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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23581/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]2: de [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori del ricorrente, che hanno concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza sopra indicata, adottata ai sensi dell'art. 43, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] approvava il rendiconto di gestione depositato dagli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a sequestro nel procedimento di prevenzione svoltosi a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri dinanzi a quel Tribunale.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della Corsilope Italia s.r.I., con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha chiesto la "revoca" del provvedimento impugnato per avere il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] omesso di considerare che, in occasione dell'avvenuto dissequestro del complesso immobiliare '[OSCURATO:PERSONA]', i relativi beni si trovavano in stato di abbandono e degrado, dei quali gli amministratori si erano, perciò, disinteressati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile.

2. In primo luogo va rilevato come il ricorrente non abbia allegato di essere stato destinatario di richieste di applicazione di misure di prevenzione personali o reali, avendo solo sostenuto di essere stato imputato in un procedimento penale per fatti evidentemente collegati a quelli per i quali era stato disposto il sequestro di beni finalizzato alla confisca di prevenzione.

Rispetto al procedimento di prevenzione, nel quale è stata adottata l'ordinanza gravata, il [OSCURATO:PERSONA], asseritamente quale legale rappresentante della società Corsilope Italia s.r.I., è soggetto terzo: di talché i suoi difensori avrebbero potuto sottoscrivere il ricorso per cassazione solamente se muniti di procura speciale del rappresentante di quella impresa collettiva, procura di cui non vi è traccia nel fascicolo del procedimento.

3. Anche a voler superare la questione innanzi richiamata, va detto, sotto altro e complementare punto di vista, come il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] non superi, in ogni caso, il vaglio preliminare di ammissibilità, sia perché formulato senza la deduzione di alcuno dei motivi elencati dall'art. 606 cod. proc. pen., ma con una indeterminata esposizione di vicende fattuali; sia perché proposto in termini molto generici, non essendosi l'impugnante confrontato con lo specifico passaggio della motivazione dell'ordinanza impugnata con la quale il Tribunale aveva evidenziato come i beni in questione fossero di proprietà della società spagnola [OSCURATO:PERSONA], che non era stata interessata alla procedura di prevenzione in oggetto, sicché il complesso immobiliare "[OSCURATO:PERSONA]" non poteva considerarsi oggetto di alcun provvedimento di prevenzione.4.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]2: de [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori del ricorrente, che hanno concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata, adottata ai sensi dell'art. 43, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] approvava il rendiconto di gestione depositato dagli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a sequestro nel procedimento di prevenzione svoltosi a carico di [OSCURATO:PERSONA] ed altri dinanzi a quel Tribunale. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della Corsilope Italia s.r.I., con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha chiesto la "revoca" del provvedimento impugnato per avere il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] omesso di considerare che, in occasione dell'avvenuto dissequestro del complesso immobiliare '[OSCURATO:PERSONA]', i relativi beni si trovavano in stato di abbandono e degrado, dei quali gli amministratori si erano, perciò, disinteressati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. In primo luogo va rilevato come il ricorrente non abbia allegato di essere stato destinatario di richieste di applicazione di misure di prevenzione personali o reali, avendo solo sostenuto di essere stato imputato in un procedimento penale per fatti evidentemente collegati a quelli per i quali era stato disposto il sequestro di beni finalizzato alla confisca di prevenzione. Rispetto al procedimento di prevenzione, nel quale è stata adottata l'ordinanza gravata, il [OSCURATO:PERSONA], asseritamente quale legale rappresentante della società Corsilope Italia s.r.I., è soggetto terzo: di talché i suoi difensori avrebbero potuto sottoscrivere il ricorso per cassazione solamente se muniti di procura speciale del rappresentante di quella impresa collettiva, procura di cui non vi è traccia nel fascicolo del procedimento. 3. Anche a voler superare la questione innanzi richiamata, va detto, sotto altro e complementare punto di vista, come il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] non superi, in ogni caso, il vaglio preliminare di ammissibilità, sia perché formulato senza la deduzione di alcuno dei motivi elencati dall'art. 606 cod. proc. pen., ma con una indeterminata esposizione di vicende fattuali; sia perché proposto in termini molto generici, non essendosi l'impugnante confrontato con lo specifico passaggio della motivazione dell'ordinanza impugnata con la quale il Tribunale aveva evidenziato come i beni in questione fossero di proprietà della società spagnola [OSCURATO:PERSONA], che non era stata interessata alla procedura di prevenzione in oggetto, sicché il complesso immobiliare "[OSCURATO:PERSONA]" non poteva considerarsi oggetto di alcun provvedimento di prevenzione.4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
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