sentenza in atti è priva del numero e della data di pubblicazione, usualmente scritti automaticamente dal sistema in- formatico in alto a destra di ciascuna pagina.

La detta mancanza non ha, però e in doveroso ossequio alla so- pravvenuta giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 12971 del 13/05/2024), alcun effetto invalidante, atteso che non vi è alcuna contestazione tra le particostituite, le quali hanno prodotto, digital- mente, copie identiche, sul cui margine destro vi è la firma digitale del presidente ed estensore del provvedimento e entrambe concor- dano negli atti difensivi nell’identificare la detta sentenza con il n. 389/2021 pubblicata il 24/06/2021.

D’altra parte, il ricorrente D’Ottavio ha ritualmente depositato la copia notificatagli, in data 24/06/2021,della sentenza.

Il ricorso per cassazione del D’Ottavio è stato notificato allo Ielo il 23/09/2021 e dunque nel rispetto del termine di sessanta giorni, di cui all’art. 325 comma secondo, c.p.c., tenuto conto della sospen- sione ferialedei termini.

Questa, invero, nella specie si applica, poi- ché non si tratta di causa esentata dalla sospensione, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 742 del 7/10/1969, che a sua volta rinvia all’art. 92 ord. giud., ossia al r.d. n. 12 del 30/01/1941.

Infatti, pur trattando della ripetizione di somme conseguite in esito ad esecu- zione forzata, la controversia ha ad oggetto un’ordinaria azione di ripetizione di indebito e non una opposizione esecutiva od altro giu- dizio ad essa equiparabile.

La questione di improcedibilità del ricorso, per mancanza di va- lida procura alle liti o, meglio, di mancata asseverazione della stessa, prospettata dalla difesa dello Ielo nel controricorso, è infondata.

La procura alle liti risulta essere stata ritualmente conferita da Gabriele D ’ Ottavio in favore dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] D ’ O ttavi o ed è allegata in formato cartaceoe, perciò, ritualmente: infatti, la procura alle liti risulta esse stata notificata in via telematica in una con il R.g. n. 24830 del 2021; Ad. 2/04/2025; estensore: C. Valle ricorso, come ammesso dalla stessa difesa del controricorrente e sulla relata di notifica, firmata digitalmente dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ottavio, vi è l’attestazione della conformità all’originale analogico, tanto risultante coerente con la giurisprudenza di questa Corte (Sez.

U n. 2077 del 19/01/2024 Rv. 669830 - 01 , specie in motivazione, alle pagg. 11 e seguenti, ove riferimenti alla giurisprudenza, anche sovranazionale, che limita la soluzione delle controversie sulla base di un’applicazione formalistica della disciplina processuale).

L’ordine di integrazione del contraddittorio risulta, sulla base della documentazione depositata dal difensore del D’Ottavio,essere stato ritualmente eseguito nei confronti di Italia Albanese e di Gio- vanni Musitano e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], i quali, tutti, sono rimasti intimati.

I motivi del ricorso principale sono i seguenti.

I) violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e dei principi giurisprudenziali in materia, in relazione all’art. 360, primo comma,nn. 3 e 4, per avere la sentenza impugnata dichiarato ces- sata la materia del contendere nonostante la mancanza d’una co- mune istanza in tal senso delle parti, nonostante l’odierno ricorrente avesse espressamente contestato la caducazione del proprio titolo restitutorio (avendo sostenuto, in contrario, che la sentenza della Corte di cassazione che aveva posto nel nulla la pronuncia della Corte d’appello fondante il credito “in ripetizione” azionato in via monitoria dal ricorrente, non avrebbe avuto l’effetto di far rivivere la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 71 del 1999 e, dunque, l ’ effetto di caducare l’effetto restitutorio) e avesse, in ogni caso, opposto il passaggio in giudicato del provvedimento monitorio per insussi- stenza delle condizioni fondanti l’azione ex art. 650 c.p.c. promossa dalla controparte.

