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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04399/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino, in data 24 gennaio 2020, ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale di Novara, in data 6 dicembre 2011, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, aggravati dall'aver cagionato un danno di rilevante entità e dall'aver commesso più fatti di bancarotta (capi A e B, risultando quello contestato sub C estinto per intervenuta prescrizione, esclusa la contestata recidiva), relativi alla ditta individuale P.TI.A. di [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita il 18 novembre 2003, riducendo la pena principale irrogata all'imputato in quella di anni tre mesi sei di reclusione, nonché alla stessa durata quella delle pene accessorie fallimentari di cui all'art. 216, ultimo comma, Legge fall.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione, in relazione alle dichiarazioni del fratello [OSCURATO:PERSONA], unico elemento posto, in sede di merito, a base della pronunciata condanna, ricostruzione indicata come non credibile perché proveniente da soggetto interessato ad addebitare a terzi la responsabilità della condotta illecita ed anche perché non risulterebbe confermata la costante presenza in azienda e il conferimento di incarichi al ricorrente, da parte di dipendenti, clienti e fornitori, sulla base delle altre testimonianze assunte nel dibattimento. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

2.2. Risultano depositati, tempestivamente, motivi aggiunti, con i quali si denuncia l'inosservanza della legge penale, per non aver la Corte d'Appello rilevato l'intervenuta prescrizione delle fattispecie contestate, nonché vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale fornito giustificazione alcuna sulla conforme istanza difensiva formulata in sede di conclusioni.

Con il secondo motivo aggiunto si denuncia inosservanza delle norme stabilite a pena di inutilizzabilità e la mancanza di motivazione, per aver la Corte territoriale ritenuto pienamente utilizzabili ai fini dell'affermazione di penale responsabilità del ricorrente, le dichiarazioni rese al curatore dal coimputato, in violazione dell'art. 526 cod. proc. pen. , con correlato vizio di motivazione, per avere utilizzato il giudice di merito, la dichiarazione resa dal coimputato al curatore fallimentare, senza che questi sia stato sentito al dibattimento e, comunque, in assenza di riscontri.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto le censure prospettate non sono consentite in sede di legittimità e, comunque, sono manifestamente infondate.3.1.11 primo motivo è inammissibile perché censura la credibilità del dichiarante, [OSCURATO:PERSONA], nonché l'assenza di riscontri alle dichiarazioni rese dal predetto.

In primo luogo, si osserva che non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei dichiaranti, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella fattispecie, appare coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362), trattandosi di giudizio devoluto, insindacabilmente, ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza o attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità.

In secondo luogo, si deve rilevare che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] sono quelle fornite al curatore in sede di interrogatorio del fallito, utilizzabili per la decisione in sede penale, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale.

E' noto infatti che trattasi di dichiarazioni rese prima del procedimento penale (e prima del suo instaurarsi) ed anche alla luce dell'art. 111 Cost. nell'attuale formulazione, il divieto di cui all'art. 62 cod. proc. pen. presuppone pur sempre il compimento di ciò che debba comunque qualificarsi come un (qualsiasi) atto del procedimento (Corte Cost, sentenza n. 237 del 1993) e, secondo la Consulta, "è sicuramente da escludere che le dichiarazioni destinate al curatore debbano considerarsi rese nel corso del procedimento penale, non potendo certo sostenersi che la procedura fallimentare sia preordinata alla verifica di una notitia criminis (Corte Cost. n. 338 del 30/11/2017, Rv. 272664).

Le relazioni ex art. 33 L.Fall. del curatore fallimentare, inoltre, hanno natura di prova documentale (Sez. 5, n.12338 del 30/11/2017, Rv. 272664), dovendosi sul punto richiamare il consolidato principio, secondo cui le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali in ogni caso e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile, atteso che gli accertamenti documentali e le dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo penale, al fine di ricostruire le vicende amministrative della società (Sez.

F, n. 49132 del 26/07/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 257650).

E', dunque, corretto l'inserimento della relazione diretta al giudice delegalo nel fascicolo processuale, in quanto il principio di separazione delle fasi non si applica agli accertamenti aventi funzione probatoria, preesistenti rispetto all'inizio del procedimento o che appartengano comunque al contesto del fatto da accertare (Sez. 5, n. 39001, Canavini, Rv. 229330; Sez. 5, L n. 688/ del 13/4/1999, Rv. 213607; Sez. 5, n.12338 del 30/11/2017, Rv. 272664).

In ogni caso, va sottolineato, con valore dirimente, che vengono espressamente indicati, dalla Corte territoriale, plurimi elementi di riscontro alle dichiarazioni etero accusatorie a carico del ricorrente in sede di interrogatorio del fallito reso al curatore, quanto alla gestione di fatto della ditta individuale, assicurata dall'odierno ricorrente.

Anzi, diverse dichiarazioni testimoniali descritte dai giudici di secondo grado, sono indicate come sufficienti ad attestare l'attività di amministrazione di fatto assicurata dal ricorrente, a prescindere, dunque, dalle dichiarazioni a suo carico rese dall'amministratore di diritto.

3.2. Il secondo motivo è inammissibile perché attinge il trattamento sanzionatorio espressamente giustificato con motivazione esauriente e non arbitraria, valutati i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (esistenza di numerosi e gravi precedenti penali, comportamento successivo al reato, assenza di proposte risarcitorie nei confronti della curatela).

3.3. I motivi aggiunti sono, del pari, inammissibili. 3.3.1.11 primo motivo aggiunto attiene alla dedotta intervenuta prescrizione dei reati ascritti al ricorrente, commessi il 18 novembre 2003 (data della sentenza dichiarativa di fallimento).

Il termine massimo, nella specie, è pari ad anni quindici, dovendo tenersi conto della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 219 Legge fall. dell'aver cagionato un danno di rilevante entità ritenuta dai giudici di merito, aumentato ad anni diciassette e mesi sei per essere intervenute plurime cause interruttive del corso della prescrizione (tra le quali la sentenza di primo grado del 6 dicembre 2011).

Sicché il termine, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. è decorso alla data del 18 maggio 2021, senza considerare eventuali periodi di sospensione del corso della prescrizione, quindi dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello.

E' appena il caso di osservare che, comunque, l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo dell'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 11/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

Infine, va chiarito che l'omessa motivazione su un motivo di appello manifestamente infondato è censura inammissibile, per carenza d'interesse.

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, è infatti inammissibile, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza relativa all'omessa motivazione non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157).

3.3.2. Il secondo motivo aggiunto è inammissibile in quanto in parte inedito, per come prospettato, con particolare riferimento alla natura delle dichiarazioni de relato del curatore fallimentare, rese in violazione dell'art. 195 cod. proc. pen.

Sul punto, peraltro, il motivo non indica precisamente se, al momento della dichiarazione resa dal curatore fallimentare, sia stato tempestivamente richiesto dalla difesa dell'imputato l'esame del teste riferito, riportando nei motivi aggiunti tale dato come acclarato, senza alcuna specificazione.

Inoltre, rispetto alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal coimputato, ex art. 526 cod. proc. pen., trattandosi di dichiarante che si sarebbe sottratto al contraddittorio delle parti, si rileva che, comunque, le dichiarazioni sono state trasfuse nel verbale di interrogatorio ex art. 33 Legge fall., con regime di utilizzabilità di cui si è già detto sopra.

