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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 19494/2022

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017 ORDINANZA sul ricorso 8577/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Lima n. 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- Comune di Marcianise, in persona del sindaco pro-tempore, elett.te domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in atti; [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratrice generale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 8577/2017 Numero sezionale 1479/2022 Numero di raccolta generale 19494/2022 [OSCURATO:PERSONA] di Santojanni, in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Giuseppe; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], insieme all’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale curatore patrimoniale di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; Matarazzo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; tutti elettivamente domiciliati in Roma, via F. Denza n.27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (per Matarazzo e [OSCURATO:PERSONA]), con procura speciale in calce al controricorso, in forza delle procure speciali per [OSCURATO:PERSONA] di Napoli – Rep.n. 30201 del 25.5.2005, [OSCURATO:PERSONA] di Roma – Rep.n. 079246 del 26.2.2015 e [OSCURATO:PERSONA] di Napoli – Rep.n. 250107 del 6.2.2014; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 21/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 09/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratrice generale dei soggetti indicati, convenne innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., assumendo che: gli attori erano comproprietari di un suolo in Marcianise e di un fabbricato rurale; con decreto del presidente della GR del 2.10.96, era stato approvato l’accordo di programma finalizzato all’acquisizione di aree da utilizzare per la realizzazione delle strutture interportuali del polo Maddaloni-Marcianise e delle opere connesse e complementari; con F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 8577/2017 Numero sezionale 1479/2022 Numero di raccolta generale 19494/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 decreto sindacale del 25.5.01 era stata autorizzata l’occupazione d’urgenza di una superficie complessiva relativa a mq 28123 del detto suolo; avverso tale decreto e agli atti connessi, avevano proposto ricorso al Tar che, con sentenza dell’8.1.03 aveva annullato tutti gli atti della procedura ablatoria in questione; con ricorso del 17.3.03, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto appello al CdS che lo respinse in data 11.2.05; premesso ciò, deducevano che l’occupazione dei suddetti suoli e la loro successiva trasformazione aveva configurato un comportamento materiale della PA d’occupazione usurpativa, impeditiva della realizzazione del progettato centro alberghiero- commerciale già assentito, con delibere della Giunta del Comune di Marcianise del 2005, e della Provincia di Caserta che aveva approvato il pieno di lottizzazione convenzionata relativo al suddette centro; a tale danno era da aggiungere l’impossibilità di utilizzare i fondi in conformità della loro destinazione urbanistica edificabile.

Pertanto, gli attori chiesero che i convenuti fossero condannati, in solido, alla restituzione del suolo occupato e al risarcimento dei danni.

Si costituivano l’[OSCURATO:SOCIETA]., il Comune di Marcianise e la Regione Campania.

Con sentenza del 2011, a seguito di c.t.u., il Tribunale condannò l’[OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore degli attori della somma di euro 675.921,43 oltre rivalutazione ed interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dal 17.9.08 alla data della sentenza. [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello; si costituirono la Leonetti- la quale propose appello incidentale- la Regione e il Comune.

Con sentenza del 9.1.17 la Corte d’appello di Napoli accolse parzialmente l’appello principale, condannando l’[OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore della Leonetti, della somma complessiva di euro 260.773,00 oltre rivalutazione ed interessi legali F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 8577/2017 Numero sezionale 1479/2022 Numero di raccolta generale 19494/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 sull’importo annualmente rivalutato, e ulteriori interessi legali dalla sentenza al saldo, rigettando l’appello incidentale, osservando che: era da affermare la giurisdizione del GO in ordine alla domanda risarcitoria: non era intervenuto il giudicato sul rigetto della domanda risarcitoria contenuto nella sentenza del Tar del 2003 poiché quest’ultimo, accogliendo parzialmente il ricorso, aveva annullato il decreto sindacale avente ad oggetto l’occupazione dei suoli (dichiarando inammissibile per carenza d’interesse l’impugnazione del decreto della GR e degli altri atti impugnati), mentre gli appellati avevano affermato di aver proposto la domanda risarcitoria solo in via subordinata rispetto alla richiesta restitutoria dei terreni derivante dall’annullamento dell’atto impugnato; da ciò pertanto era desumibile la mancata formazione del giudicato sulla suddetta domanda subordinata, stante anche la sopravvenuta ordinanza della cassazione in sede di regolamento di giurisdizione che aveva appunto dichiarata quella del GO in relazione alla domanda risarcitoria, correttamente riformulata innanzi al GO; il c.t.u., incaricato di stimare il valore venale dei fondi occuparti secondo i criterio di stima sintetico- comparativo, aveva riferito di non aver potuto effettuare l’accertamento sintetico diretto in mancanza di compravendite di suoli analoghi, non reperite né fornite dalle parti,avendo invece fatto ricorso alla comparazione indiretta dei prezzi noti di suoli destinati ad edilizia alberghiera, stabilendo un’oscillazione di valore all’interno della quale trarre la stima più probabile; nell’effettuare tale comparazione, il c.t.u. aveva inoltre considerato il diverso valore dei terreni ricadenti nella zona omogenea G1, in contesto ambientale di minor o maggior pregio, a seconda dell’ubicazione; il c.t.u. aveva dunque utilizzato vari parametri, tra cui dati dell’agenzia delle entrate, tratti da una dichiarazione di successione; i rilievi del c.t.p.