II) violazione o falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c. in rela- zione all’art. 360, primo comma.nn. 3 e 4 c.p.c. , per avere la sen- R.g. n. 24830 del 2021; Ad. 2/04/2025; estensore: C. Valle tenza impugnata dichiarato cessata la materia del contendere nono- stante la mancanza del presupposto idoneo a fondare detta pronun- cia, in quanto la sentenza della Corte di cassazione n. 8191del 2013, che aveva posto nel nulla la pronuncia della Corte d’appello n. 50 del 23/02/2006fondante il credito “in ripetizione” azionato in via moni- toria dal ricorrente, non ha l ’ effetto di far rivivere la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 71 del 1999 e, dunque, l ’ effetto di caducare detto diritto restitutorio.

III) violazione dell’art. 276, secondo comma, e 650 c.p.c., non- ché 132,comma primo, n. 4 in relazione all ’ art. 360, co mma primo, nn. 3 e 4 c.p.c.,per avere la Corte di a ppello , senza alcuna motiva- zione, ritenuta assorbita dalla declaratoria di cessazione della mate- ria del contendere la questione, preliminare, della inammissibilità dell’opposizione exart. 650 c.p.c., per mancanza dei relativi presup- posti di legge, che risultava manifestamente fondata.

IV) violazione dell’art. 276,comma secondo e dell ’ art. 342 c.p.c. nonché dell’art. 132,comma primo, n. 3 e 4 in relazione all ’ art. 360 , comma primo,n. 4 c.p.c., per avere la Corte di appello, senza alcuna motivazione, ritenuta assorbita dalla declaratoria di cessazione della materia del contendere, la eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello per mancanza dei requisiti di cui all’art. 342 c.p.c. ed in particolare per mancanza di specificità dei motivi di censura avverso la sentenza di primo grado.

V) violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 112 in rela- zione all’art. 360, comma primo, nn 3 e 4 c.p.c., poiché la Corte territoriale ha condannato il D’Ottavio alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, omettendo di verificare la soccombenza virtuale in base all’intera vicenda processuale, e, in particolare, obli- terando tutte le difese argomentate dal D’Ottavio sin dall’origine ed in relazione al giudizio di gravame (in particolare in punto di inam- missibilità dell’opposizione tardiva, per mancanza dei presupposti ex R.g. n. 24830 del 2021; Ad. 2/04/2025; estensore: C. Valle art. 650 c.p.c.; di inammissibilità del gravame per mancanza di spe- cificità dei motivi; di sussistenza del credito restitutorio).

VI) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 132, co mma secondo, n. 4 in violazione all ’ art. 360 , co mma primo, n. 4 , nella parte in cui, con manifesto travisamento delle risultanze probatorie, ha individuato la parte soccombente nel D ’ Ottavio , in ragione del fatto che «allo Ielo -in quanto definitivamente risultato effettivo cre- ditore della Panzera e per essa al [OSCURATO:PERSONA] - va pertanto ricono- sciuto il diritto alla integrale rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio».

VII) violazione del d.m. (Ministero della Giustizia) n. 55 del 10/03/2014 e segnatamente dell’art. 4 in relazione all’art. 360, primo comma, c.p.c. , per avere il Tribunale liquidato in favore dei difensori della controparte, in relazione al giudizio di prime cure, tanti onorari per quanti erano le parti degli originari singoli giudizi di opposizione, nonostante (sin da subito) detti giudizi siano stati riuniti con identità di difese fra gli opposti, tutti assistiti dal medesimo di- fensore.

I motivi del ricorso incidentale sono i seguenti.

I) violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 99 c.p.c. e 96 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla domanda di condanna al risarci- mento dei danni, richiesta ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 cod. proc. civ., formulata da [OSCURATO:PERSONA] nel secondo grado di giudizio in sede di precisazione delle conclusioni.

II) proposto in via subordinata rispetto al primo, violazione e falsa applicazione degli art. 112, 99, 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.e dell ’ art. 96 c.p.c. , in relazione all ’ art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. , per omessa motivazione del rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.

Il primo e il secondo motivo del ricorso principale, congiunta- mente scrutinati, in quanto strettamente connessi, sono infondati, alla stregua dell’orientamento della giurisprudenza nomofilattica R.g. n. 24830 del 2021; Ad. 2/04/2025; estensore: C. Valle (Sez U n. 25478 del 21/09/2021 Rv. 662368 -01), secondo la quale nel caso sia stata intrapresa l’ esecuzione forzata sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importa che il giudizio di opposizione all’esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del conten- dere, e non già di accoglimento dell’opposizione, e le spese proces- suali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccom- benza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari mo- tivi di opposizione.

La detta giurisprudenza va, nel caso all ’ esame , ribadita, in quanto la caducazione del titolo originariamente azio- nato, ossia la sentenza n. 50 del 1996 della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA],non è posta in discussione da alcuna delle parti e, quindi, è venuto meno l’oggetto stesso della contesa.

Il quarto motivo del ricorso principale, che va esaminato con priorità rispetto agli altri per l’evidente suo carattere preliminare,è inammissibile, alla stregua della oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez.

U n. 27199 del 16/11/2017 Rv. 645991 -01 ), essendo evidente il rispetto dei parametri da questa fissati per la specificità dell’appello e, comunque, restando fattuale -e, in quanto tale e siccome scevra da evidenti vizi logici e giuridici, qui incensu- rabile - la relativa valutazione del giudice di secondo grado , che ha reso sul punto ampia, logica e coerente motivazione.

Il terzo motivo del ricorso principale è, invece, fondato, non ri- sultando alcuna -tanto meno adeguata - motivazione in ordine alla scelta della Corte territoriale, di non seguire l’ordine delle questioni di cui all’art. 276, secondo comma, c.p.c., che avrebbe implicato la necessità di decidere sulla questione di improcedibilità dell’opposi- zione (tardiva) ai decreti ingiuntivi proposta dallo Ielo.

Eppure, tale questione avrebbe avuto carattere dirimente e non si appalesava manifestamente infondata, prima diaddivenire alla decisione di ces- sazione della materia del contendere: in quanto per il rilievo del venir R.g. n. 24830 del 2021; Ad. 2/04/2025; estensore: C. Valle meno dell’oggetto della contesa era necessario dapprima verificare, dinanzi all’accesa contestazione tra le parti, se la contesa, ossia il giudizio di opposizione al monitorio,era stata ritualmente introdotta e poteva dirsi ritualmente pendente.

La decisione secondo il criterio della cessazione della materia del contendere è stata, inoltre, argomentata dalla Corte d’appello in forza di un’interpretazione dei comportamenti processuali delle parti (si veda la sentenza impugnata, alla pag. 9), che avevano escluso di potereaddivenire a una richiesta in detto senso congiunta e che ave- vano comunque ribadito le loro conclusioni di merito, pur avendo fatto riferimento, in un certo momento processuale,alla possibilità di comporre la lite.

Sul punto investito dalla censura non rileva la precarietà dei singoli crediti azionati in via monitoria, ma il giudice del merito era tenuto a verificare, con un giudizio di prognosi po- stuma, l a fondatezza o meno delle ragioni delle parti al momento della proposizione del ricorso monitorio e non in relazione alle vi- cende successive, cosicché la soccombenza riferita al giudizio risar- citorio contro i condomini doveva restare irrilevante.

Il quinto, il sestoe il settimo motivo del ricorso principale , ver- tenti tutti sulla regolazione delle spese di lite, che sono state poste a carico del D’Ottavio,sono, pertanto, assorbiti dall’accoglimento del terzo motivo, in quanto la necessità di procedere a nuovo esame della questione dell’improcedibilità dell’opposizionetardiva comporta la necessità di una decisione sul riparto delle spese di lite in base all’esito finale della lite, quale verrà determinato pure a seconda della risoluzione di quella questione.

L’accoglimento in parte del ricorso principale - con la conse- guente necessità di rivalutare lo sviluppo dell’opposizione tardiva e, con esso, dell’esito complessivo della lite - comporta l ’ assorbimento della mancata pronuncia sulla domanda di condanna ai sensi dell’art. 96 comma terzo, c.p.c. proposta dallo Ielo e, quindi, del ricorso in- cidentalenel suo complesso.

