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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 08390/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14495/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nelli, con domicilio eletto in Roma, viale G. Sirtori, n. 56; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratrice speciale della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via C. Corvi- sieri, n. 9, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 214/20 depositata il 14 febbraio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che con decreto ingiuntivo n. 425 del 12 dicembre 2008, emesso su ricorso della BCC [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in qualità di procuratrice speciale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., cessionaria dei crediti della Banca dei [OSCURATO:PERSONA] di Calabria, il Tribunale di Castrovillari intimò alla [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di debi- trice principale, ed [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di fi- deiussori, il pagamento della somma di Euro 410.271,06, dovuta a titolo di saldo debitore di un conto corrente intrattenuto dalla società con la Banca cedente; che avverso il decreto ingiuntivo proposero opposizione i debitori, dedu- cendo l'illegittima applicazione d'interessi anatocistici, la nullità delle fideius- sioni per omessa indicazione dell'importo massimo garantito e l'indebita ri- scossione di un assegno rilasciato in garanzia, e chiedendo la condanna della Banca al risarcimento dei danni; che nel giudizio spiegò intervento la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in qualità di procuratrice della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nuova procuratrice della [OSCURATO:PERSONA]; che l'opposizione fu accolta con sentenza del 16 novembre 2012, con cui il Tribunale revocò il decreto ingiuntivo, condannò la Futur al pagamento della somma di Euro 356.515,34, oltre interessi legali dal 31 dicembre 2005, con- dannò i fideiussori al pagamento della medesima somma, nei limiti dell'im- porto di Euro 450.000,00, e rigettò la domanda di risarcimento dei danni pro- posta dagli opponenti; che l'impugnazione proposta dai debitori nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), in qua- lità di procuratrice della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA]- ment), a sua volta mandataria della [OSCURATO:PERSONA], è stata rigettata dalla Corte d'appello di Catanzaro con sentenza del 14 febbraio 2020; che avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la Futur e [OSCURATO:PERSONA], per tre motivi, illustrati anche con memoria; che ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria, la [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di procuratrice speciale della [OSCURATO:PERSONA].Considerato che con il primo motivo d'impugnazione i ricorrenti denun- ciano la nullità della sentenza impugnata e di quella di primo grado per vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ., osservando che, nel ritenere inammissibile, in quanto nuova, la prospettazione dell'abu- sivo riempimento delle fideiussioni rilasciate a garanzia del contratto di conto corrente, la Corte d'appello non ha considerato che le stesse, mai prodotte dalla Banca, erano state già contestate in primo grado, attraverso l'afferma- zione dell'avvenuto rilascio di fideiussioni soltanto a garanzia di un mutuo, con la precisazione che, ove fossero esistite, le altre fideiussioni sarebbero state formate mediante l'abusivo riempimento di fogli firmati in bianco; che, indipendentemente dalla contestuale impugnazione della sentenza di primo grado, non consentita in questa sede, essendo rimasta la stessa assorbita da quella di appello, e dall'indicazione in rubrica di riferimenti nor- mativi non pertinenti al vizio dedotto, il motivo è inammissibile, risolvendosi nella mera contestazione della novità della questione sollevata con il secondo motivo di appello, accompagnata da una generica descrizione della vicenda processuale, per la cui valutazione sarebbe risultata invece necessaria la tra- scrizione dell'atto di citazione in primo grado, quanto meno nella parte con- cernente l'allegazione dell'inesistenza o della nullità delle fideiussioni; che la natura del vizio lamentato, configurabile come error in procedendo, nel cui accertamento il Giudice di legittimità è chiamato ad operare come giudice anche del fatto, procedendo all'esame diretto degli atti di causa, non dispensa infatti la parte dall'osservanza del principio di specificità dell'impu- gnazione, in conformità del quale essa è tenuta a corredare le proprie censure con l'indicazione di tutti gli elementi individuanti e caratterizzanti del fatto processuale di cui chiede il riesame, riportando nel ricorso tutte le precisazioni ed i riferimenti necessari per individuare la dedotta violazione (cfr. Cass., Sez.

I, 2/02/2017, n. 2771; 13/05/2016, n. 9888; Cass., Sez.

V, 23/01/2004, n. 1170); che con il secondo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza impugnata e di quella di primo grado per violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., rilevando che, nel rigettare la domanda di risarcimento dei danni, la Corte d'appello ha ritenuto che l'assegno prodotto in giudizio fosse stato sot- toscritto in proprio da [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che lo stesso re- cava il timbro della società, unica titolare dei conti correnti intrattenuti con la Banca; che, indipendentemente anche in tal caso dalla contestuale impugnazione della sentenza di primo grado, il motivo è inammissibile, in quanto, riferen- dosi al merito della questione riguardante la sottoscrizione dell'assegno, non attinge la ratio decidendi della statuizione impugnata, la quale si è espressa soltanto ad abundantiam in ordine alla fondatezza delle censure sollevate con il terzo motivo di appello, avendone rilevato in via pregiudiziale l'inammissi- bilità, in quanto non recanti una critica specifica alla motivazione della sen- tenza di primo grado, ed avendo ritenuto per altro verso rinunciata la do- manda di risarcimento dei danni cagionati dal protesto dell'assegno, in quanto non riproposta nelle conclusioni dell'atto di appello; che ove il giudice, come nella specie, dopo aver dichiarato inammissibile una domanda o un capo di essa o un singolo motivo di gravame, in tal modo spogliandosi della potestas judicandi in ordine alla relativa questione, abbia proceduto ugualmente all'esame della stessa nel merito, le argomentazioni svolte al riguardo devono ritenersi estranee alla ratio della statuizione impu- gnata, e quindi concretamente prive di effetti giuridici, con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, es- sendo invece tenuta a censurare la dichiarazione d'inammissibilità, che costi- tuisce la vera ragione della decisione (cfr. Cass., Sez.

Un., 1/02/2021, n. 2155; Cass., Sez.

I, 16/06/2020, n. 11675; Cass., Sez.

VI, 19/12/2017, n. 30393); che con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza impugnata e di quella di primo grado per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1175, 1283, 1375 e 2697 cod. civ. ed all'art. 120 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385, sostenendo che la Corte d'appello non si è in alcun modo soffermata sulle conclusioni rese dal c.t.u. nominato in primo grado, il quale aveva accertato la diversa periodicità della capitalizza- zione degl'interessi a debito ed a credito, che costituiva il presupposto della domanda di risarcimento dei danni, né sulla documentazione prodotta, in cui non era compreso il foglio asseritamente recante le condizioni economiche sottoscritte dalla correntista; che, ad avviso della ricorrente, nonostante la ricostruzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte del giudizio di primo grado, il Giudice d'appello si è limitato a ribadire quanto affermato dalla sentenza di primo grado, emessa a seguito dello smarrimento dei fascicoli, avendo omesso di esami- nare la documentazione prodotta, da cui emergevano a) l'inesistenza delle fideiussioni o la formazione delle stesse mediante l'abusivo riempimento di fogli firmati in bianco, b) l'incertezza della relativa data, risalente peraltro al periodo successivo alla richiesta di rientro dagli affidamenti concessi, c) la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte delle Banca, che aveva agito nella consapevolezza dello stato d'insolvenza della debitrice prin- cipale, d) la nullità delle fideiussioni, rilasciate su moduli conformi alle condi- zioni generali predisposte dall'ABI in contrasto con l'art. 2 della legge 10 ot- tobre 1990, n. 287, e) l'applicazione da parte della Banca d'interessi anatoci- stici ed usurari, commissioni di massimo scoperto, valute fittizie e spese for- fettarie, f) la diversa periodicità della capitalizzazione degl'interessi a debito ed a credito; che, ancora una volta indipendentemente dalla contestuale impugnazione della sentenza di primo grado, il motivo è inammissibile, avendo ad oggetto questioni in parte precluse dalla dichiarazione d'inammissibilità dei relativi motivi di appello, non validamente censurata dai ricorrenti, ed esaminate nel merito soltanto ad abundantiam dal Giudice di secondo grado, in parte non trattate da quest'ultimo, e quindi non suscettibili di ulteriore approfondimento da parte di questa Corte, in quanto implicanti indagini di fatto in ordine alla validità delle fideiussioni, all'applicazione delle condizioni contrattuali ed al comportamento tenuto dalla Banca nell'esecuzione del contratto, e non ac- compagnate dall'individuazione della fase e dell'atto del giudizio di merito in cui le stesse sono state sollevate; che ove, come nella specie, una questione giuridica implicante un accer- tamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità è infatti tenuto non solo ad allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, ad indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, in modo tale da consentire a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asser- zione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (cfr. Cass., Sez.

VI, 13/12/2019, n. 32804; Cass., Sez.

II, 24/01/2019, n. 2038; 9/08/2018, n. 20694); che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14495/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nelli, con domicilio eletto in Roma, viale G. Sirtori, n. 56; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di procuratrice speciale della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via C. Corvi- sieri, n. 9, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 214/20 depositata il 14 febbraio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che con decreto ingiuntivo n. 425 del 12 dicembre 2008, emesso su ricorso della BCC [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in qualità di procuratrice speciale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., cessionaria dei crediti della Banca dei [OSCURATO:PERSONA] di Calabria, il Tribunale di Castrovillari intimò alla [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di debi- trice principale, ed [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di fi- deiussori, il pagamento della somma di Euro 410.271,06, dovuta a titolo di saldo debitore di un conto corrente intrattenuto dalla società con la Banca cedente; che avverso il decreto ingiuntivo proposero opposizione i debitori, dedu- cendo l'illegittima applicazione d'interessi anatocistici, la nullità delle fideius- sioni per omessa indicazione dell'importo massimo garantito e l'indebita ri- scossione di un assegno rilasciato in garanzia, e chiedendo la condanna della Banca al risarcimento dei danni; che nel giudizio spiegò intervento la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in qualità di procuratrice della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nuova procuratrice della [OSCURATO:PERSONA]; che l'opposizione fu accolta con sentenza del 16 novembre 2012, con cui il Tribunale revocò il decreto ingiuntivo, condannò la Futur al pagamento della somma di Euro 356.515,34, oltre interessi legali dal 31 dicembre 2005, con- dannò i fideiussori al pagamento della medesima somma, nei limiti dell'im- porto di Euro 450.000,00, e rigettò la domanda di risarcimento dei danni pro- posta dagli opponenti; che l'impugnazione proposta dai debitori nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), in qua- lità di procuratrice della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA]- ment), a sua volta mandataria della [OSCURATO:PERSONA], è stata rigettata dalla Corte d'appello di Catanzaro con sentenza del 14 febbraio 2020; che avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la Futur e [OSCURATO:PERSONA], per tre motivi, illustrati anche con memoria; che ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria, la [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di procuratrice speciale della [OSCURATO:PERSONA].Considerato che con il primo motivo d'impugnazione i ricorrenti denun- ciano la nullità della sentenza impugnata e di quella di primo grado per vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ., osservando che, nel ritenere inammissibile, in quanto nuova, la prospettazione dell'abu- sivo riempimento delle fideiussioni rilasciate a garanzia del contratto di conto corrente, la Corte d'appello non ha considerato che le stesse, mai prodotte dalla Banca, erano state già contestate in primo grado, attraverso l'afferma- zione dell'avvenuto rilascio di fideiussioni soltanto a garanzia di un mutuo, con la precisazione che, ove fossero esistite, le altre fideiussioni sarebbero state formate mediante l'abusivo riempimento di fogli firmati in bianco; che, indipendentemente dalla contestuale impugnazione della sentenza di primo grado, non consentita in questa sede, essendo rimasta la stessa assorbita da quella di appello, e dall'indicazione in rubrica di riferimenti nor- mativi non pertinenti al vizio dedotto, il motivo è inammissibile, risolvendosi nella mera contestazione della novità della questione sollevata con il secondo motivo di appello, accompagnata da una generica descrizione della vicenda processuale, per la cui valutazione sarebbe risultata invece necessaria la tra- scrizione dell'atto di citazione in primo grado, quanto meno nella parte con- cernente l'allegazione dell'inesistenza o della nullità delle fideiussioni; che la natura del vizio lamentato, configurabile come error in procedendo, nel cui accertamento il Giudice di legittimità è chiamato ad operare come giudice anche del fatto, procedendo all'esame diretto degli atti di causa, non dispensa infatti la parte dall'osservanza del principio di specificità dell'impu- gnazione, in conformità del quale essa è tenuta a corredare le proprie censure con l'indicazione di tutti gli elementi individuanti e caratterizzanti del fatto processuale di cui chiede il riesame, riportando nel ricorso tutte le precisazioni ed i riferimenti necessari per individuare la dedotta violazione (cfr. Cass., Sez. I, 2/02/2017, n. 2771; 13/05/2016, n. 9888; Cass., Sez. V, 23/01/2004, n. 1170); che con il secondo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza impugnata e di quella di primo grado per violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., rilevando che, nel rigettare la domanda di risarcimento dei danni, la Corte d'appello ha ritenuto che l'assegno prodotto in giudizio fosse stato sot- toscritto in proprio da [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che lo stesso re- cava il timbro della società, unica titolare dei conti correnti intrattenuti con la Banca; che, indipendentemente anche in tal caso dalla contestuale impugnazione della sentenza di primo grado, il motivo è inammissibile, in quanto, riferen- dosi al merito della questione riguardante la sottoscrizione dell'assegno, non attinge la ratio decidendi della statuizione impugnata, la quale si è espressa soltanto ad abundantiam in ordine alla fondatezza delle censure sollevate con il terzo motivo di appello, avendone rilevato in via pregiudiziale l'inammissi- bilità, in quanto non recanti una critica specifica alla motivazione della sen- tenza di primo grado, ed avendo ritenuto per altro verso rinunciata la do- manda di risarcimento dei danni cagionati dal protesto dell'assegno, in quanto non riproposta nelle conclusioni dell'atto di appello; che ove il giudice, come nella specie, dopo aver dichiarato inammissibile una domanda o un capo di essa o un singolo motivo di gravame, in tal modo spogliandosi della potestas judicandi in ordine alla relativa questione, abbia proceduto ugualmente all'esame della stessa nel merito, le argomentazioni svolte al riguardo devono ritenersi estranee alla ratio della statuizione impu- gnata, e quindi concretamente prive di effetti giuridici, con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, es- sendo invece tenuta a censurare la dichiarazione d'inammissibilità, che costi- tuisce la vera ragione della decisione (cfr. Cass., Sez. Un., 1/02/2021, n. 2155; Cass., Sez. I, 16/06/2020, n. 11675; Cass., Sez. VI, 19/12/2017, n. 30393); che con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza impugnata e di quella di primo grado per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1175, 1283, 1375 e 2697 cod. civ. ed all'art. 120 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385, sostenendo che la Corte d'appello non si è in alcun modo soffermata sulle conclusioni rese dal c.t.u. nominato in primo grado, il quale aveva accertato la diversa periodicità della capitalizza- zione degl'interessi a debito ed a credito, che costituiva il presupposto della domanda di risarcimento dei danni, né sulla documentazione prodotta, in cui non era compreso il foglio asseritamente recante le condizioni economiche sottoscritte dalla correntista; che, ad avviso della ricorrente, nonostante la ricostruzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte del giudizio di primo grado, il Giudice d'appello si è limitato a ribadire quanto affermato dalla sentenza di primo grado, emessa a seguito dello smarrimento dei fascicoli, avendo omesso di esami- nare la documentazione prodotta, da cui emergevano a) l'inesistenza delle fideiussioni o la formazione delle stesse mediante l'abusivo riempimento di fogli firmati in bianco, b) l'incertezza della relativa data, risalente peraltro al periodo successivo alla richiesta di rientro dagli affidamenti concessi, c) la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte delle Banca, che aveva agito nella consapevolezza dello stato d'insolvenza della debitrice prin- cipale, d) la nullità delle fideiussioni, rilasciate su moduli conformi alle condi- zioni generali predisposte dall'ABI in contrasto con l'art. 2 della legge 10 ot- tobre 1990, n. 287, e) l'applicazione da parte della Banca d'interessi anatoci- stici ed usurari, commissioni di massimo scoperto, valute fittizie e spese for- fettarie, f) la diversa periodicità della capitalizzazione degl'interessi a debito ed a credito; che, ancora una volta indipendentemente dalla contestuale impugnazione della sentenza di primo grado, il motivo è inammissibile, avendo ad oggetto questioni in parte precluse dalla dichiarazione d'inammissibilità dei relativi motivi di appello, non validamente censurata dai ricorrenti, ed esaminate nel merito soltanto ad abundantiam dal Giudice di secondo grado, in parte non trattate da quest'ultimo, e quindi non suscettibili di ulteriore approfondimento da parte di questa Corte, in quanto implicanti indagini di fatto in ordine alla validità delle fideiussioni, all'applicazione delle condizioni contrattuali ed al comportamento tenuto dalla Banca nell'esecuzione del contratto, e non ac- compagnate dall'individuazione della fase e dell'atto del giudizio di merito in cui le stesse sono state sollevate; che ove, come nella specie, una questione giuridica implicante un accer- tamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità è infatti tenuto non solo ad allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, ad indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, in modo tale da consentire a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asser- zione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (cfr. Cass., Sez. VI, 13/12/2019, n. 32804; Cass., Sez. II, 24/01/2019, n. 2038; 9/08/2018, n. 20694); che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p
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