CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 settembre 2021
Cassazione n. 36414/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 04/03/2021 dalla Corte d'Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Torino confermava la sentenza emessa con rito abbreviato in data 21/05/2020 dal G.i.p. del Tribunale di Torino con la quale - per quanto qui rileva - [OSCURATO:PERSONA] Nazzareno era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di rapina aggravata a lui ascritto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] che peraltro, con dichiarazione autenticata dal difensore in data 30/07/2021 e ribadita il giorno successivo alla direzione della [OSCURATO:PERSONA] in cui era detenuto, ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso. 3. La dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA] determina una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 589, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. e estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]W [OSCURATO:PERSONA] DEPOS