R.g. n. 24830 del 2021; Ad. 2/04/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata è, in conclusione,cassata e la causa è rinviata, per essere necessari accertamenti in fatto, alla Corte d’ap- pello di [OSCURATO:PERSONA], i n diversa composizione, alla quale è de- mandato di provvedere anche sulle spese di questo giudizio di legit- timità.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il quarto motivo del ricorso princi- pale, ne rigetta il primo e il secondo, ne accoglie il terzo, assorbit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24830/2021 R.G. proposto da D’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla via OTTAVIANO n. 91, presso lo studio dell’avvocato D’[OSCURATO:PERSONA]- SEPPE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende, domici- liato digitalmente per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla via Nomen- tana n. 481, presso lo studio dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che lo rappresenta e difende, domiciliata di- gitalmente per legge -ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], ITALIA ALBANESE, -intimati - avversola SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] n.389/2021 depositata i l 29/03/2021 ; R.g. n. 24830 del 2021; Ad. 2/04/2025; estensore: C. Valle udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 2/04/2025, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 71/1999, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con- dannò il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 7 a pagare a [OSCURATO:PERSONA]- fano la somma di Lire 92.640.080. [OSCURATO:PERSONA] cedette il credito portato da questa sen- tenza al proprio coniuge, [OSCURATO:PERSONA], la quale iniziò una pro- cedura esecutiva nei confronti di tre condomini: Italia Albanese, An- nibale Musitano e [OSCURATO:PERSONA]Ottavio. Nel processo esecutivo si costituì [OSCURATO:PERSONA], il quale vantava un credito nei confronti dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]Panzera e per i quali aveva ottenuto nei loro confronti un decreto ingiuntivo sulla scorta di una serie di cambiali scadute e protestate da loro sottoscritte. [OSCURATO:PERSONA], surrogandosi nel diritto dei propri debitori verso i tre esecutati, ottenne l’assegnazione delle somme di sua spettanza, dopo che essi le avevano versate. 2. Con sentenza n. 50/2006, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]- bria, investita del gravame proposto dal Condominio avverso la sen- tenza n. 71/1999 del Tribunale della stessa sede , lo accolse, riget- tando, per l’effetto, la domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] e riformando quindi il titolo posto a base della cessione del credito e della procedura esecutiva, su questa basata, al cui esito lo Ielo aveva conseguito l’assegnazione delle somme. Sulla base di questa sentenza, essendo stata accertata l’insussi- stenza della loro obbligazione, gli esecutati Albanese, Musitano e D’Ottavio chiesero e ottennero dallo stesso Tribunale distinti decreti ingiuntivi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], aventi ad oggetto la restitu- zione delle somme da lui incamerate previa surrogazione nel (poi rivelatosi insussistente in forza di sentenza di appello, però ancora sub iudice) diritto di credito di [OSCURATO:PERSONA]. R.g. n. 24830 del 2021; Ad. 2/04/2025; estensore: C. Valle 3. Avverso questi decretiingiuntivi [OSCURATO:PERSONA] propose distinte opposizioni con atti di citazione del 14/12/2006. Le opposizioni, separatamente proposte ma successivamente riunite, furono dichiarate improcedibili dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- bria con sentenza n. 477del 2012. 4. Contro questa decisione [OSCURATO:PERSONA] propose appello dinanzi alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], cui resistettero gli appellati Albanese, Musitano e D’Ottavio. 5. In sede di scritti conclusionali, l’appellante fece presente che la sentenza n. 50del 2006 era stata cassata con rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza n. 8191del 2013 e che la nuova sentenza di merito emessa all’esito del rinvio (sentenza n. 275del 2017 della stessa Corte territoriale in diversa composizione) aveva rigettato l’appello avverso la sentenza di primo grado n. 71del 1999, che era stata quindi confermata; il ricorso per cassazione avverso questa sentenza era stato dichiarato improcedibile dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 6438del 2019; pertanto il titolo giudiziale (la sen- tenza n. 50 del 2006 , che aveva riformato la sentenza n. 71 del 1999) posto a fondamento dei decreti ingiuntivi azionati dai tre ap- pellati era ormai stato caducato. 6. Con sentenza 23/06/2021, n. 389, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], preso atto della sopravvenienza di tali provvedimenti giu- diziali, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con implicita revoca dei decreti ingiuntivi, condannando gli appellati Ita- lia Albanese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Ottavio (già parti in- giungenti-opposte) a rimborsare ad [OSCURATO:PERSONA] (già parte in- giunta-opponente) le spese dei due gradi di giudizio. La Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: I-dalle documentate sopravvenienze era emerso che «il credito di “ripetizione” azionato in monitorio dalle odierne parti appellate - nascente dal titolo giudiziale “provvisorio” ad esse favorevole di cui s’è detto in narrativa (la sentenza emessa al n. 71 dell’anno 1999 R.g. n. 24830 del 2021; Ad. 2/04/2025; estensore: C. Valle dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] tra il Condominio di via della Zecca ed il [OSCURATO:PERSONA]: [ più specific amente : la sentenza n. 50 del 2006 emessa dalla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]]) - è stato riconosciuto, con effetto a far tempo dall ’ 11 /0 5 / 2017 , insussistente (in esito alla riforma della citata sentenza … statuita con effetto nel merito ad esse sfavorevole) dalla sentenza di questa Corte emessa nel procedimento iscritto al n. 402dell’anno 2013 RGAC al n. 275 in data 8-11/05/2017»; II-l ’ accertamento dell’ insussistenza del credito monitoriamente azionato comportava che nulla ostasse alla «deliberazione di cessa- zione della materia del contendere avanzata in atti (seppur solo in via subordinata, dall’appellante, e sostanzialmente aderita dagli ap- pellati in sede di conclusionale)» (p. 9della sentenza impugnata); III- tale deliberazione non escludeva che la Corte dovesse co- munque svolgere una delibazione di merito in funzione della «iden- tificazione, secondo il principio della cd. soccombenza virtuale, delle parti tenute alla rifusione delle spese di giudizio in favore di quella vittoriosa», nonché della «verifica del fondamento o meno della spie- gata domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. (invocata dallo Ielo con- tro i suoi resistenti)»; IV- in proposito, mentre doveva escludersi la sussistenza delle ragioni di improcedibilità delle opposizioni, “erroneamente” ritenute dal primo giudice (p. 16, in fine), doveva però riconoscersi il carat- tere egualmente «precario» tanto del «titolo giudiziale azionato in monitorio» quanto di quello «conseguito antea dal [OSCURATO:PERSONA], id est il dante causa della Panzera, debitrice cui lo Ielo s ’ è surrogato in executivis conseguendo l ’ assegnazione a sé delle somme dagli odierni appellati dovute al [OSCURATO:PERSONA] e per esso alla sua cessionaria Panzera» (p. 17); pertanto, era sussistita «l ’ identica alea per le odierne parti in lite sui possibili epiloghi della vertenza giudiziaria che avrebbe riverberato i propri effetti sulle rispettive sfere giuridiche», R.g. n. 24830 del 2021; Ad. 2/04/2025; estensore: C. Valle profilandosi, da un lato, per [OSCURATO:PERSONA], il rischio «di dover rifon- dere le somme che avesse incassato, ove non vi avesse avuto diritto la sua debitrice Panzera (e per essa, il suo cedente [OSCURATO:PERSONA])»; dall’altro lato, per Italia Albanese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Ottavio, l’opposto rischio «di dover rinunciare alle somme loro ri- conosciute in monitorio (ovvero, di restituirle ove incassate) nel caso in cui, come poi avvenuto, fossero stati infine riconosciuti debitori del [OSCURATO:PERSONA] e per esso della Panzera»; V-peraltro, sul piano oggettivo, all’esito della vicenda giudiziaria, mentre i condòmini Albanese, D ’ Ottavio e Musitano erano risultati soccombenti «per aver agito in monitorio sine titulo», invece Anto- nino Ielo doveva considerarsi vittorioso, «in quanto definitivamente risultato effettivo creditore della Panzera e, per essa, del [OSCURATO:PERSONA] (suo cedente)» (p.17 della sentenza impugnata). 7. Avverso la sentenza n. 389del 23/06/2021 della Corte d ’ ap- pello di [OSCURATO:PERSONA] a p ropone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Ottavio, sulla base di sette motivi. Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA], proponendo anche ri- corso incidentale sorretto da due motivi. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 20471 del 23/07/2024, rilevata la non scindibilità delle posizioni di Italia Alba- nese e [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quella del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Ottavio e con riferimento a d alcune delle censure da questi pro- spettate, segnatamente con riferimento ai motivi concernenti la li- quidazione delle spese di lite,ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, ordinando la notifica del ricorso a Italia Albanese e [OSCURATO:PERSONA] nel termine di sessanta giorni daldeposito dell’ ordinanza . Prestata rituale ottemperanza a tale ordine, la causa è stata, quindi, chiamata all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale il Procuratore generale non ha presentato conclusionied entrambe le parti hanno depositato memoria; ed al cui esito il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. R.g. n. 24830 del 2021; Ad. 2/04/2025; estensore: C. Valle [OSCURATO:PERSONA] La copia della sentenza in atti è priva del numero e della data di pubblicazione, usualmente scritti automaticamente dal sistema in- formatico in alto a destra di ciascuna pagina. La detta mancanza non ha, però e in doveroso ossequio alla so- pravvenuta giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 12971 del 13/05/2024), alcun effetto invalidante, atteso che non vi è alcuna contestazione tra le particostituite, le quali hanno prodotto, digital- mente, copie identiche, sul cui margine destro vi è la firma digitale del presidente ed estensore del provvedimento e entrambe concor- dano negli atti difensivi nell’identificare la detta sentenza con il n. 389/2021 pubblicata il 24/06/2021. D’altra parte, il ricorrente D’Ottavio ha ritualmente depositato la copia notificatagli, in data 24/06/2021,della sentenza. Il ricorso per cassazione del D’Ottavio è stato notificato allo Ielo il 23/09/2021 e dunque nel rispetto del termine di sessanta giorni, di cui all’art. 325 comma secondo, c.p.c., tenuto conto della sospen- sione ferialedei termini. Questa, invero, nella specie si applica, poi- ché non si tratta di causa esentata dalla sospensione, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 742 del 7/10/1969, che a sua volta rinvia all’art. 92 ord. giud., ossia al r.d. n. 12 del 30/01/1941. Infatti, pur trattando della ripetizione di somme conseguite in esito ad esecu- zione forzata, la controversia ha ad oggetto un’ordinaria azione di ripetizione di indebito e non una opposizione esecutiva od altro giu- dizio ad essa equiparabile. La questione di improcedibilità del ricorso, per mancanza di va- lida procura alle liti o, meglio, di mancata asseverazione della stessa, prospettata dalla difesa dello Ielo nel controricorso, è infondata. La procura alle liti risulta essere stata ritualmente conferita da Gabriele D ’ Ottavio in favore dell ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] D ’ O ttavi o ed è allegata in formato cartaceoe, perciò, ritualmente: infatti, la procura alle liti risulta esse stata notificata in via telematica in una con il R.g. n. 24830 del 2021; Ad. 2/04/2025; estensore: C. Valle ricorso, come ammesso dalla stessa difesa del controricorrente e sulla relata di notifica, firmata digitalmente dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ottavio, vi è l’attestazione della conformità all’originale analogico, tanto risultante coerente con la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U n. 2077 del 19/01/2024 Rv. 669830 - 01 , specie in motivazione, alle pagg. 11 e seguenti, ove riferimenti alla giurisprudenza, anche sovranazionale, che limita la soluzione delle controversie sulla base di un’applicazione formalistica della disciplina processuale). L’ordine di integrazione del contraddittorio risulta, sulla base della documentazione depositata dal difensore del D’Ottavio,essere stato ritualmente eseguito nei confronti di Italia Albanese e di Gio- vanni Musitano e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], i quali, tutti, sono rimasti intimati. I motivi del ricorso principale sono i seguenti. I) violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e dei principi giurisprudenziali in materia, in relazione all’art. 360, primo comma,nn. 3 e 4, per avere la sentenza impugnata dichiarato ces- sata la materia del contendere nonostante la mancanza d’una co- mune istanza in tal senso delle parti, nonostante l’odierno ricorrente avesse espressamente contestato la caducazione del proprio titolo restitutorio (avendo sostenuto, in contrario, che la sentenza della Corte di cassazione che aveva posto nel nulla la pronuncia della Corte d’appello fondante il credito “in ripetizione” azionato in via monitoria dal ricorrente, non avrebbe avuto l’effetto di far rivivere la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 71 del 1999 e, dunque, l ’ effetto di caducare l’effetto restitutorio) e avesse, in ogni caso, opposto il passaggio in giudicato del provvedimento monitorio per insussi- stenza delle condizioni