CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 45148/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Catanzaro, con ordinanza dell'Il luglio 2023, ha rigettato l'istanza di riparazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per l'ingiusta detenzione carceraria subita dal 27 giugno 2013 al 23 luglio 2014 per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990 contestatogli in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riguardante l'illecito trasporto di oltre 5 kg di marijuana, da cui era stato assolto con sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, divenuta irrevocabile 1'8 luglio 2017,per non aver commesso il fatto. 2. Riteneva la Corte territoriale che la condotta del ricorrente era stata potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria ed aveva contribuito a dare causa alla applicazione e mantenimento della misura cautelare. Detta condotta era consistita nell'aver concordato un viaggio in auto fungendo da staffetta al [OSCURATO:PERSONA], poi arrestato perché trovato in possesso di 5 kg di sostanza stupefacente, e, seppur viaggiando su diversa autovettura, durante il trasporto della droga si era mantenuto in costante contatto con il predetto [OSCURATO:PERSONA], il quale, durante la perquisizione eseguita presso la propria abitazione, aveva detto alla propria madre, ivi presente, " chiama Massimo e digli di chiamare l'avvocato". 3. L'istante, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione. 4. Con unico motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. b), cod.proc.pen., violazione di legge in relazione all'art. 314 cod,proc,pen,in ordine alla riconosciuta sussistenza della colpa grave in capo al ricorrente. In primo luogo, doveva precisarsi che la Corte territoriale non aveva dato conto del fatto che il Murgeri era stato destinatario di un provvedimento di fermo di indiziato di delitto convalidato a distanza di oltre un anno dall'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo, era erronea l'affermazione secondo cui sussistevano gli elementi indiziari conducenti alla applicazione della cautela, dal momento che suddetti elementi erano stati totalmente demoliti dalla sentenza assolutoria, cori la quale la Corte d'appello non si era minimamente confrontata. In particolare, la predetta sentenza aveva radicalmente escluso che il Murgeri, che aveva preceduto la vettura del [OSCURATO:PERSONA] di quasi tre ore, potesse avere eseguito un ruolo di staffetta, né nulla era emerso dal tenore della conversazione intervenuta durante il viaggio, in cui si era parlato della partita di calcio che avrebbero dovuto giocare. Inoltre, la sentenza assolutoria aveva del tutto escluso la rilevanza della frase pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] circa l'avviso al Massimo di chiamare l'avvocato, essendo generico il riferimento a " Massimo". 5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta ritualmente presentata, conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'accertamento demandato al giudice della riparazione, ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod proc pen, consiste nella verifica della sussistenza o meno di comportamenti dolosi o colposi, idonei a creare l'apparenza delle condizioni legittimanti l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (SU., 26 giugno 2002 n.34559, Rv.222263) la nozione di colpa grave di cui all'art.314, comma 1, c.p.p. ostativa del diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione, va individuata in quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzi nell'adozione o nel mantenimento della misura cautelare. 3. Nel caso in esame, il giudice della riparazione ha escluso il diritto all'indennizzo sulla base dell'apprezzamento della gravità indiziarla tale da legittimare l'adozione di una misura cautelare ( segnatamente, nell'aver concordato il viaggio con il [OSCURATO:PERSONA], poi arrestato perché trovato in possesso di 5 kg di sostanza stupefacente, e, seppur viaggiando su diversa autovettura, l'essersi mantenuto in costante contatto con il predetto [OSCURATO:PERSONA], il quale, durante la perquisizione eseguita presso la propria abitazione, aveva detto alla propria madre, ivi presente, " chiama Massimo e digli di chiamare l'avvocato"), senza tener conto di quanto emerso e valutato nella sentenza assolutoria. Così decidendo, la Corte territoriale non ha compiuto l'indagine oggetto del presente giudizio, ovvero l'individuazione delle condotte addebitabili al ricorrente a titolo doloso o colposo, idonee a ingenerare nella autorità giudiziaria la falsa apparenza del coinvolgimento nell'illecito contestato, tali da dare luogo alla detenzione con rapporto di "causa ed effetto". Il provvedimento impugnato, inoltre, richiama i principi enunciati da questa Corte di legittimità in tema di frequentazioni ambigue, ma, riguardo alla frequentazione con il [OSCURATO:PERSONA], non fornisce alcuna motivazione delle ragioni per cui detto rapporto potesse essere interpretato come indizio di complicità, in relazione al tipo e alla qualità dei collegamenti con il predetto [OSCURATO:PERSONA], tali da poter costituire quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 3, n.39199 del 1 luglio 2014, Pistorio, Rv. 260397; Sez. 4, n. 8914 del 18 dicembre 2014, Dieni, Rv. 262436). 4. Si impone, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Catanzaro, cui va demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese della presente fase di legittimità. PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catanzaro cui demanda la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. Roma 19 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] en