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino, in data 24 gennaio 2020, ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale di Novara, in data 6 dicembre 2011, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, aggravati dall'aver cagionato un danno di rilevante entità e dall'aver commesso più fatti di bancarotta (capi A e B, risultando quello contestato sub C estinto per intervenuta prescrizione, esclusa la contestata recidiva), relativi alla ditta individuale P.TI.A. di [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita il 18 novembre 2003, riducendo la pena principale irrogata all'imputato in quella di anni tre mesi sei di reclusione, nonché alla stessa durata quella delle pene accessorie fallimentari di cui all'art. 216, ultimo comma, Legge fall. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione, in relazione alle dichiarazioni del fratello [OSCURATO:PERSONA], unico elemento posto, in sede di merito, a base della pronunciata condanna, ricostruzione indicata come non credibile perché proveniente da soggetto interessato ad addebitare a terzi la responsabilità della condotta illecita ed anche perché non risulterebbe confermata la costante presenza in azienda e il conferimento di incarichi al ricorrente, da parte di dipendenti, clienti e fornitori, sulla base delle altre testimonianze assunte nel dibattimento. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 2.2. Risultano depositati, tempestivamente, motivi aggiunti, con i quali si denuncia l'inosservanza della legge penale, per non aver la Corte d'Appello rilevato l'intervenuta prescrizione delle fattispecie contestate, nonché vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale fornito giustificazione alcuna sulla conforme istanza difensiva formulata in sede di conclusioni. Con il secondo motivo aggiunto si denuncia inosservanza delle norme stabilite a pena di inutilizzabilità e la mancanza di motivazione, per aver la Corte territoriale ritenuto pienamente utilizzabili ai fini dell'affermazione di penale responsabilità del ricorrente, le dichiarazioni rese al curatore dal coimputato, in violazione dell'art. 526 cod. proc. pen. , con correlato vizio di motivazione, per avere utilizzato il giudice di merito, la dichiarazione resa dal coimputato al curatore fallimentare, senza che questi sia stato sentito al dibattimento e, comunque, in assenza di riscontri. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto le censure prospettate non sono consentite in sede di legittimità e, comunque, sono manifestamente infondate.3.1.11 primo motivo è inammissibile perché censura la credibilità del dichiarante, [OSCURATO:PERSONA], nonché l'assenza di riscontri alle dichiarazioni rese dal predetto. In primo luogo, si osserva che non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei dichiaranti, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella fattispecie, appare coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362), trattandosi di giudizio devoluto, insindacabilmente, ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza o attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità. In secondo luogo, si deve rilevare che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] sono quelle fornite al curatore in sede di interrogatorio del fallito, utilizzabili per la decisione in sede penale, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale. E' noto infatti che trattasi di dichiarazioni rese prima del procedimento penale (e prima del suo instaurarsi) ed anche alla luce dell'art. 111 Cost. nell'attuale formulazione, il divieto di cui all'art. 62 cod. proc. pen. presuppone pur sempre il compimento di ciò che debba comunque qualificarsi come un (qualsiasi) atto del procedimento (Corte Cost, sentenza n. 237 del 1993) e, secondo la Consulta, "è sicuramente da escludere che le dichiarazioni destinate al curatore debbano considerarsi rese nel corso del procedimento penale, non potendo certo sostenersi che la procedura fallimentare sia preordinata alla verifica di una notitia criminis (Corte Cost. n. 338 del 30/11/2017, Rv. 272664). Le relazioni ex art. 33 L.Fall. del curatore fallimentare, inoltre, hanno natura di prova documentale (Sez. 5, n.12338 del 30/11/2017, Rv. 272664), dovendosi sul punto richiamare il consolidato principio, secondo cui le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali in ogni caso e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile, atteso che gli accertamenti documentali e le dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo penale, al fine di ricostruire le vicende amministrative della società (Sez. F, n. 49132 del 26/07/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 257650). E', dunque, corretto l'inserimento della relazione diretta al giudice delegalo nel fascicolo processuale, in quanto il principio di separazione delle fasi non si applica agli accertamenti aventi funzione probatoria, preesistenti rispetto all'inizio del procedimento o che appartengano comunque al contesto del fatto da accertare (Sez. 5, n. 39001, Canavini, Rv. 229330; Sez. 5, L n. 688/ del 13/4/1999, Rv. 213607; Sez. 5, n.12338 del 30/11/2017, Rv. 272664). In ogni caso, va sottolineato, con valore dirimente, che vengono espressamente indicati, dalla Corte territoriale, plurimi elementi di riscontro alle dichiarazioni etero accusatorie a carico del ricorrente in sede di interrogatorio del fallito reso al curatore, quanto alla gestione di fatto della ditta individuale, assicurata dall'odierno ricorrente. Anzi, diverse dichiarazioni testimoniali descritte dai giudici di secondo grado, sono indicate come sufficienti ad attestare l'attività di amministrazione di fatto assicurata dal ricorrente, a prescindere, dunque, dalle dichiarazioni a suo carico rese dall'amministratore di diritto. 3.2. Il secondo motivo è inammissibile perché attinge il trattamento sanzionatorio espressamente giustificato con motivazione esauriente e non arbitraria, valutati i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (esistenza di numerosi e gravi precedenti penali, comportamento successivo al reato, assenza di proposte risarcitorie nei confronti della curatela). 3.3. I motivi aggiunti sono, del pari, inammissibili. 3.3.1.11 primo motivo aggiunto attiene alla dedotta intervenuta prescrizione dei reati ascritti al ricorrente, commessi il 18 novembre 2003 (data della sentenza dichiarativa di fallimento). Il termine massimo, nella specie, è pari ad anni quindici, dovendo tenersi conto della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 219 Legge fall. dell'aver cagionato un danno di rilevante entità ritenuta dai giudici di merito, aumentato ad anni diciassette e mesi sei per essere intervenute plurime cause interruttive del corso della prescrizione (tra le quali la sentenza di primo grado del 6 dicembre 2011). Sicché il termine, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. è decorso alla data del 18 maggio 2021, senza considerare eventuali periodi di sospensione del corso della prescrizione, quindi dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. E' appena il caso di osservare che, comunque, l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo dell'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 11/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). Infine, va chiarito che l'omessa motivazione su un motivo di appello manifestamente infondato è censura inammissibile, per carenza d'interesse. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, è infatti inammissibile, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza relativa all'omessa motivazione non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157). 3.3.2. Il secondo motivo aggiunto è inammissibile in quanto in parte inedito, per come prospettato, con particolare riferimento alla natura delle dichiarazioni de relato del curatore fallimentare, rese in violazione dell'art. 195 cod. proc. pen. Sul punto, peraltro, il motivo non indica precisamente se, al momento della dichiarazione resa dal curatore fallimentare, sia stato tempestivamente richiesto dalla difesa dell'imputato l'esame del teste riferito, riportando nei motivi aggiunti tale dato come acclarato, senza alcuna specificazione. Inoltre, rispetto alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal coimputato, ex art. 526 cod. proc. pen., trattandosi di dichiarante che si sarebbe sottratto al contraddittorio delle parti, si rileva che, comunque, le dichiarazioni sono state trasfuse nel verbale di interrogatorio ex art. 33 Legge fall., con regime di utilizzabilità di cui si è già detto sopra. 4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f