fondanti l’azione ex art. 650 c.p.c. promossa dalla controparte. II) violazione o falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c. in rela- zione all’art. 360, primo comma.nn. 3 e 4 c.p.c. , per avere la sen- R.g. n. 24830 del 2021; Ad. 2/04/2025; estensore: C. Valle tenza impugnata dichiarato cessata la materia del contendere nono- stante la mancanza del presupposto idoneo a fondare detta pronun- cia, in quanto la sentenza della Corte di cassazione n. 8191del 2013, che aveva posto nel nulla la pronuncia della Corte d’appello n. 50 del 23/02/2006fondante il credito “in ripetizione” azionato in via moni- toria dal ricorrente, non ha l ’ effetto di far rivivere la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 71 del 1999 e, dunque, l ’ effetto di caducare detto diritto restitutorio. III) violazione dell’art. 276, secondo comma, e 650 c.p.c., non- ché 132,comma primo, n. 4 in relazione all ’ art. 360, co mma primo, nn. 3 e 4 c.p.c.,per avere la Corte di a ppello , senza alcuna motiva- zione, ritenuta assorbita dalla declaratoria di cessazione della mate- ria del contendere la questione, preliminare, della inammissibilità dell’opposizione exart. 650 c.p.c., per mancanza dei relativi presup- posti di legge, che risultava manifestamente fondata. IV) violazione dell’art. 276,comma secondo e dell ’ art. 342 c.p.c. nonché dell’art. 132,comma primo, n. 3 e 4 in relazione all ’ art. 360 , comma primo,n. 4 c.p.c., per avere la Corte di appello, senza alcuna motivazione, ritenuta assorbita dalla declaratoria di cessazione della materia del contendere, la eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello per mancanza dei requisiti di cui all’art. 342 c.p.c. ed in particolare per mancanza di specificità dei motivi di censura avverso la sentenza di primo grado. V) violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 112 in rela- zione all’art. 360, comma primo, nn 3 e 4 c.p.c., poiché la Corte territoriale ha condannato il D’Ottavio alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, omettendo di verificare la soccombenza virtuale in base all’intera vicenda processuale, e, in particolare, obli- terando tutte le difese argomentate dal D’Ottavio sin dall’origine ed in relazione al giudizio di gravame (in particolare in punto di inam- missibilità dell’opposizione tardiva, per mancanza dei presupposti ex R.g. n. 24830 del 2021; Ad. 2/04/2025; estensore: C. Valle art. 650 c.p.c.; di inammissibilità del gravame per mancanza di spe- cificità dei motivi; di sussistenza del credito restitutorio). VI) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 132, co mma secondo, n. 4 in violazione all ’ art. 360 , co mma primo, n. 4 , nella parte in cui, con manifesto travisamento delle risultanze probatorie, ha individuato la parte soccombente nel D ’ Ottavio , in ragione del fatto che «allo Ielo -in quanto definitivamente risultato effettivo cre- ditore della Panzera e per essa al [OSCURATO:PERSONA] - va pertanto ricono- sciuto il diritto alla integrale rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio». VII) violazione del d.m. (Ministero della Giustizia) n. 55 del 10/03/2014 e segnatamente dell’art. 4 in relazione all’art. 360, primo comma, c.p.c. , per avere il Tribunale liquidato in favore dei difensori della controparte, in relazione al giudizio di prime cure, tanti onorari per quanti erano le parti degli originari singoli giudizi di opposizione, nonostante (sin da subito) detti giudizi siano stati riuniti con identità di difese fra gli opposti, tutti assistiti dal medesimo di- fensore. I motivi del ricorso incidentale sono i seguenti. I) violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 99 c.p.c. e 96 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla domanda di condanna al risarci- mento dei danni, richiesta ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 cod. proc. civ., formulata da [OSCURATO:PERSONA] nel secondo grado di giudizio in sede di precisazione delle conclusioni. II) proposto in via subordinata rispetto al primo, violazione e falsa applicazione degli art. 112, 99, 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.e dell ’ art. 96 c.p.c. , in relazione all ’ art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. , per omessa motivazione del rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. Il primo e il secondo motivo del ricorso principale, congiunta- mente scrutinati, in quanto strettamente connessi, sono infondati, alla stregua dell’orientamento della giurisprudenza nomofilattica R.g. n. 24830 del 2021; Ad. 2/04/2025; estensore: C. Valle (Sez U n. 25478 del 21/09/2021 Rv. 662368 -01), secondo la quale nel caso sia stata intrapresa l’ esecuzione forzata sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importa che il giudizio di opposizione all’esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del conten- dere, e non già di accoglimento dell’opposizione, e le spese proces- suali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccom- benza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari mo- tivi di opposizione. La detta giurisprudenza va, nel caso all ’ esame , ribadita, in quanto la caducazione del titolo originariamente azio- nato, ossia la sentenza n. 50 del 1996 della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA],non è posta in discussione da alcuna delle parti e, quindi, è venuto meno l’oggetto stesso della contesa. Il quarto motivo del ricorso principale, che va esaminato con priorità rispetto agli altri per l’evidente suo carattere preliminare,è inammissibile, alla stregua della oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. U n. 27199 del 16/11/2017 Rv. 645991 -01 ), essendo evidente il rispetto dei parametri da questa fissati per la specificità dell’appello e, comunque, restando fattuale -e, in quanto tale e siccome scevra da evidenti vizi logici e giuridici, qui incensu- rabile - la relativa valutazione del giudice di secondo grado , che ha reso sul punto ampia, logica e coerente motivazione. Il terzo motivo del ricorso principale è, invece, fondato, non ri- sultando alcuna -tanto meno adeguata - motivazione in ordine alla scelta della Corte territoriale, di non seguire l’ordine delle questioni di cui all’art. 276, secondo comma, c.p.c., che avrebbe implicato la necessità di decidere sulla questione di improcedibilità dell’opposi- zione (tardiva) ai decreti ingiuntivi proposta dallo Ielo. Eppure, tale questione avrebbe avuto carattere dirimente e non si appalesava manifestamente infondata, prima diaddivenire alla decisione di ces- sazione della materia del contendere: in quanto per il rilievo del venir R.g. n. 24830 del 2021; Ad. 2/04/2025; estensore: C. Valle meno dell’oggetto della contesa era necessario dapprima verificare, dinanzi all’accesa contestazione tra le parti, se la contesa, ossia il giudizio di opposizione al monitorio,era stata ritualmente introdotta e poteva dirsi ritualmente pendente. La decisione secondo il criterio della cessazione della materia del contendere è stata, inoltre, argomentata dalla Corte d’appello in forza di un’interpretazione dei comportamenti processuali delle parti (si veda la sentenza impugnata, alla pag. 9), che avevano escluso di potereaddivenire a una richiesta in detto senso congiunta e che ave- vano comunque ribadito le loro conclusioni di merito, pur avendo fatto riferimento, in un certo momento processuale,alla possibilità di comporre la lite. Sul punto investito dalla censura non rileva la precarietà dei singoli crediti azionati in via monitoria, ma il giudice del merito era tenuto a verificare, con un giudizio di prognosi po- stuma, l a fondatezza o meno delle ragioni delle parti al momento della proposizione del ricorso monitorio e non in relazione alle vi- cende successive, cosicché la soccombenza riferita al giudizio risar- citorio contro i condomini doveva restare irrilevante. Il quinto, il sestoe il settimo motivo del ricorso principale , ver- tenti tutti sulla regolazione delle spese di lite, che sono state poste a carico del D’Ottavio,sono, pertanto, assorbiti dall’accoglimento del terzo motivo, in quanto la necessità di procedere a nuovo esame della questione dell’improcedibilità dell’opposizionetardiva comporta la necessità di una decisione sul riparto delle spese di lite in base all’esito finale della lite, quale verrà determinato pure a seconda della risoluzione di quella questione. L’accoglimento in parte del ricorso principale - con la conse- guente necessità di rivalutare lo sviluppo dell’opposizione tardiva e, con esso, dell’esito complessivo della lite - comporta l ’ assorbimento della mancata pronuncia sulla domanda di condanna ai sensi dell’art. 96 comma terzo, c.p.c. proposta dallo Ielo e, quindi, del ricorso in- cidentalenel suo complesso. R.g. n. 24830 del 2021; Ad. 2/04/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata è, in conclusione,cassata e la causa è rinviata, per essere necessari accertamenti in fatto, alla Corte d’ap- pello di [OSCURATO:PERSONA], i n diversa composizione, alla quale è de- mandato di provvedere anche sulle spese di questo giudizio di legit- timità. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il quarto motivo del ricorso princi- pale, ne rigetta il primo e il secondo, ne accoglie il terzo, assorbit
Sentenza Cassazione n. 15230/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris