Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:151
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
5 marzo 2026 (
*
)
« Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Contratto a distanza concluso tra un consumatore e un professionista – Nozione di “consumatore” – Creazione del contatto tra il consumatore e il professionista tramite un altro professionista incaricato dal consumatore – Articolo 2, punto 7 – Diritto di recesso del consumatore – Articolo 9, paragrafo 1 – Abuso di diritto »
Nella causa C‑564/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land di Berlino, Germania), con decisione del 9 aprile 2024, pervenuta in cancelleria il 20 agosto 2024, nel procedimento
[OSCURATO:PERSONA] GmbH
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da M.L. [OSCURATO:PERSONA] (relatrice), presidente di sezione, J. Passer, E. Regan, D. Gratsias e B. Smulders, giudici,
avvocato generale: A. Biondi
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo ceco, da M. Smolek, S. Šindelková, e J. Vláčil, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da P. Kienapfel e I. Rubene, in qualità di agenti;
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 settembre 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 7, dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera a) e paragrafo 5, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, un’impresa di diritto tedesco, e JK in merito al pagamento di una remunerazione per la messa a disposizione e la costruzione di ponteggi da parte di tale impresa.
Contesto normativo
Diritto dell
’
Unione
3
I considerando 4, 5, 7, 14, 17, 20 e 57 della direttiva 2011/83 enunciano quanto segue:
«(4) (…) L’armonizzazione di taluni aspetti dei contratti a distanza conclusi dai consumatori e dei contratti da essi negoziati fuori dei locali commerciali è necessaria per promuovere un effettivo mercato interno dei consumatori, che raggiunga il giusto equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese, assicurando nel contempo il rispetto del principio di sussidiarietà.
(5) (…) [l]a completa armonizzazione delle informazioni e il diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali contribuirà quindi a un livello elevato di protezione dei consumatori e a un migliore funzionamento del mercato interno tra imprese e consumatori.
(…)
(7) L’armonizzazione completa di alcuni aspetti normativi chiave dovrebbe aumentare considerevolmente la certezza giuridica sia per i consumatori che per i professionisti. (…) Inoltre, i consumatori dovrebbero beneficiare di un elevato livello di tutela in tutta l’Unione [europea].
(…)
(14) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la legislazione nazionale afferente al diritto contrattuale per gli aspetti di diritto contrattuale che non sono disciplinati dalla presente direttiva. Pertanto, la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata la legislazione nazionale che disciplina, ad esempio, la conclusione o la validità di un contratto (ad esempio nel caso di vizio del consenso). Analogamente, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto nazionale con riferimento ai rimedi generali previsti dal diritto contrattuale, le norme sull’ordine pubblico economico, ad esempio le norme sui prezzi eccessivi o esorbitanti, e le norme sulle transazioni giuridiche non etiche.
(…)
(17) La definizione di consumatore dovrebbe includere le persone fisiche che agiscono al di fuori della loro attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. Tuttavia, nel caso di contratti con duplice scopo, qualora il contratto sia concluso per fini che parzialmente rientrano nel quadro delle attività commerciali della persona e parzialmente ne restano al di fuori e lo scopo commerciale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale del contratto, la persona in questione dovrebbe altresì essere considerata un consumatore.
(…)
(20) (…) Il concetto di regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza dovrebbe comprendere quei regimi offerti da un terzo diverso dal professionista ma utilizzati da quest’ultimo, come una piattaforma online. Dovrebbero tuttavia rimanere esclusi i casi in cui i siti web offrono informazioni solo sul professionista, sui beni e/o servizi che presta e sui suoi dati di contatto.
(…)
(57) È necessario che gli [OSCURATO:PERSONA] membri determinino le sanzioni da irrogare per le violazioni della presente direttiva e ne garantiscano l’applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive».
4
L’articolo 1 di tale direttiva è redatto come segue:
«La presente direttiva, tramite il conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori, intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante l’armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di contratti conclusi tra consumatori e professionisti».
5
L’articolo 2 della direttiva suddetta prevede quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
2) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti oggetto della presente direttiva, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto;
(…)
6) “contratto di servizi” qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio al consumatore e il consumatore paga o si impegna a pagarne il prezzo;
7) “contratto a distanza”: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
8) “contratto negoziato fuori dei locali commerciali”: qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore:
a) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista;
b) per cui è stata fatta un’offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui alla lettera a);
c) concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure
d) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l’effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore;
(…)
15) “contratto accessorio”: un contratto mediante il quale il consumatore acquista beni o servizi connessi a un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali e in cui tali beni o servizi sono forniti dal professionista o da un terzo in base ad un accordo tra il terzo e il professionista».
6
L’articolo 3, paragrafo 5, della medesima direttiva dispone quanto segue:
«La presente direttiva non pregiudica il diritto contrattuale nazionale generale, quali le norme sulla validità, formazione o efficacia di un contratto, nella misura in cui gli aspetti relativi al diritto contrattuale generale non sono disciplinati dalla presente direttiva».
7
Ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2011/83:
«Salvo che la presente direttiva disponga altrimenti, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non mantengono o adottano nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso».
8
L’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva è formulato come segue:
«Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:
(…)
h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B;
(…)».
9
Ai sensi dell’articolo 9 di detta direttiva:
«1. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 16, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all’articolo 13, paragrafo 2, e all’articolo 14.
2. Fatto salvo l’articolo 10, il periodo di recesso di cui al paragrafo 1 del presente articolo scade dopo quattordici giorni a partire (…):
a) nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto;
(…)
3. [OSCURATO:PERSONA] membri non vietano alle parti del contratto di adempiere ai loro obblighi contrattuali durante il periodo di recesso (…)».
10
L’articolo 10 della medesima direttiva prevede quanto segue:
«1. Se in violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera h), il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso scade dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale, come determinato a norma dell’articolo 9, paragrafo 2.
2. Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro dodici mesi dalla data di cui all’articolo 9, paragrafo 2, il periodo di recesso scade quattordici giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni».
11
Ai termini dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2011/83:
«Prima della scadenza del periodo di recesso, il consumatore informa il professionista della sua decisione di esercitare il diritto di recesso dal contratto. A tal fine il consumatore può:
a) utilizzare il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B; oppure
b) presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto.
[OSCURATO:PERSONA] membri non prevedono requisiti formali applicabili al modulo tipo di recesso diversi da quelli indicati all’allegato I, parte B».
12
L’articolo 12 di tale direttiva dispone quanto segue:
«L’esercizio del diritto di recesso pone termine agli obblighi delle parti:
a) di eseguire il contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali; oppure
b) di concludere un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali nei casi in cui un’offerta sia stata fatta dal consumatore».
13
L’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva è formulato nel seguente modo:
«Il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto ai sensi dell’articolo 11».
14
Ai sensi dell’articolo 14 della medesima direttiva:
«(…)
4. Il consumatore non sostiene alcun costo per:
a) la prestazione di servizi o la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento, in tutto o in parte, durante il periodo di recesso quando:
i) il professionista ha omesso di fornire informazioni in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere h) e j); oppure
ii) il consumatore non ha espressamente chiesto che la prestazione iniziasse durante il periodo di recesso in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 8, paragrafo 8; oppure
(…)
5. Fatto salvo quanto previsto nell’articolo 13, paragrafo 2, e nel presente articolo, l’esercizio del diritto di recesso non comporta alcuna responsabilità per il consumatore».
15
L’articolo 15 della direttiva 2011/83 così dispone:
«1. Fatto salvo l’articolo 15 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori [e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66)], se il consumatore esercita il suo diritto di recesso da un contratto a distanza o concluso fuori dei locali commerciali a norma degli articoli da 9 a 14 della presente direttiva, eventuali contratti accessori sono automaticamente annullati, senza costi per il consumatore, ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 13, paragrafo 2, e dall’articolo 14 della presente direttiva.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono norme dettagliate per la risoluzione di tali contratti».
16
L’articolo 24, paragrafo 1, di tale direttiva è formulato come segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri determinano le disposizioni relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive».
Diritto tedesco
17
L’articolo 242 del [OSCURATO:PERSONA] (codice civile; in prosieguo: il «BGB») così dispone:
«Il debitore è tenuto a eseguire la prestazione secondo la buona fede, tenendo conto degli usi commerciali».
18
L’articolo 312c del BGB così dispone:
«(1) Per “contratti a distanza” si intendono i contratti in cui il professionista, o una persona che agisce in suo nome o per suo conto, e il consumatore utilizzano esclusivamente mezzi di comunicazione a distanza per la negoziazione e la conclusione del contratto, tranne quando la conclusione del contratto non avviene nell’ambito di un regime organizzato di vendita a distanza o di prestazione di servizi.
(2) I mezzi di comunicazione a distanza ai sensi della presente legge sono tutti i mezzi di comunicazione che possono essere utilizzati per la preparazione o la conclusione di un contratto senza la presenza fisica e simultanea delle parti contraenti, quali lettere, cataloghi, chiamate telefoniche, fax, posta elettronica, messaggi inviati tramite un servizio di telefonia mobile (SMS) nonché la radiodiffusione e i media».
19
L’articolo 357 del BGB è così formulato:
«(1) Le prestazioni ricevute devono essere restituite al più tardi dopo 14 giorni.
(…)
(8) Qualora il consumatore receda da un contratto di prestazione di servizi (…), il consumatore deve pagare un’indennità per la prestazione fornita fino al recesso, qualora il consumatore abbia espressamente richiesto al professionista di iniziare ad eseguire la prestazione prima della scadenza del periodo di recesso. Il diritto risultante dalla prima frase sussiste solo se il professionista ha regolarmente informato il consumatore, conformemente all’articolo 246a, prima sezione, paragrafo 2, prima frase, punti da 1 a 3, [dell’Einführungsgesetz zum [OSCURATO:PERSONA] (legge introduttiva al codice civile)]. (…) In sede di calcolo dell’indennità compensativa, occorre basarsi sul prezzo totale convenuto. Se il prezzo totale convenuto è eccessivamente elevato, si deve calcolare l’indennità compensativa sulla base del valore di mercato della prestazione fornita.
(…)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
20
[OSCURATO:PERSONA] concede in locazione a titolo professionale ponteggi che monta e smonta per conto dei suoi clienti. JK, che è dipendente pubblico federale in Germania, è proprietaria di un terreno a Berlino sul quale è costruito un condominio a più piani.
21
Nel 2020, JK ha deciso di ampliare la mansarda a fini abitativi aggiungendo due nuovi piani, per un totale di quattro unità abitative. A tal fine, ha incaricato un architetto della progettazione e della direzione dei lavori, nonché della redazione dei capitolati relativi alle opere necessarie a tale scopo, della raccolta delle offerte da ditte specializzate e infine dell’assistenza nella stipula dei contratti mediante la predisposizione di progetti di contratto (in prosieguo: l’«architetto»). Nell’ambito di dette funzioni, tale architetto ha, in particolare, fatto pervenire alla [OSCURATO:PERSONA] un capitolato d’oneri in materia di messa a disposizione e di montaggio di ponteggi invitandola a presentare un’offerta su tale base. Tale impresa ha accettato il capitolato d’oneri indicando prezzi unitari nonché un prezzo totale stimato per un importo totale di EUR 45 663,18 lordi, ha firmato detto capitolato il 24 aprile 2020 e l’ha restituito al suddetto architetto.
22
L’architetto ha scelto la [OSCURATO:PERSONA] come impresa specializzata per realizzare i lavori di messa a disposizione e di montaggio dei ponteggi. Egli ha redatto, di conseguenza, un progetto di contratto, che si basava sull’offerta del 24 aprile 2020, e lo ha trasmesso alle due parti, ovvero la [OSCURATO:PERSONA] e JK, con messaggio di posta elettronica il 14 dicembre 2020. In detto progetto non figurava alcuna indicazione secondo cui JK aveva il diritto di recedere dal contratto. [OSCURATO:PERSONA] ha firmato il progetto di contratto il 14 dicembre 2020, senza apportarvi alcuna modifica, e lo ha trasmesso a JK. Quest’ultima ha anche firmato tale progetto, il 15 dicembre 2020, e ha inviato l’esemplare firmato dalle due parti alla [OSCURATO:PERSONA] per posta (in prosieguo: il «contratto di cui trattasi»).
23
Il 1º gennaio 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato a JK, con messaggio di posta elettronica, una proposta di accordo aggiuntivo al contratto di cui trattasi per due ulteriori piattaforme di carico per un corrispettivo totale di EUR 7 730 lordi a fronte del montaggio, dello smontaggio e della manutenzione di tale attrezzatura della durata di quattro settimane e, a partire dalla quinta settimana di messa a disposizione di questi ultimi, per un canone supplementare pari a EUR 517,65 lordi a settimana. JK ha sottoscritto, dal canto suo, detta proposta di accordo aggiuntivo, e l’ha rinviata alla [OSCURATO:PERSONA] con messaggio di posta elettronica in data 22 gennaio 2021. Nel corso del gennaio 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha iniziato a montare il ponteggio.
24
Il 26 gennaio 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha messo il ponteggio a disposizione di JK per l’esecuzione dei lavori di costruzione previsti sull’immobile di cui trattasi. Fino alla fine di maggio 2021, JK ha pagato alla [OSCURATO:PERSONA] un importo complessivo di EUR 95 937,84 sulla base di fatture di acconto emesse da quest’ultima.
25
Con lettera del 7 dicembre 2021, JK ha dichiarato alla [OSCURATO:PERSONA] la revoca delle dichiarazioni di volontà dirette alla conclusione del contratto di cui si tratta, nonché dell’accordo aggiuntivo, il rifiuto di effettuare ulteriori pagamenti a tale titolo e ha chiesto la restituzione degli acconti da essa versati fino a concorrenza di tale importo. Nel dicembre 2021 sono stati completati tutti i lavori di costruzione previsti da JK e per i quali il ponteggio era stato indispensabile. Su richiesta di JK, il ponteggio è stato smontato il 20 dicembre 2021.
26
[OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio JK dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land di Berlino, Germania) per il pagamento della remunerazione che a suo avviso era ancora dovuta alla data di tale assegnazione, vale a dire un importo pari a EUR 101 000,25, dovuto in forza del contratto di installazione di ponteggi. Nell’ambito di tale procedimento, JK ha proposto una domanda riconvenzionale di rimborso degli acconti versati per un importo pari a EUR 95 937,84.
27
Con sentenza del 19 maggio 2023, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del Land di Berlino) ha respinto il ricorso e accolto in toto la domanda riconvenzionale.
28
[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso tale sentenza dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land di Berlino, Germania), giudice del rinvio.
29
Tale giudice ritiene che il contratto di cui trattasi concluso tramite l’architetto, che ha agito come ausiliario di negoziazione, non rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 312c, paragrafo 1, del BGB, il quale recepisce l’articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83 nel diritto tedesco.
30
A tale proposito, detto giudice precisa che, è vero che, fino alla conclusione di tale contratto, la [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e JK e l’architetto, dall’altro, comunicavano esclusivamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, vale a dire per posta o con messaggi di posta elettronica. Tuttavia, il ricorso di JK all’architetto, che è un professionista, per la preparazione del contratto escluderebbe l’applicabilità della tutela di cui all’articolo 312c del BGB.
31
Conformemente ai lavori preparatori dell’articolo 312c del BGB e alla giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), l’obiettivo di tale disposizione, che si basa anche sul considerando 37 della direttiva 2011/83, sarebbe quello di tutelare il consumatore che non può esaminare il bene o il servizio in questione prima della conclusione del contratto e che non può ottenere ulteriori informazioni al riguardo.
32
Orbene, non vi sarebbe alcuna carenza informativa del consumatore in un caso, come quello di cui è investito il giudice del rinvio, in cui tale consumatore si avvale di un professionista quale intermediario di negoziazione, che dispone di un know-how sufficiente per quanto riguarda le prestazioni oggetto del contratto e si tiene a disposizione di tale consumatore al fine di rispondere ad eventuali questioni al riguardo.
33
In ogni caso, il consumatore non godrebbe di un diritto di recesso nell’ambito di un contratto qualora un professionista che agisce come intermediario di trattative definisca l’oggetto della prestazione e entri in contatto con il professionista che è l’altra parte del contratto con tale consumatore solo al fine di chiarire talune condizioni contrattuali.
34
Se il consumatore non ha il diritto di revocare la sua dichiarazione di volontà diretta alla conclusione del contratto principale, tale diritto non può neppure essere riconosciuto nei confronti degli accordi complementari o degli accordi aggiuntivi che si riferiscono a tale contratto.
35
Nell’ipotesi in cui il diritto di JK di recedere dal contratto di cui trattasi fosse, tuttavia, riconosciuto nel caso di specie, il giudice del rinvio ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia il diritto di ricevere una remunerazione per il servizio fornito e, conformemente all’articolo 357, paragrafo 8, del BGB e all’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5, della direttiva 2011/83, non avrebbe neppure diritto a un’indennità compensativa.
36
Tale giudice ritiene che il fatto che un consumatore che abbia receduto da un contratto in circostanze come quelle della causa di cui è investito rifiuti di pagare al professionista con il quale era vincolato da tale contratto un’indennità compensativa potrebbe essere qualificato come contrario al requisito della buona fede.
37
Tuttavia, tale giudice si interroga sulla conformità di tale valutazione con la sentenza del 17 maggio 2023, DC (Recesso dopo l’esecuzione del contratto) (C‑97/22, EU:C:2023:413), in cui la Corte ha dichiarato che l’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5, della direttiva 2011/83 doveva essere interpretato nel senso che esso esonera il consumatore da qualsiasi obbligo di pagare le prestazioni fornite in esecuzione di un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, qualora il professionista di cui trattasi non gli abbia trasmesso le informazioni di cui a tale articolo 14, paragrafo 4, lettera a), i), e tale consumatore abbia esercitato il suo diritto di recesso dopo l’esecuzione di tale contratto.
38
In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del Land di Berlino) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, ai sensi dell’articolo 2, punto 7, della direttiva [2011/83], si configuri un contratto a distanza dal quale è possibile recedere in conformità all’articolo 9, paragrafo 1, della stessa direttiva, anche nel caso in cui il consumatore si avvalga, prima o all’atto della conclusione del contratto, dell’assistenza di un professionista incaricato dallo stesso consumatore indipendentemente dal prestatore di servizi.
2) Nel caso in cui la Corte di giustizia dell’Unione europea fornisca una risposta affermativa alla prima questione:
Se, ai sensi dell’articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83/UE, si configuri un contratto a distanza dal quale è possibile recedere in conformità all’articolo 9, paragrafo 1, della stessa direttiva, anche in presenza di una delle seguenti ulteriori condizioni:
a) al professionista che fornisce assistenza al consumatore è riconducibile l’iniziativa della creazione del contatto tra detto consumatore e il prestatore di servizi;
b) il professionista che fornisce assistenza al consumatore ha contributo alla formulazione di parti essenziali del contenuto del contratto prima della sua conclusione (ad esempio, redazione di un capitolato o predisposizione di una bozza):
3) Qualora la Corte di giustizia dell’Unione europea si pronunciasse nel senso che non può configurarsi un contratto a distanza dal quale è possibile recedere nei casi di cui alle questioni prima e seconda, lettera a) o lettera b):
Laddove, posteriormente alla conclusione del contratto di cui trattasi mediante l’uso esclusivo di mezzi di comunicazione a distanza, le parti abbiano stipulato un ulteriore accordo avente ad oggetto servizi aggiuntivi del prestatore, i quali assumono un rilievo secondario rispetto al primo contratto:
Se tale accordo aggiuntivo debba essere considerato di per sé, ai sensi dell’articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83/UE, un contratto a distanza dal quale è possibile recedere, in conformità all’articolo 9, paragrafo 1, di detta direttiva, oppure dal quale non è possibile recedere, al pari del contratto principale cui esso accede.
4) Laddove il consumatore, in un contratto a distanza dal quale è possibile recedere, abbia esercitato il proprio diritto di recesso successivamente all’effettuazione delle prestazioni della sua controparte contrattuale:
Se, nonostante l’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5, della direttiva 2011/83/UE, il consumatore possa essere obbligato a rimborsare al professionista il valore della sua prestazione in misura ragionevole qualora una diversa conseguenza, in considerazione di tutte le circostanze del singolo caso, configurerebbe un abuso di diritto o sarebbe contraria alla buona fede».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulle questioni prima e seconda
39
Con le sue questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83 debba essere interpretato nel senso che il fatto che un consumatore sia assistito, prima e al momento della conclusione di un contratto tra tale consumatore e un professionista, da un altro professionista di sua scelta che è all’origine del contatto tra il consumatore e il primo professionista e che ha esercitato un’influenza su elementi essenziali del contenuto di tale contratto, è rilevante al fine di qualificare detto contratto come «contratto a distanza», ai sensi di tale disposizione.
40
In via preliminare, occorre ricordare che, ai sensi di detta disposizione, affinché un contratto possa essere qualificato come contratto a distanza, devono essere soddisfatte cumulativamente tre condizioni. In primo luogo, tale contratto deve essere concluso tra un consumatore e un professionista, ai sensi delle definizioni previste rispettivamente all’articolo 2, punti 1 e 2, della direttiva 2011/83. In secondo luogo, esso deve essere concluso nell’ambito di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza. In terzo luogo, la conclusione di detto contratto deve avvenire senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore e il rapporto contrattuale tra le parti deve essere determinato mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza, fino al momento in cui il contratto è concluso, compresa la conclusione del contratto stesso.
41
È vero che dalla decisione di rinvio non risulta in modo univoco su quali di tali condizioni il giudice del rinvio nutra dubbi. Tuttavia, tale giudice ha precisato che, fino alla conclusione del contratto, JK e l’architetto, da un lato, e la [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, hanno comunicato esclusivamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, vale a dire per posta o con messaggi di posta elettronica, da cui risulta che esso ritiene soddisfatta la terza di dette condizioni. Occorre pertanto esaminare unicamente le prime due condizioni.
42
In primo luogo, occorre verificare se una persona come JK, che è proprietaria di un terreno sul quale è costruito un condominio a più piani e che si è avvalsa di un professionista, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA], per far costruire due nuovi piani, comprendenti un totale di quattro unità abitative, debba essere qualificata come «consumatore» per quanto riguarda il contratto di cui trattasi.
43
A tale proposito, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/83, è un «consumatore» qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto di tale direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività commerciale, industriale artigianale o professionale.
44
Conformemente a una giurisprudenza costante, la direttiva 2011/83 mira a garantire un livello elevato di tutela dei consumatori che si trovano in una posizione di inferiorità rispetto ai professionisti, dovendosi ritenere che siano meno informati, economicamente più deboli e giuridicamente meno esperti delle loro controparti [v., in tal senso, sentenze del 27 marzo 2019, slewo, C‑681/17, EU:C:2019:255, punto 32, e del 14 maggio 2020, NK (Progettazione di una casa unifamiliare), C‑208/19, EU:C:2020:382, punto 39].
45
La nozione di «consumatore», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), la quale corrisponde alla nozione di «consumatore», ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/83, ha carattere oggettivo e prescinde dalle conoscenze concrete che l’interessato può avere o dalle informazioni di cui egli realmente dispone (v., in tal senso, sentenze del 3 settembre 2015, Costea, C‑110/14, EU:C:2015:538, punto 21, e dell’8 maggio 2025, Pielatak, C‑410/23, EU:C:2025:325, punto 36).
46
Per verificare se l’interessato possa essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale disposizione, il giudice nazionale deve tener conto di tutte le circostanze del caso di specie, e, in particolare, della natura del bene o del servizio oggetto del contratto di cui trattasi, idonee a dimostrare il fine per il quale tale bene o servizio è acquisito [sentenza dell’8 giugno 2023, YYY. (Nozione di «consumatore»), C‑570/21, EU:C:2023:456, punto 55 e giurisprudenza citata].
47
Dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che esso si chiede se il fatto che JK fosse assistita da un altro professionista di sua scelta, nella fattispecie un architetto, che ha esercitato un’influenza su elementi essenziali del contenuto del contratto di cui trattasi, sia o meno rilevante ai fini della qualificazione di JK come consumatrice.
48
A tale riguardo, da un lato, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale al paragrafo 29 delle sue conclusioni, il fatto che, come nel procedimento principale, un consumatore sia stato assistito da un professionista, nel caso di specie un architetto, nell’ambito delle trattative e della conclusione di un contratto tra tale consumatore e un altro professionista, non è tale da rimettere in discussione la posizione di inferiorità, di cui al punto 44 della presente sentenza, di tale consumatore nei confronti di quest’ultimo professionista, e ciò sebbene il professionista che ha assistito detto consumatore sia stato all’origine del contatto tra quest’ultimo e l’altro professionista e abbia esercitato un’influenza sul contenuto di tale contratto.
49
Dall’altro lato, come ricordato al punto 45 della presente sentenza, occorre adottare un’interpretazione della nozione di «consumatore», ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/83, avente carattere oggettivo e che prescinde dalle conoscenze concrete che l’interessato può avere o dalle informazioni di cui egli realmente dispone. Infatti, la circostanza che l’interessato sia stato assistito da un professionista non è tale da rimettere in discussione la sua qualità di consumatore, e non implica, peraltro, il riconoscimento di uno scopo professionale al contratto di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2015, Costea, C‑110/14, EU:C:2015:538, punti 21 e da 25 a 27).
50
Nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio ritenga che JK debba essere qualificata come consumatrice ai fini del contratto di cui si tratta nel procedimento principale, occorre, in secondo luogo, esaminare se, tenuto conto degli elementi di fatto esposti da tale giudice nella decisione di rinvio riguardo alle modalità di conclusione di tale contratto tra JK e la [OSCURATO:PERSONA] e all’assistenza fornita in tale contesto dall’architetto del quale JK si è avvalsa, un tale contratto deve essere considerato concluso nell’ambito di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza, ai sensi dell’articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83.
51
A tale proposito, il considerando 20 di tale direttiva enuncia che il concetto di regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza dovrebbe comprendere quei regimi offerti da un terzo diverso dal professionista ma utilizzati da quest’ultimo, come una piattaforma online, ma dovrebbero rimanere esclusi i casi in cui i siti web offrono informazioni solo sul professionista, sui beni e/o servizi che presta e sui suoi dati di contatto.
52
Nel caso di specie, è giocoforza constatare, come altresì rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, che il fascicolo di cui dispone la Corte non contiene alcun elemento riguardante un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza che sarebbe stato posto in essere dalla [OSCURATO:PERSONA]. Allo stesso tempo, gli elementi di fatto esposti dal giudice del rinvio tendono a indicare che il contratto di cui trattasi non è stato concluso nel quadro di un tale regime. Infatti, da tali elementi risulta che detto contratto è stato concluso sulla base di un progetto di contratto preparato sotto la sola responsabilità di JK e che specifica le prestazioni precise che ella intendeva affidare alla [OSCURATO:PERSONA], progetto che è stato inviato, con messaggio di posta elettronica, a tale impresa per firma, alla quale quest’ultima ha proceduto senza modifiche. Pertanto, anche a supporre che detta impresa abbia disposto di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza, non risulta che il contratto di cui trattasi nel procedimento principale sia stato concluso mediante un tale regime, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.
53
Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni prima e seconda dichiarando che l’articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83 deve essere interpretato nel senso che il fatto che un consumatore sia assistito, prima e al momento della conclusione di un contratto tra tale consumatore e un professionista, da un altro professionista di sua scelta che è all’origine del contatto tra il consumatore e il primo professionista e che ha esercitato un’influenza su elementi essenziali del contenuto di tale contratto non è rilevante al fine di qualificare detto contratto come «contratto a distanza», ai sensi di tale disposizione.
Sulla terza questione
54
Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83 debba essere interpretato nel senso che, qualora le parti di un contratto che non può essere qualificato come «contratto a distanza», ai sensi di tale disposizione, stipulino, ricorrendo esclusivamente a tecniche di comunicazione a distanza, un accordo aggiuntivo a tale contratto vertente su prestazioni complementari di importanza secondaria rispetto alle prestazioni previste da detto contratto, tale accordo aggiuntivo costituisce un «contratto a distanza», ai sensi di detta disposizione.
55
Per rispondere a tale questione occorre, in via preliminare, ricordare che l’articolo 2, punto 15, della direttiva 2011/83, definisce il «contratto accessorio» come un contratto mediante il quale il consumatore acquista beni o servizi connessi a un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali e in cui tali beni o servizi sono forniti dal professionista o da un terzo in base ad un accordo tra il terzo e il professionista
56
A tale riguardo, l’articolo 15 di tale direttiva determina gli effetti dell’esercizio del diritto di recesso da un contratto a distanza o da un contratto negoziato fuori dei locali commerciali sui contratti accessori.
57
Ciò posto, detta direttiva non prevede norme specifiche relative alla qualificazione giuridica, come contratto a distanza, di un accordo di modifica di un altro contratto la cui qualificazione giuridica come contratto a distanza sia stata esclusa.
58
In tali circostanze, per verificare se il contratto di modifica di un altro contratto debba essere considerato un «contratto a distanza», ai sensi dell’articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83, il giudice del rinvio dovrà esaminare se le condizioni di cui al punto 40 della presente sentenza siano soddisfatte riguardo al contratto di modifica, nel caso di specie a tale accordo aggiuntivo al contratto di cui trattasi.
59
Di conseguenza, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83 deve essere interpretato nel senso che, qualora parti di un contratto che non può essere qualificato come «contratto a distanza», ai sensi di tale disposizione, stipulino, ricorrendo esclusivamente a tecniche di comunicazione a distanza, un accordo aggiuntivo a tale contratto vertente su prestazioni complementari di importanza secondaria rispetto alle prestazioni previste da detto contratto, tale accordo aggiuntivo costituisce un «contratto a distanza», ai sensi di detta disposizione, purché siano soddisfatte le condizioni previste da quest’ultima.
Sulla quarta questione
60
Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2011/83 debba essere interpretata nel senso che, nel caso in cui un consumatore abbia receduto da un contratto a distanza alla scadenza del termine di recesso come prorogato conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva e in un momento in cui le prestazioni oggetto di tale contratto e di natura non ripetibile erano già state fornite, il professionista può validamente sostenere che tale consumatore ha esercitato il diritto di recesso in modo abusivo.
61
A tale proposito, l’articolo 6, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2011/83/UE, dispone che prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza, il professionista fornisce al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, le informazioni sulle condizioni, i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, di tale direttiva nonché il modulo tipo di recesso ai cui all’allegato I, parte B, della suddetta direttiva.
62
Peraltro, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2011/83, fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 16 della medesima, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all’articolo 13, paragrafo 2, e all’articolo 14 di tale direttiva.
63
Inoltre, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/83, fatto salvo l’articolo 10 di quest’ultima, il periodo di recesso di cui al paragrafo 1 di tale articolo 9 scade, nel caso dei contratti di servizi, dopo quattordici giorni dalla conclusione del contratto.
64
Ciò posto, l’omessa fornitura delle informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera h), di tale direttiva comporta, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, della stessa, una proroga di dodici mesi del periodo di recesso iniziale, a decorrere dalla fine di quest’ultimo.
65
In aggiunta, l’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), i), di detta direttiva prevede che il consumatore non sostiene alcun costo per la prestazione di servizi quando il professionista ha omesso di fornire informazioni in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere h) e j), della medesima direttiva.
66
Inoltre, conformemente all’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2011/83, fatto salvo quanto previsto nell’articolo 13, paragrafo 2, di tale direttiva e nell’articolo 14 di quest’ultima, l’esercizio del diritto di recesso non comporta alcuna responsabilità per il consumatore.
67
In limine
, occorre constatare che la questione sollevata si basa sulla premessa secondo cui JK soddisfa le condizioni che disciplinano l’esercizio del diritto di recesso previsto all’articolo 9 della direttiva 2011/83, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva.
68
Occorre pertanto esaminare se, nel caso in cui il consumatore receda, come JK, da un contratto a distanza durante il periodo di recesso, come prorogato conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2011/83, qualora prestazioni di natura non ripetibile siano già state fornite dal professionista a titolo di tale contratto, detto professionista possa eccepire il carattere abusivo dell’esercizio, da parte di tale consumatore, del diritto di recesso.
69
A tale proposito, la Corte ha dichiarato che l’applicazione delle norme dell’Unione non può essere estesa sino a comprendere operazioni effettuate allo scopo di beneficiare fraudolentemente o abusivamente dei vantaggi previsti dal diritto dell’Unione (sentenza del 21 dicembre 2023, BMW [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21, EU:C:2023:1014, punto 282 e giurisprudenza citata).
70
La prova di una pratica abusiva richiede, da una parte, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell’Unione, l’obiettivo perseguito da tale normativa non sia stato conseguito e, dall’altra, un elemento soggettivo consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell’Unione per mezzo della creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento (sentenza del 21 dicembre 2023, BMW [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21, EU:C:2023:1014, punto 285).
71
La verifica della sussistenza di una pratica abusiva esige che il giudice del rinvio prenda in considerazione tutti i fatti e le circostanze del caso di specie, inclusi quelli successivi all’operazione di cui si lamenta l’abusività (sentenza del 21 dicembre 2023, BMW [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21, EU:C:2023:1014, punto 286).
72
Spetta pertanto al giudice nazionale verificare, conformemente alle norme nazionali sull’onere della prova, ma senza che venga compromessa l’efficacia del diritto dell’Unione, se gli elementi costitutivi di una pratica abusiva, come ricordati al punto 70 della presente sentenza, sussistano nel procedimento principale. Tuttavia, nel pronunciarsi su un rinvio pregiudiziale, la Corte può, ove necessario, fornire precisazioni dirette a guidare il giudice nazionale nella sua interpretazione (sentenze del 21 dicembre 2023, BMW [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21, EU:C:2023:1014, punto 287).
73
Per quanto riguarda l’esistenza di un elemento obiettivo rivelatore di una pratica abusiva, di cui al punto 70 della presente sentenza, occorre rilevare che, come risulta dall’articolo 1 della direttiva 2011/83, alla luce dei considerando 4, 5 e 7 di quest’ultima, tale direttiva mira ad assicurare un livello elevato di tutela dei consumatori garantendo la loro informazione e la loro sicurezza nelle operazioni con i professionisti. La medesima direttiva è volta a far beneficiare i consumatori di una tutela ampia, conferendo loro una serie di diritti in materia, in particolare, di contratti a distanza, tra cui il diritto di recesso. L’obiettivo del legislatore dell’Unione è evitare che l’impiego di mezzi di comunicazione a distanza porti ad una diminuzione delle informazioni fornite al consumatore (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑430/17, EU:C:2019:47, punti 34 e 35).
74
In particolare, l’articolo 9 della direttiva 2011/83 intende consentire al consumatore di scegliere il contratto più consono alle sue esigenze e quindi di rinunciare agli effetti di un contratto che, dopo la sua conclusione, si riveli, entro il termine di riflessione previsto per l’esercizio del diritto di recesso, inadeguato alle esigenze di tale consumatore. In tale contesto, l’obiettivo dell’articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva consiste nel garantire che il consumatore riceva le informazioni sulle condizioni, sui termini e sulle modalità di esercizio del diritto di recesso, nonché sul modulo tipo di recesso, e di sanzionare il professionista che non gli comunichi tali informazioni (v., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2023, BMW [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21, EU:C:2023:1014, punto 288).
75
Come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 54 a 56 delle sue conclusioni, gli stessi obiettivi sono perseguiti anche dall’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), i), della direttiva 2011/83, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 5, che esclude che il consumatore che non ha ricevuto le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera h), di tale direttiva sostenga costi a causa dell’esercizio del suo diritto di recesso.
76
A tale riguardo, è vero che la Corte ha dichiarato, per quanto riguarda il diritto di recesso previsto all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, che, affinché il professionista sia dissuaso dal violare gli obblighi ad esso incombenti in conformità a tale direttiva, nei confronti del consumatore, laddove tale professionista non abbia comunicato le informazioni di cui all’articolo 10 di detta direttiva e tale consumatore decida di recedere dal contratto di credito oltre il termine di quattordici giorni successivi alla conclusione del medesimo, tale professionista non può accusare detto consumatore di aver esercitato abusivamente il suo diritto di recesso, anche qualora il lasso di tempo trascorso tra la conclusione di tale contratto e il recesso da parte del consumatore sia considerevole (sentenze del 9 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑33/20, C‑155/20 e C‑187/20, EU:C:2021:736, punti 126 e 127, nonché del 21 dicembre 2023, BMW [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑38/21, C‑47/21 e C‑232/21, EU:C:2023:1014, punti 289 e 290).
77
Per ragioni analoghe, non si può ritenere che il solo fatto, per il consumatore, di esercitare il suo diritto di recesso previsto all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2011/83, verso la fine del termine di recesso come prorogato in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva, sia sufficiente, di per sé, a dimostrare un siffatto elemento oggettivo.
78
Tuttavia, nel caso di specie, non solo il consumatore ha esercitato il suo diritto di recesso verso la fine del termine così prorogato di dodici mesi dalla fine del termine di recesso iniziale, ma anche, come rilevato al punto 52 della presente sentenza e come ha altresì sottolineato, in sostanza, l’avvocato generale al paragrafo 61 delle sue conclusioni, il contratto è stato concluso sulla base di un progetto preparato sotto la sola responsabilità del consumatore da un intermediario di sua scelta, e conformemente alle indicazioni formulate da quest’ultimo per quanto riguarda le prestazioni precise attese dal professionista, progetto che tale professionista ha poi firmato senza modifiche.
79
Orbene, in un’ipotesi del genere, non sembra escluso che il fatto che il consumatore eserciti il suo diritto di recesso non corrisponda agli obiettivi di cui al punto 73 della presente sentenza.
80
Tali circostanze depongono a favore della constatazione, che spetta in ultima analisi al giudice del rinvio, secondo la quale sussiste un elemento oggettivo che rivela una pratica abusiva da parte del consumatore che recede dal contratto a distanza, nella fattispecie JK.
81
In caso affermativo, il giudice del rinvio deve verificare l’esistenza, per il consumatore, di un elemento soggettivo che, nonostante i dubbi espressi da tale giudice, è una condizione necessaria per caratterizzare una pratica abusiva ai sensi della giurisprudenza ricordata ai punti 69 e 70 della presente sentenza. A tale proposito, possono essere rilevanti elementi che indichino che il momento in cui è stato esercitato tale diritto è stato espressamente deciso dal consumatore al solo scopo di poter trarre il beneficio completo della prestazione integralmente o quasi integralmente eseguita dal professionista, evitando al contempo di essere debitore di una qualsivoglia restituzione a titolo di corrispettivo di quest’ultima.
82
Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che la direttiva 2011/83 deve essere interpretata nel senso che, nel caso in cui un consumatore receda da un contratto a distanza alla scadenza del termine di recesso come prorogato conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva e in un momento in cui le prestazioni oggetto di tale contratto e di natura non ripetibile erano già state fornite, il professionista può validamente sostenere che tale consumatore ha, in ragione del proprio comportamento, esercitato abusivamente il diritto di recesso, se dall’insieme delle circostanze risulta che, da un lato, il fatto che il consumatore eserciti il suo diritto di recesso non corrisponde agli obiettivi perseguiti dalla direttiva suddetta in materia di informazione del consumatore e sicurezza nelle transazioni con il professionista e, dall’altro, il consumatore mira, con il suo comportamento, a ottenere abusivamente un vantaggio a danno del professionista.
Sulle spese
83
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
1)
L’articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
deve essere interpretato nel senso che:
il fatto che un consumatore sia assistito, prima e al momento della conclusione di un contratto tra tale consumatore e un professionista, da un altro professionista di sua scelta che ha messo in contatto il consumatore con il primo professionista e che ha influito su elementi essenziali del contenuto di tale contratto, non è rilevante ai fini della qualificazione di detto contratto come “contratto a distanza” ai sensi di tale disposizione.
2)
L’articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83
deve essere interpretato nel senso che:
quando le parti di un contratto che non può essere qualificato come “contratto a distanza” ai sensi di tale disposizione stipulano, ricorrendo esclusivamente a tecniche di comunicazione a distanza, un accordo aggiuntivo a tale contratto relativo a prestazioni complementari di importanza secondaria rispetto alle prestazioni previste dal contratto stesso, tale accordo aggiuntivo costituisce un “contratto a distanza” ai sensi di tale disposizione, purché siano soddisfatte le condizioni ivi previste.
3)
La direttiva 2011/83
dev’essere interpretata nel senso che:
nel caso in cui un consumatore abbia receduto da un contratto a distanza alla scadenza del termine di recesso prorogato ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, di detta direttiva e in un momento in cui le prestazioni oggetto di tale contratto e di natura non ripetibile erano già state fornite, il professionista può validamente sostenere che tale consumatore, a causa del proprio comportamento, ha esercitato il diritto di recesso in modo abusivo, se dall’insieme delle circostanze risulta che, da un lato, l’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore non corrisponde agli obiettivi perseguiti dalla direttiva in materia di informazione del consumatore e di sicurezza nelle transazioni con il professionista e, dall’altro, il consumatore, con il suo comportamento, mira ad ottenere in modo abusivo un vantaggio a scapito del professionista.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.