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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 gennaio 2025

Cassazione n. 10426/2025

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA].NOUREDDINE nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati nel procedimento in oggetto per violazioni degli artt.74, 73 d.P.R.309/1990, ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Padova in data 27/09/2024, con la quale il giudice a quo ha rigettato l'istanza con cui i difensori degli imputati ne avevano eccepito l'incompatibilità, disponendo di procedersi oltre. 2.1.1 ricorrenti, con unico comune motivo di ricorso, lamentano violazione dell'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., e violazione dei principi di imparzialità e terzietà del giudice, evidenziando di aver, in data 09/05/2024, in sede di udienza preliminare, avanzato istanze di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione al solo capo 2 di imputazione, inerente la violazione dell'art. 73 d.P.R.309/1990, ragione per la quale il pubblico ministero procedente non aveva prestato il proprio consenso.

Rappresentano altresì che, a seguito del rinvio a giudizio, in sede di questioni preliminari, in data 12/09/2024, i difensori aveva riproposto le istanze di applicazione della pena innanzi al Tribunale il quale, al fine di valutare le proposte e di verificare l'eventuale insussistenza del reato associativo di cui al capo 1, aveva disposto l'acquisizione dell'intero fascicolo del pubblico ministero.

In data 27/09/2024 il Tribunale scioglieva la riserva e, acquisito il parere contrario del PM, disponeva procedersi oltre, non risultando evidente ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'insussistenza del reato di cui all'art. 74 d.P,R.309/1990, e pertanto rigettando la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.

Tanto premesso, i ricorrenti rilevano una causa di incompatibilità, con conseguente violazione dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. posto che il giudice, al fine di sciogliere la riserva e decidere sulla richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., ha acquisito l'intero fascicolo del PM e, conseguentemente, avuto conoscenza degli atti di indagine ed espresso una valutazione di merito, avendo escluso l'esistenza delle condizioni legittimanti il proscioglimento dal reato associativo ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Affermano quindi l'incompatibilità del giudice del dibattimento che, avendo avuto visione degli atti di indagine, abbia vagliato una richiesta di pena concordata ed espresso una valutazione di merito. [OSCURATO:PERSONA] 1.0ccorre innanzitutto evidenziare che il provvedimento non è impugnabile.

L'ordinanza in esame avrebbe dovuto, infatti, essere impugnata, a norma dell'art. 586 cod. proc. pen., congiuntamente alla sentenza.

I ricorrenti, viceversa, hanno impugnato un'ordinanza endoprocessuale, emessa nel corso del dibattimento, con cui i giudice a quo ha escluso la richiesta di rilevare una causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen., onde il ricorso è inammissibile.

2. I ricorsi devono, dunque, essere dichiarati inammissibili.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso all'udienza del 23 gennaio 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA].NOUREDDINE nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati nel procedimento in oggetto per violazioni degli artt.74, 73 d.P.R.309/1990, ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Padova in data 27/09/2024, con la quale il giudice a quo ha rigettato l'istanza con cui i difensori degli imputati ne avevano eccepito l'incompatibilità, disponendo di procedersi oltre. 2.1.1 ricorrenti, con unico comune motivo di ricorso, lamentano violazione dell'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., e violazione dei principi di imparzialità e terzietà del giudice, evidenziando di aver, in data 09/05/2024, in sede di udienza preliminare, avanzato istanze di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione al solo capo 2 di imputazione, inerente la violazione dell'art. 73 d.P.R.309/1990, ragione per la quale il pubblico ministero procedente non aveva prestato il proprio consenso. Rappresentano altresì che, a seguito del rinvio a giudizio, in sede di questioni preliminari, in data 12/09/2024, i difensori aveva riproposto le istanze di applicazione della pena innanzi al Tribunale il quale, al fine di valutare le proposte e di verificare l'eventuale insussistenza del reato associativo di cui al capo 1, aveva disposto l'acquisizione dell'intero fascicolo del pubblico ministero. In data 27/09/2024 il Tribunale scioglieva la riserva e, acquisito il parere contrario del PM, disponeva procedersi oltre, non risultando evidente ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'insussistenza del reato di cui all'art. 74 d.P,R.309/1990, e pertanto rigettando la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. Tanto premesso, i ricorrenti rilevano una causa di incompatibilità, con conseguente violazione dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. posto che il giudice, al fine di sciogliere la riserva e decidere sulla richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., ha acquisito l'intero fascicolo del PM e, conseguentemente, avuto conoscenza degli atti di indagine ed espresso una valutazione di merito, avendo escluso l'esistenza delle condizioni legittimanti il proscioglimento dal reato associativo ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Affermano quindi l'incompatibilità del giudice del dibattimento che, avendo avuto visione degli atti di indagine, abbia vagliato una richiesta di pena concordata ed espresso una valutazione di merito. [OSCURATO:PERSONA] 1.0ccorre innanzitutto evidenziare che il provvedimento non è impugnabile. L'ordinanza in esame avrebbe dovuto, infatti, essere impugnata, a norma dell'art. 586 cod. proc. pen., congiuntamente alla sentenza. I ricorrenti, viceversa, hanno impugnato un'ordinanza endoprocessuale, emessa nel corso del dibattimento, con cui i giudice a quo ha escluso la richiesta di rilevare una causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen., onde il ricorso è inammissibile. 2. I ricorsi devono, dunque, essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso all'udienza del 23 gennaio 2025
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