F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 8577/2017 Numero sezionale 1479/2022 Numero di raccolta generale 19494/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 erano stati ritenuti infondati in quanto non indicavano valori alternativi o differenti modalità di definizione, ribadendo la validità della correttezza del metodo di valutazione dell’”incidenza dell’area”. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre in cassazione con due motivi. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità, resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 1362 ss, cc, per aver la Corte d’appello interpretato erroneamente le domande al [OSCURATO:PERSONA] proposto dalla Leonetti , avendo escluso il formarsi del giudicato interno sulla questione del rigetto della domanda risarcitoria nella sentenza del Tar.

Al riguardo, la ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto che l’omesso esame della suddetta domanda non implicasse il giudicato interno sulla questione risarcitoria, essendo a tal fine irrilevante la motivazione circa il carattere subordinata della domanda in esame.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art.115 cpc, non avendo la Corte d’appello, in adesione acritica alla c.t.u., effettuato la stima secondo il prescritto criterio sintetico- comparativo, considerando che il consulente d’ufficio aveva tenuto conto dolo di prezzi degli anni 2006-2008, deducendone il valore dei fondi al 2001, senza tener conto del SIAD e del PDL, e dunque avendo utilizzato solo una parte dei documenti utilizzabili.

Il collegio osserva che con atto in data 11.4.2022 la società ricorrente, premesso che con scritture private transattive del 21.12.2017, 24.07.2018 e dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata convenuta una transazione tombale della controversia tra la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e i controricorrenti, ha dichiarato di rinunciare al ricorso RG 8577/2017, ed in mancanza dell'accettazione della F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 8577/2017 Numero sezionale 1479/2022 Numero di raccolta generale 19494/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 rinuncia da parte dei controricorrenti, che non hanno proposto ricorso incidentale, ha comunicato a quest’ultimi la sopravvenuta carenza di interesse.

Pertanto, la ricorrente ha chiesto alla Corte di dichiarare la sopravvenuta carenza d’interesse in ordine al ricorso oggetto di causa, con la compensazione delle spese.

Attesa la rinuncia al ricorso, va dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti, in conformità della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “Nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso.” (Cass., SU, n. 8980/18; n. 16341/09).

Circa le spese giudiziali, l’esito processuale integra seri motivi per compensarle interamente tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere, compensando interamente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio del 20 aprile 2022.

Il Presidente F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
017 ORDINANZA sul ricorso 8577/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Lima n. 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- Comune di Marcianise, in persona del sindaco pro-tempore, elett.te domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in atti; [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratrice generale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 8577/2017 Numero sezionale 1479/2022 Numero di raccolta generale 19494/2022 [OSCURATO:PERSONA] di Santojanni, in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Giuseppe; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], insieme all’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale curatore patrimoniale di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; Matarazzo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; tutti elettivamente domiciliati in Roma, via F. Denza n.27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (per Matarazzo e [OSCURATO:PERSONA]), con procura speciale in calce al controricorso, in forza delle procure speciali per [OSCURATO:PERSONA] di Napoli – Rep.n. 30201 del 25.5.2005, [OSCURATO:PERSONA] di Roma – Rep.n. 079246 del 26.2.2015 e [OSCURATO:PERSONA] di Napoli – Rep.n. 250107 del 6.2.2014; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 21/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, pubblicata il 09/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratrice generale dei soggetti indicati, convenne innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., assumendo che: gli attori erano comproprietari di un suolo in Marcianise e di un fabbricato rurale; con decreto del presidente della GR del 2.10.96, era stato approvato l’accordo di programma finalizzato all’acquisizione di aree da utilizzare per la realizzazione delle strutture interportuali del polo Maddaloni-Marcianise e delle opere connesse e complementari; con F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 8577/2017 Numero sezionale 1479/2022 Numero di raccolta generale 19494/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 decreto sindacale del 25.5.01 era stata autorizzata l’occupazione d’urgenza di una superficie complessiva relativa a mq 28123 del detto suolo; avverso tale decreto e agli atti connessi, avevano proposto ricorso al Tar che, con sentenza dell’8.1.03 aveva annullato tutti gli atti della procedura ablatoria in questione; con ricorso del 17.3.03, la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto appello al CdS che lo respinse in data 11.2.05; premesso ciò, deducevano che l’occupazione dei suddetti suoli e la loro successiva trasformazione aveva configurato un comportamento materiale della PA d’occupazione usurpativa, impeditiva della realizzazione del progettato centro alberghiero- commerciale già assentito, con delibere della Giunta del Comune di Marcianise del 2005, e della Provincia di Caserta che aveva approvato il pieno di lottizzazione convenzionata relativo al suddette centro; a tale danno era da aggiungere l’impossibilità di utilizzare i fondi in conformità della loro destinazione urbanistica edificabile. Pertanto, gli attori chiesero che i convenuti fossero condannati, in solido, alla restituzione del suolo occupato e al risarcimento dei danni. Si costituivano l’[OSCURATO:SOCIETA]., il Comune di Marcianise e la Regione Campania. Con sentenza del 2011, a seguito di c.t.u., il Tribunale condannò l’[OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore degli attori della somma di euro 675.921,43 oltre rivalutazione ed interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dal 17.9.08 alla data della sentenza. [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello; si costituirono la Leonetti- la quale propose appello incidentale- la Regione e il Comune. Con sentenza del 9.1.17 la Corte d’appello di Napoli accolse parzialmente l’appello principale, condannando l’[OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore della Leonetti, della somma complessiva di euro 260.773,00 oltre rivalutazione ed interessi legali F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 8577/2017 Numero sezionale 1479/2022 Numero di raccolta generale 19494/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 sull’importo annualmente rivalutato, e ulteriori interessi legali dalla sentenza al saldo, rigettando l’appello incidentale, osservando che: era da affermare la giurisdizione del GO in ordine alla domanda risarcitoria: non era intervenuto il giudicato sul rigetto della domanda risarcitoria contenuto nella sentenza del Tar del 2003 poiché quest’ultimo, accogliendo parzialmente il ricorso, aveva annullato il decreto sindacale avente ad oggetto l’occupazione dei suoli (dichiarando inammissibile per carenza d’interesse l’impugnazione del decreto della GR e degli altri atti impugnati), mentre gli appellati avevano affermato di aver proposto la domanda risarcitoria solo in via subordinata rispetto alla richiesta restitutoria dei terreni derivante dall’annullamento dell’atto impugnato; da ciò pertanto era desumibile la mancata formazione del giudicato sulla suddetta domanda subordinata, stante anche la sopravvenuta ordinanza della cassazione in sede di regolamento di giurisdizione che aveva appunto dichiarata quella del GO in relazione alla domanda risarcitoria, correttamente riformulata innanzi al GO; il c.t.u., incaricato di stimare il valore venale dei fondi occuparti secondo i criterio di stima sintetico- comparativo, aveva riferito di non aver potuto effettuare l’accertamento sintetico diretto in mancanza di compravendite di suoli analoghi, non reperite né fornite dalle parti,avendo invece fatto ricorso alla comparazione indiretta dei prezzi noti di suoli destinati ad edilizia alberghiera, stabilendo un’oscillazione di valore all’interno della quale trarre la stima più probabile; nell’effettuare tale comparazione, il c.t.u. aveva inoltre considerato il diverso valore dei terreni ricadenti nella zona omogenea G1, in contesto ambientale di minor o maggior pregio, a seconda dell’ubicazione; il c.t.u. aveva dunque utilizzato vari parametri, tra cui dati dell’agenzia delle entrate, tratti da una dichiarazione di successione; i rilievi del c.t.p. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 8577/2017 Numero sezionale 1479/2022 Numero di raccolta generale 19494/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 erano stati ritenuti infondati in quanto non indicavano valori alternativi o differenti modalità di definizione, ribadendo la validità della correttezza del metodo di valutazione dell’”incidenza dell’area”. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre in cassazione con due motivi. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità, resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 1362 ss, cc, per aver la Corte d’appello interpretato erroneamente le domande al [OSCURATO:PERSONA] proposto dalla Leonetti , avendo escluso il formarsi del giudicato interno sulla questione del rigetto della domanda risarcitoria nella sentenza del Tar. Al riguardo, la ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto che l’omesso esame della suddetta domanda non implicasse il giudicato interno sulla questione risarcitoria, essendo a tal fine irrilevante la motivazione circa il carattere subordinata della domanda in esame. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art.115 cpc, non avendo la Corte d’appello, in adesione acritica alla c.t.u., effettuato la stima secondo il prescritto criterio sintetico- comparativo, considerando che il consulente d’ufficio aveva tenuto conto dolo di prezzi degli anni 2006-2008, deducendone il valore dei fondi al 2001, senza tener conto del SIAD e del PDL, e dunque avendo utilizzato solo una parte dei documenti utilizzabili. Il collegio osserva che con atto in data 11.4.2022 la società ricorrente, premesso che con scritture private transattive del 21.12.2017, 24.07.2018 e dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata convenuta una transazione tombale della controversia tra la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e i controricorrenti, ha dichiarato di rinunciare al ricorso RG 8577/2017, ed in mancanza dell'accettazione della F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 8577/2017 Numero sezionale 1479/2022 Numero di raccolta generale 19494/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 rinuncia da parte dei controricorrenti, che non hanno proposto ricorso incidentale, ha comunicato a quest’ultimi la sopravvenuta carenza di interesse. Pertanto, la ricorrente ha chiesto alla Corte di dichiarare la sopravvenuta carenza d’interesse in ordine al ricorso oggetto di causa, con la compensazione delle spese. Attesa la rinuncia al ricorso, va dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti, in conformità della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “Nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso.” (Cass., SU, n. 8980/18; n. 16341/09). Circa le spese giudiziali, l’esito processuale integra seri motivi per compensarle interamente tra le parti. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere, compensando interamente tra le parti le spese del giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 20 aprile 2022. Il Presidente F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t
Sentenza Cassazione n. 19494/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris