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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024

Cassazione n. 00384/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ribaditi nella memoria - tardiva-, con i quali si contesta la mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 e 6 cod. pen. e la mancata sostituzione della pena detentiva, sono inammissibili perché meramente reiterativi di censure già esaminate e disattese con congrua e corretta motivazione; considerato, infatti, che la particolare tenuità del fatto è stata esclusa sia per le modalità del fatto, violente e ripetute, dirette sia nei confronti di cose che dei pubblici ufficiali intervenuti, sia per precedente condanna per fatti analoghi, ritenuta indice di abitualità, ostativa al riconoscimento della minima offensività del fatto; ritenuto che anche per le attenuanti è stata resa corretta motivazione, rilevando il valore non insignificante dei beni danneggiati e la circostanza che la riparazione del danno non fosse avvenuta per intero prima dell'inizio del giudizio, quindi, prima dell'apertura del dibattimento, come previsto dalla norma; rilevato che anche il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva è giustificato dalla prognosi negativa formulata, fondata sia sulle modalità del fatto e l'intensità del dolo espressa, sia sulla personalità dell'imputata, inaffidabile quanto al rispetto delle prescrizioni imposte; considerato infatti, che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031; Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Diagne, Rv. 285295); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al 5agamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a mende.

Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere stensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ribaditi nella memoria - tardiva-, con i quali si contesta la mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 e 6 cod. pen. e la mancata sostituzione della pena detentiva, sono inammissibili perché meramente reiterativi di censure già esaminate e disattese con congrua e corretta motivazione; considerato, infatti, che la particolare tenuità del fatto è stata esclusa sia per le modalità del fatto, violente e ripetute, dirette sia nei confronti di cose che dei pubblici ufficiali intervenuti, sia per precedente condanna per fatti analoghi, ritenuta indice di abitualità, ostativa al riconoscimento della minima offensività del fatto; ritenuto che anche per le attenuanti è stata resa corretta motivazione, rilevando il valore non insignificante dei beni danneggiati e la circostanza che la riparazione del danno non fosse avvenuta per intero prima dell'inizio del giudizio, quindi, prima dell'apertura del dibattimento, come previsto dalla norma; rilevato che anche il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva è giustificato dalla prognosi negativa formulata, fondata sia sulle modalità del fatto e l'intensità del dolo espressa, sia sulla personalità dell'imputata, inaffidabile quanto al rispetto delle prescrizioni imposte; considerato infatti, che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031; Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, Diagne, Rv. 285295); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al 5agamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a mende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere stensore Il
Sentenza Cassazione n. 00384/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris