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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13262/2023

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27492/2017 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Carmignano –[OSCURATO:PERSONA] (PO), alla [OSCURATO:PERSONA], n. 40, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomine poste in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pistoia (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69P58 F083 W) e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Firenze (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 72R59 D612 X), domiciliati, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione. - RICORRENTE – CONTRO A LIA S. P .A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) – incorporante A.S.M. ([OSCURATO:PERSONA]) S.p.A.-, con sede in Firenze, alla [OSCURATO:PERSONA] da Montelupo n. 52, in persona dell’amministratore delegato TIA e legale rappresentante pro tempore , dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomine poste a margine del controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 61E28 G148 L), elettivamente domiciliato in Roma, al [OSCURATO:PERSONA], n. 11, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 1003/35/2017 della Commissione tributaria regionale della Toscana (Firenze), depositata in data 13 aprile 2017; U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del 4 maggio 2023; [OSCURATO:PERSONA] : 1.oggetto del contendere è la TIA relativa all’anno d’imposta 2012, richiesta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (ora incorporata da [OSCURATO:SOCIETA]., quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei rifiuti del Comune di Carmignano) per l’importo complessivo di 29.792,79 €, con avviso di accertamento n.

DID 300 198656301, in relazione a due immobili posseduti dalla contribuente, ubicati in Carmignano – [OSCURATO:PERSONA] – alla [OSCURATO:PERSONA] n. 26 e [OSCURATO:PERSONA] n. 40;

1.1. con l’impugnata sentenza la Commissione regionale della Toscana (Firenze) respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L: contro la pronuncia n. 285/7/2015 della Commissione tributaria provinciale di Prato, sulla base delle seguenti valutazioni: - « […] nel processo tributario l'omissione da parte del giudice adito dell'ordine, alla parte che ne sia priva, di munirsi difensore ai sensi dell'articolo 12 cit. [ndr. del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546] (peraltro dettato in funzione della tutela del privato contro gli atti della P.A.), dia [dà] luogo ad una nullità relativa (non traducendosi in un difetto di rappresentanza processuale e non attenendo alla costituzione del contraddittorio), perciò non rilevabile difficile e che può essere eccepita in sede di gravame soltanto dalla parte lesa del proprio diritto all'adeguata assistenza tecnica (cfr. Cass. Sez.

V, 17.1.2014, n. 839).

Nella fattispecie peraltro la parte ASM risulta ora munita di difensore tecnico» (così a pagina n. 4 della sentenza); -in relazione all’esclusione della tassazione prevista dall'articolo 62, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, «si osserva che dalla documentazione prodotta dalla contribuente […] si legge che nei locali di [OSCURATO:PERSONA], e segnatamente nelle sale di lavorazione (pari a mq. 1.310) vi sono macchinari automatizzati “predisposti per la lavorazione a ciclo continuo” con intervento umano “sporadico” previsto solo in caso di “improvvisa interruzione del ciclo causata da guasto, rottura del filamento, fine fusata, o dall'interruzione della fornitura di energia elettrica”.

Non si tratta dunque di locali nei quali strutturalmente non è prevista la presenza umana, bensì di locali normalmente accessibili nei quali la presenza umana è sporadica in via di fatto in relazione ad evenienze anomale del ciclo produttivo» (così a pagina n. 5 della sentenza); -in ordine alla previsione dell'articolo 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, «non si ravvisa una compiuta dimostrazione dell'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente.

Non si evince in modo certo la produzione prevalente dei rifiuti speciali su superfici chiaramente delimitate, né che la formazione di rifiuti speciali avvenga “di regola”, cioè come un dato costante e duraturo» (v. pagina n. 6 della sentenza); -«quanto l'ulteriore tema di causa concernente l’immobile di [OSCURATO:PERSONA] 40, la Commissione ritiene dimostrato che ivi non si svolga attività produttiva in senso proprio», aggiungendo che «dalla visura camerale prodotta […] si desume che la società ha sede legale in via Copernico 40 e svolge attività di produzione di filati e di produzione e commercio all'ingrosso di tessuti esercitata nella sede legale, con varie unità locali indicate.

Come già rilevato nella sentenza di primo grado, si osserva che la contribuente non ha dimostrato quale sia la superficie di detto immobile adibita a magazzino e quale ad uffici […]. [OSCURATO:PERSONA] osserva che la superficie da considerare al fine della determinazione della tassa è quella complessivamente occupata e detenuta, e come tale potenzialmente produttivo di rifiuti.

Le norme di legge non appaiono presupporre un frazionamento di distinti superfici ad uso diverso nell'ambito della stessa unità, ne sembrano escludere la possibilità di valutazione unitaria delle attività nell'ambito dell'utenza non domestica, pur in presenza di aree con destinazioni di usi diversi, ma comunque funzionali e strumentali all'attività stessa.

Sicché l'atto normativo regolamentare non pare esorbitare dai limiti della discrezionalità consentita»(v. pagine nn. 6 e 7 della sentenza);

2. con ricorso notificato tramite servizio postale in data 13/16 novembre 2017, [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia, formulando quattro motivi di censura, illustrati con successiva memoria di cui all’art. 380-bis.1. cod. proc. civ.;

3. [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controricorso notificato il 22 dicembre 2017, anch’essa depositando memoria ai sensi dell’art. 380-bis. 1.,cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ., la violazione e/o erronea applicazione degli artt. 12 e 59, comma 1, lett. b), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 82 cod. proc. civ., premettendo che solo all'udienza di trattazione del giudizio di appello la concessionaria si era presentata munita di difensore ed assumendo che la stessa, non essendo un ufficio del Ministero di Finanze, né un ente locale, non poteva costituirsi in giudizio avvalendosi di un proprio funzionario, ma avrebbe dovuto necessariamente dotarsi di un difensore abilitato, ponendo in evidenza che le deroghe al principio generale dell'assistenza tecnica obbligatoria sono eccezionali e, quindi, di stretta interpretazione, ragion per cui, una volta rilevato tale vizio, la Commissione avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di nuovo e rimettere la causa dinanzi al primo giudice;

2. con la seconda censura l’istante ha dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, cod. prov. civ.,la violazione e l’erronea applicazione dell'articolo 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, della Circolare MEF n. 95/E del 22 giugno 1994, nonché dell’art. 14 del regolamento TIA del Comune di Carmignano, oltre che dell’art. 115 cod. proc. civ., contestando la sentenza impugnata «in considerazione del fatto che la ricorrente ha ampiamente adempiuto al proprio onere probatorio: la [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha dato ampia dimostrazione della sussistenza del diritto all'esclusione da imposizione tributarie delle sale di lavorazioni, misuranti mq. 1310,00 […] rispetto alla superficie complessiva dell'immobile di [OSCURATO:PERSONA] 26, mentre la C.T.R. di Firenze ha totalmente disatteso le allegazioni difensive prodotte dalla contribuente»(così a pagina n. 14 del ricorso);

3. con la terza doglianza la società ha denunciato, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, cod. prov. civ.,la violazione ed erronea applicazione dell’art. 21 del Regolamento TIA del Comune di Carmignano, nonchè degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., ponendo in rilievo che «la ricorrenteha ampiamente adempiuto al proprio onere probatorio con riferimento alla peculiare ipotesi dell'invocata (e non applicata) riduzione forfettaria prevista dalla normativa regolamentare del Comune di Carmignano in caso di produzione promiscua di rifiuti ordinari e rifiuti speciali, versando in atti documentazione […] comprovante la produzione dello smaltimento dei rifiuti speciali» (v. pagina n. 16 del ricorso), laddove «la CTR di Firenze ha totalmente ed immotivamente disatteso le allegazioni difensive prodotte dalla contribuente» (v. pagina n. 17 del ricorso);

4. con l’ultima ragione di impugnazione, la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, cod. prov. civ., la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 65 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonchè degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., evidenziando che l'immobile sito alla [OSCURATO:PERSONA] era stato erroneamente ricondotto dalla concessionaria, ai fini tariffari, nella categoria delle «industrie con produzione», la quale prevede l'applicazione di tariffe più gravose, nonostante che il locale risulti incontestabilmente e pacificamente adibito a magazzino, senza che nello stesso venissero svolte attività di carattere produttivo;

4.1. la ricorrente ha, quindi, rappresentato che tale destinazione era stata dimostrata sin dal primo grado di giudizio anche mediante un'asseverazione tecnica, lamentando sul punto che la Commissione regionale si era posta in evidente contrasto con quanto stabilito dall'art. 65 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dall’art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui l'imposta per lo smaltimento dei rifiuti deve essere commisurata anche alla concreta tipologia d'uso cui i locali soggetti ad imposizione sono destinati;

5. le ragioni del contendere meritano la trattazione della causa in pubblica udienza in relazione al profilo coinvolto con il quarto di motivo di impugnazione, che pone un tema inedito, su cui non si registrano precedenti specifici di questa Corte (cfr., sul principio, tra le tante, Cass., Sez.

Vi/T, 26 ottobre 2022, n. 31679);

6. nello specifico, l’art. 18 del regolamento comunale per l’applicazione della TIA prevede, secondo quanto riportato dalla concessionaria, che «la tariffa applicabile per ogni utenza non domestica è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso e sono ubicate in luoghi diversi»;

7. la normativa di riferimento (cfr. Cass., Sez.

T., 5 agosto 2016, n. 16487) è quella di cui all’art. 49 d.lgs. 1997, n. 22, istitutiva della TIA e dell’art. 6 d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ( e tale ultima disposizione prevede che «1.

Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al presente decreto.

2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze».

L'art.238 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani) riafferma, poi, il principio generale in materia, in forza del quale (comma 2) «La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali».

8. in tale contesto normativo (primario e secondario) occorre esaminare la compatibilità della menzionata, chiara, prescrizione del regolamento comunale, fondata sul criterio dell’unicità della tariffa anche in relazione alle diverse destinazioni d’uso delle superfici interessate, con quella primaria, che, in tema di tariffe, fa riferimento alla «tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa» (v. art. 6 cit.);

9. segnatamente, la questione giuridica da risolvere è: a. se la tariffa prevista per le attività produttive possa essere applicata in modo unitario sull’intera superfice dello stabilimento industriale della contribuente e, quindi, anche in relazione a quelle superfici non direttamente ed immeditatamente destinate a tale attività, inragione di un criterio di strumentalità e funzionalità di tali aree rispetto all’attività produttiva, natura quest’ultima che qualifica e caratterizza in modo principale e prevalente l’attività della contribuente (in tal senso, Cass., Sez.

T, 2019, n. 2900, ma in tema di IUC e, dunque, in un diverso contesto normativo – art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147 72, comma 5, e 74, commi 1 e 2, e regolamento comunale che espressamente prevedeva il criterio della prevalenza dell’attività effettivamente svolta -); b. se la tariffa debba, invece, essere applicata in relazione alla categoria di riferimento della singola unità superficiaria (nel caso che occupa l’immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 40) e quindi in ragione della tipologia della specifica attività ivi svolta, prescindendosi dal nesso strumentale e funzionale della stessa rispetto a quella, tipica, svolta della contribuente nelle altre aree occupata, che caratterizzano l’attività da essa esercitata, in tal modo frazionando e parcellizzando la tassazione in base alla puntale categoria di riferimento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27492/2017 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Carmignano –[OSCURATO:PERSONA] (PO), alla [OSCURATO:PERSONA], n. 40, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomine poste in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pistoia (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 69P58 F083 W) e [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Firenze (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 72R59 D612 X), domiciliati, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione. - RICORRENTE – CONTRO A LIA S. P .A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) – incorporante A.S.M. ([OSCURATO:PERSONA]) S.p.A.-, con sede in Firenze, alla [OSCURATO:PERSONA] da Montelupo n. 52, in persona dell’amministratore delegato TIA e legale rappresentante pro tempore , dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomine poste a margine del controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 61E28 G148 L), elettivamente domiciliato in Roma, al [OSCURATO:PERSONA], n. 11, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 1003/35/2017 della Commissione tributaria regionale della Toscana (Firenze), depositata in data 13 aprile 2017; U DITA la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] all’udienza camerale del 4 maggio 2023; [OSCURATO:PERSONA] : 1.oggetto del contendere è la TIA relativa all’anno d’imposta 2012, richiesta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (ora incorporata da [OSCURATO:SOCIETA]., quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei rifiuti del Comune di Carmignano) per l’importo complessivo di 29.792,79 €, con avviso di accertamento n. DID 300 198656301, in relazione a due immobili posseduti dalla contribuente, ubicati in Carmignano – [OSCURATO:PERSONA] – alla [OSCURATO:PERSONA] n. 26 e [OSCURATO:PERSONA] n. 40; 1.1. con l’impugnata sentenza la Commissione regionale della Toscana (Firenze) respingeva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L: contro la pronuncia n. 285/7/2015 della Commissione tributaria provinciale di Prato, sulla base delle seguenti valutazioni: - « […] nel processo tributario l'omissione da parte del giudice adito dell'ordine, alla parte che ne sia priva, di munirsi difensore ai sensi dell'articolo 12 cit. [ndr. del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546] (peraltro dettato in funzione della tutela del privato contro gli atti della P.A.), dia [dà] luogo ad una nullità relativa (non traducendosi in un difetto di rappresentanza processuale e non attenendo alla costituzione del contraddittorio), perciò non rilevabile difficile e che può essere eccepita in sede di gravame soltanto dalla parte lesa del proprio diritto all'adeguata assistenza tecnica (cfr. Cass. Sez. V, 17.1.2014, n. 839). Nella fattispecie peraltro la parte ASM risulta ora munita di difensore tecnico» (così a pagina n. 4 della sentenza); -in relazione all’esclusione della tassazione prevista dall'articolo 62, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, «si osserva che dalla documentazione prodotta dalla contribuente […] si legge che nei locali di [OSCURATO:PERSONA], e segnatamente nelle sale di lavorazione (pari a mq. 1.310) vi sono macchinari automatizzati “predisposti per la lavorazione a ciclo continuo” con intervento umano “sporadico” previsto solo in caso di “improvvisa interruzione del ciclo causata da guasto, rottura del filamento, fine fusata, o dall'interruzione della fornitura di energia elettrica”. Non si tratta dunque di locali nei quali strutturalmente non è prevista la presenza umana, bensì di locali normalmente accessibili nei quali la presenza umana è sporadica in via di fatto in relazione ad evenienze anomale del ciclo produttivo» (così a pagina n. 5 della sentenza); -in ordine alla previsione dell'articolo 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, «non si ravvisa una compiuta dimostrazione dell'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. Non si evince in modo certo la produzione prevalente dei rifiuti speciali su superfici chiaramente delimitate, né che la formazione di rifiuti speciali avvenga “di regola”, cioè come un dato costante e duraturo» (v. pagina n. 6 della sentenza); -«quanto l'ulteriore tema di causa concernente l’immobile di [OSCURATO:PERSONA] 40, la Commissione ritiene dimostrato che ivi non si svolga attività produttiva in senso proprio», aggiungendo che «dalla visura camerale prodotta […] si desume che la società ha sede legale in via Copernico 40 e svolge attività di produzione di filati e di produzione e commercio all'ingrosso di tessuti esercitata nella sede legale, con varie unità locali indicate. Come già rilevato nella sentenza di primo grado, si osserva che la contribuente non ha dimostrato quale sia la superficie di detto immobile adibita a magazzino e quale ad uffici […]. [OSCURATO:PERSONA] osserva che la superficie da considerare al fine della determinazione della tassa è quella complessivamente occupata e detenuta, e come tale potenzialmente produttivo di rifiuti. Le norme di legge non appaiono presupporre un frazionamento di distinti superfici ad uso diverso nell'ambito della stessa unità, ne sembrano escludere la possibilità di valutazione unitaria delle attività nell'ambito dell'utenza non domestica, pur in presenza di aree con destinazioni di usi diversi, ma comunque funzionali e strumentali all'attività stessa. Sicché l'atto normativo regolamentare non pare esorbitare dai limiti della discrezionalità consentita»(v. pagine nn. 6 e 7 della sentenza); 2. con ricorso notificato tramite servizio postale in data 13/16 novembre 2017, [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione avverso la suindicata pronuncia, formulando quattro motivi di censura, illustrati con successiva memoria di cui all’art. 380-bis.1. cod. proc. civ.; 3. [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controricorso notificato il 22 dicembre 2017, anch’essa depositando memoria ai sensi dell’art. 380-bis. 1.,cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con il primo motivo di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. prov. civ., la violazione e/o erronea applicazione degli artt. 12 e 59, comma 1, lett. b), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 82 cod. proc. civ., premettendo che solo all'udienza di trattazione del giudizio di appello la concessionaria si era presentata munita di difensore ed assumendo che la stessa, non essendo un ufficio del Ministero di Finanze, né un ente locale, non poteva costituirsi in giudizio avvalendosi di un proprio funzionario, ma avrebbe dovuto necessariamente dotarsi di un difensore abilitato, ponendo in evidenza che le deroghe al principio generale dell'assistenza tecnica obbligatoria sono eccezionali e, quindi, di stretta interpretazione, ragion per cui, una volta rilevato tale vizio, la Commissione avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di nuovo e rimettere la causa dinanzi al primo giudice; 2. con la seconda censura l’istante ha dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, cod. prov. civ.,la violazione e l’erronea applicazione dell'articolo 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, della Circolare MEF n. 95/E del 22 giugno 1994, nonché dell’art. 14 del regolamento TIA del Comune di Carmignano, oltre che dell’art. 115 cod. proc. civ., contestando la sentenza impugnata «in considerazione del fatto che la ricorrente ha ampiamente adempiuto al proprio onere probatorio: la [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha dato ampia dimostrazione della sussistenza del diritto all'esclusione da imposizione tributarie delle sale di lavorazioni, misuranti mq. 1310,00 […] rispetto alla superficie complessiva dell'immobile di [OSCURATO:PERSONA] 26, mentre la C.T.R. di Firenze ha totalmente disatteso le allegazioni difensive prodotte dalla contribuente»(così a pagina n. 14 del ricorso); 3. con la terza doglianza la società ha denunciato, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, cod. prov. civ.,la violazione ed erronea applicazione dell’art. 21 del Regolamento TIA del Comune di Carmignano, nonchè degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., ponendo in rilievo che «la ricorrenteha ampiamente adempiuto al proprio onere probatorio con riferimento alla peculiare ipotesi dell'invocata (e non applicata) riduzione forfettaria prevista dalla normativa regolamentare del Comune di Carmignano in caso di produzione promiscua di rifiuti ordinari e rifiuti speciali, versando in atti documentazione […] comprovante la produzione dello smaltimento dei rifiuti speciali» (v. pagina n. 16 del ricorso), laddove «la CTR di Firenze ha totalmente ed immotivamente disatteso le allegazioni difensive prodotte dalla contribuente» (v. pagina n. 17 del ricorso); 4. con l’ultima ragione di impugnazione, la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, cod. prov. civ., la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 65 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonchè degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., evidenziando che l'immobile sito alla [OSCURATO:PERSONA] era stato erroneamente ricondotto dalla concessionaria, ai fini tariffari, nella categoria delle «industrie con produzione», la quale prevede l'applicazione di tariffe più gravose, nonostante che il locale risulti incontestabilmente e pacificamente adibito a magazzino, senza che nello stesso venissero svolte attività di carattere produttivo; 4.1. la ricorrente ha, quindi, rappresentato che tale destinazione era stata dimostrata sin dal primo grado di giudizio anche mediante un'asseverazione tecnica, lamentando sul punto che la Commissione regionale si era posta in evidente contrasto con quanto stabilito dall'art. 65 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dall’art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui l'imposta per lo smaltimento dei rifiuti deve essere commisurata anche alla concreta tipologia d'uso cui i locali soggetti ad imposizione sono destinati; 5. le ragioni del contendere meritano la trattazione della causa in pubblica udienza in relazione al profilo coinvolto con il quarto di motivo di impugnazione, che pone un tema inedito, su cui non si registrano precedenti specifici di questa Corte (cfr., sul principio, tra le tante, Cass., Sez. Vi/T, 26 ottobre 2022, n. 31679); 6. nello specifico, l’art. 18 del regolamento comunale per l’applicazione della TIA prevede, secondo quanto riportato dalla concessionaria, che «la tariffa applicabile per ogni utenza non domestica è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso e sono ubicate in luoghi diversi»; 7. la normativa di riferimento (cfr. Cass., Sez. T., 5 agosto 2016, n. 16487) è quella di cui all’art. 49 d.lgs. 1997, n. 22, istitutiva della TIA e dell’art. 6 d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ( e tale ultima disposizione prevede che «1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al presente decreto. 2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze». L'art.238 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani) riafferma, poi, il principio generale in materia, in forza del quale (comma 2) «La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali». 8. in tale contesto normativo (primario e secondario) occorre esaminare la compatibilità della menzionata, chiara, prescrizione del regolamento comunale, fondata sul criterio dell’unicità della tariffa anche in relazione alle diverse destinazioni d’uso delle superfici interessate, con quella primaria, che, in tema di tariffe, fa riferimento alla «tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa» (v. art. 6 cit.); 9. segnatamente, la questione giuridica da risolvere è: a. se la tariffa prevista per le attività produttive possa essere applicata in modo unitario sull’intera superfice dello stabilimento industriale della contribuente e, quindi, anche in relazione a quelle superfici non direttamente ed immeditatamente destinate a tale attività, inragione di un criterio di strumentalità e funzionalità di tali aree rispetto all’attività produttiva, natura quest’ultima che qualifica e caratterizza in modo principale e prevalente l’attività della contribuente (in tal senso, Cass., Sez. T, 2019, n. 2900, ma in tema di IUC e, dunque, in un diverso contesto normativo – art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147 72, comma 5, e 74, commi 1 e 2, e regolamento comunale che espressamente prevedeva il criterio della prevalenza dell’attività effettivamente svolta -); b. se la tariffa debba, invece, essere applicata in relazione alla categoria di riferimento della singola unità superficiaria (nel caso che occupa l’immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 40) e quindi in ragione della tipologia della specifica attività ivi svolta, prescindendosi dal nesso strumentale e funzionale della stessa rispetto a quella, tipica, svolta della contribuente nelle altre aree occupata, che caratterizzano l’attività da essa esercitata, in tal modo frazionando e parcellizzando la tassazione in base alla puntale categoria di riferimento
Sentenza Cassazione n. 13262/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris