CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 07643/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26857/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 84, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente/c.ricorrente al ric.incidentale– contro I.N.P.S., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29 presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono –controricorrente/ric.incidentale- avverso la sentenza n. 981/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso la sentenza del Tribunale che ne aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno, quantificato in € 100.000,00, per non avere l’INPS stipulato il contratto di compravendita d’un immobile. 2. La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconobbe la responsabilità precontrattuale dell’INPS, in quanto la mancata stipula del contratto di compravendita, allorché l’appellante era risultato aggiudicatario dell’immobile, [integrava] la responsabilità precontrattuale della parte appellata, la quale, prima di immettere l’immobile sul mercato, avrebbe comunque dovuto accertarsi della non rischiosa alienabilità dello stesso . In ragione di ciò condannò l’INPS a risarcire il danno, identificato nell’interesse negativo della controparte, liquidando un risarcimento di € 2.300,00. 3. Avverso la statuizione d’appello [OSCURATO:PERSONA] ricorre sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l’INPS, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale, fondato su un motivo 4. Conviene, per ragioni di logica pregiudizialità, esaminare il ricorso incidentale. L’INPS denuncia violazione dell’art. 1337 cod. civ., in relazione all’art. 132, comma co. 2, cod. proc. civ. Con la scarna giustificazione sopra riportata, assume il ricorrente, la Corte d’appello non aveva reso comprensibile la ragione per la quale aveva riconosciuto la responsabilità precontrattuale dell’ente, in violazione dell’art. 1337 cod. civ., il quale esclude una tale responsabilità in presenza di buona fede intesa in senso oggettivo. In particolare, la sentenza d’appello non aveva spiegato i motivi del suo dissenso rispetto alla motivazione del Tribunale, la quale aveva escluso condotta di mala fede in capo all’ente, in quanto al momento del bando d’asta il procedimento di accertamento di proprietà in questione non era stato ancora introdotto dal condominio . Inoltre, era stato evidenziato che il Lilla aveva accettato tutte le condizioni dl “Disciplinare d’Asta”, il quale prevedeva che La [OSCURATO:SOCIETA] e l’[OSCURATO:PERSONA] si riservano, comunque, in ogni momento della procedura, e fino alla stipula del contratto – per motivate ragioni – la facoltà di sospendere e/o non dare ulteriore corso agli atti della procedura d’Asta e all’aggiudicazione, senza che gli offerenti o gli aggiudicatari possano avanzare alcuna pretesa nei loro confronti . 4. 1. Il motivo è fondato. Sul punto evidenziato la Corte locale ha reso solo una parvenza di motivazione, che ben si può qualificare, pertanto, apparente, restando inconoscibili le ragioni del dissenso rispetto alla motivazione di primo grado, a causa della sua impenetrabilità e astratta insondabilità, sorretta da un costrutto del tutto inconoscibile per sinteticità e irriducibile astrattezza. La decisione, per vero, come si è visto, addebita all’INPS di non essersi assicurata, prima dell’immissione sul mercato, della non rischiosa alienabilità : al di là del significato astratto delle parole non è dato comprendere in che sia consistita in concreto la condotta addebitata e, in particolar modo, il “rischio” obliterato. Senza contare del mancato confronto con le condizioni di cui al disciplinare d’asta sopra riportato. La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente. Apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016). A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto. Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). Alla luce dei richiamati principi la sentenza della Corte di Roma deve essere cassata, poiché sorretta da un costrutto motivazionale di pura ed evidente apparenza, attraverso il quale il giudice si è illegittimamente sottratto al dovere di spiegare le ragioni della propria decisione, la quale s’impone e giustifica proprio attraverso la piena visibilità del percorso argomentativo, che non può ridursi al nudo atto di libera manifestazione del volere, avendo il giudice il dovere di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, non essendo bastevole una sommaria evocazione, priva di un'approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (in tal senso, da ultimo, Cass. nn. 9105/2017, 20921/2019, 13248/2020). Nel caso al vaglio risulta d’evidenza paradigmatica, come si è spiegato, l’insondabilità del percorso logico sposato in relazione all’ art. 1337 cod. civ. e, soprattutto, le concrete e reali ragioni del dissenso rispetto all’opposta decisione di primo grado. In definitiva, resta ignoto il percorso argomentativo seguito dal giudice e cripticamente apodittica la decisione. Di talché si versa nell’ipotesi del modello di decisione apriori, nel quale assume rilievo l’atto del puro volere del giudice, privo del costrutto giustificativo, in totale difformità del modello imposto dall’art. 111 Cost. 5. Accolto il ricorso incidentale i due motivi del ricorso principale restano assorbiti. Con essi, invero, il ricorrente, denunciando l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione agli artt. 115 cod. proc. civ. e 2056 cod. civ. e lamentandosi del riparto delle spese, introduce critiche subordinate all’accertamento dell’an della pretesa. 6. Cassata con rinviola sentenza, per quanto sopra esposto, il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito quello principale, cassa la sentenza impugnata in relazione all’accolto ricorso e rinvia alla Corte d’ap