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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 07559/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA[dato avviso alle part9 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] l'AACRI'; RG 39859/23 Rilevato che a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata dalla Corte di appello la pena concordata dalle parti per il reato dell'articolo 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che con un unico motivo di ricorso l'imputato lamenta l'omesso proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. pen.; Rilevato che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., è inammissibile: in tema di cosiddetto "patteggiamento in appello", corre reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ad es.

Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522); Rilevato che il ricorrente non ha allegato alcun elemento a sostegno delle proprie ragioni; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA[dato avviso alle part9 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] l'AACRI'; RG 39859/23 Rilevato che a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata dalla Corte di appello la pena concordata dalle parti per il reato dell'articolo 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che con un unico motivo di ricorso l'imputato lamenta l'omesso proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. pen.; Rilevato che il ricorso, da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., è inammissibile: in tema di cosiddetto "patteggiamento in appello", corre reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ad es. Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522); Rilevato che il ricorrente non ha allegato alcun elemento a sostegno delle proprie ragioni; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]