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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 gennaio 2026

Cassazione n. 00355/2026

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PDFBox: AULA 'B' 4964 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.

Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10984-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E.N.P.A.I.A.- [OSCURATO:PERSONA] ADDETTI E [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] TERRITORIO E [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 10984/2022 Cron.

Rep.

Ud. 28/11/2025 Numero registro generale 10984/2022 Numero sezionale 4964/2025 Numero di raccolta generale 355/2026 Data pubblicazione 07/01/2026 avverso la sentenza n. 154/2021 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 15/11/2021 R.G.N. 179/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Cagliari riconosceva a [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA] della Sardegna cui era subentrata ex lege l’Agenzia [OSCURATO:PERSONA], il diritto alla liquidazione del proprio “conto individuale” da parte della [OSCURATO:PERSONA], rigettando invece la domanda di corresponsione del t.f.r.

Per quanto qui di interesse, la Corte rilevava che, dal momento della soppressione dell’[OSCURATO:PERSONA] con passaggio alle dipendenze della Agenzia [OSCURATO:PERSONA], il dipendente non potesse essere assicurato presso l’Enpaia bensì presso l’Inps, essendo l’Agenzia [OSCURATO:PERSONA] un ente pubblico non economico.

La Corte faceva discendere da tale assunto il diritto alla liquidazione del “conto individuale”, ai sensi dell’art.6 del [OSCURATO:PERSONA].

Il fatto che il rapporto di lavoro col dipendente non fosse mai cessato, essendo egli passato ex lege alle dipendenze dell’Agenzia [OSCURATO:PERSONA] dopo la soppressione dell’[OSCURATO:PERSONA], non era dirimente a giudizio del collegio d’appello; rilevava invece che, a seguito del passaggio ex lege, Corda non dovesse più essere iscritto presso l’Enpaia, ma presso l’Inps.

Quanto al t.f.r., la Corte negava il diritto alla restituzione degli accantonamenti poiché il rapporto di lavoro era proseguito senza soluzione di continuità, con l’unica Numero registro generale 10984/2022 Numero sezionale 4964/2025 Numero di raccolta generale 355/2026 Data pubblicazione 07/01/2026 conseguenza che l’Enpaia doveva trasferire gli accantonamenti al nuovo datore di lavoro.

Avverso la pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.

Parte ricorrente ha poi rinunciato al ricorso, chiedendo l’estinzione a spese compensate.

Agenzia [OSCURATO:PERSONA] ha accettato la rinuncia chiedendo al collegio di provvedere sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione in proprio favore.

In sede di camera di consiglio il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata l’estinzione attesa la rinuncia agli atti da parte della ricorrente, ai sensi dell’art.390 c.p.c.

Quanto alle spese di lite, avendo l’Agenzia [OSCURATO:PERSONA] accettato la rinuncia, non si deve far luogo a condanna alle spese (art.391, co.4 c.p.c.).

Rispetto al controricorrente [OSCURATO:PERSONA], risulta dall’accordo sottoscritto e prodotto, che egli abbia nella sostanza accettato alla rinuncia, con conseguente uguale applicazione dell’art.391, co.4 c.p.c., secondo cui non si deve far luogo a condanna alle spese.

Trattandosi di estinzione del giudizio, non è dovuto il doppio del contributo unificato (art.13, co.1 quater d.P.R. n.115/02) P.Q.M Numero registro generale 10984/2022 Numero sezionale 4964/2025 Numero di raccolta generale 355/2026 Data pubblicazione 07/01/2026 La Corte dichiara estinto il presente giudizio.

Roma, deciso all’adunanza camerale de 28.11.25 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10984/2022 Numero sezionale 4964/2025 Numero di raccolta generale 355/2026 Data pubblicazione 07/01/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: AULA 'B' 4964 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10984-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E.N.P.A.I.A.- [OSCURATO:PERSONA] ADDETTI E [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] TERRITORIO E [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 10984/2022 Cron. Rep. Ud. 28/11/2025 Numero registro generale 10984/2022 Numero sezionale 4964/2025 Numero di raccolta generale 355/2026 Data pubblicazione 07/01/2026 avverso la sentenza n. 154/2021 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 15/11/2021 R.G.N. 179/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Cagliari riconosceva a [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA] della Sardegna cui era subentrata ex lege l’Agenzia [OSCURATO:PERSONA], il diritto alla liquidazione del proprio “conto individuale” da parte della [OSCURATO:PERSONA], rigettando invece la domanda di corresponsione del t.f.r. Per quanto qui di interesse, la Corte rilevava che, dal momento della soppressione dell’[OSCURATO:PERSONA] con passaggio alle dipendenze della Agenzia [OSCURATO:PERSONA], il dipendente non potesse essere assicurato presso l’Enpaia bensì presso l’Inps, essendo l’Agenzia [OSCURATO:PERSONA] un ente pubblico non economico. La Corte faceva discendere da tale assunto il diritto alla liquidazione del “conto individuale”, ai sensi dell’art.6 del [OSCURATO:PERSONA]. Il fatto che il rapporto di lavoro col dipendente non fosse mai cessato, essendo egli passato ex lege alle dipendenze dell’Agenzia [OSCURATO:PERSONA] dopo la soppressione dell’[OSCURATO:PERSONA], non era dirimente a giudizio del collegio d’appello; rilevava invece che, a seguito del passaggio ex lege, Corda non dovesse più essere iscritto presso l’Enpaia, ma presso l’Inps. Quanto al t.f.r., la Corte negava il diritto alla restituzione degli accantonamenti poiché il rapporto di lavoro era proseguito senza soluzione di continuità, con l’unica Numero registro generale 10984/2022 Numero sezionale 4964/2025 Numero di raccolta generale 355/2026 Data pubblicazione 07/01/2026 conseguenza che l’Enpaia doveva trasferire gli accantonamenti al nuovo datore di lavoro. Avverso la pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. Parte ricorrente ha poi rinunciato al ricorso, chiedendo l’estinzione a spese compensate. Agenzia [OSCURATO:PERSONA] ha accettato la rinuncia chiedendo al collegio di provvedere sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione in proprio favore. In sede di camera di consiglio il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata l’estinzione attesa la rinuncia agli atti da parte della ricorrente, ai sensi dell’art.390 c.p.c. Quanto alle spese di lite, avendo l’Agenzia [OSCURATO:PERSONA] accettato la rinuncia, non si deve far luogo a condanna alle spese (art.391, co.4 c.p.c.). Rispetto al controricorrente [OSCURATO:PERSONA], risulta dall’accordo sottoscritto e prodotto, che egli abbia nella sostanza accettato alla rinuncia, con conseguente uguale applicazione dell’art.391, co.4 c.p.c., secondo cui non si deve far luogo a condanna alle spese. Trattandosi di estinzione del giudizio, non è dovuto il doppio del contributo unificato (art.13, co.1 quater d.P.R. n.115/02) P.Q.M Numero registro generale 10984/2022 Numero sezionale 4964/2025 Numero di raccolta generale 355/2026 Data pubblicazione 07/01/2026 La Corte dichiara estinto il presente giudizio. Roma, deciso all’adunanza camerale de 28.11.25 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10984/2022 Numero sezionale 4964/2025 Numero di raccolta generale 355/2026 Data pubblicazione 07/01/2026
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