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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 42482/2024

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ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto l'entità della somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni a favore della parte civile; per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto aggravato di acqua potabile, mediante raccordo diretto tra la rete idrica e l'impianto relativo all'utenza già in uso a società amministrata dal prevenuto (fatti commessi in Venezia dal 12.2.2016 al 23.5.2016)

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.

I) Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità o decadenza, con riferimento all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato l'istanza di rinvio dell'udienza proposta via PEC dall'imputato, in cui si faceva presente che costui era impossibilitato a comparire.

II) Vizio di motivazione sul tema dell'attendibilità della persona offesa e sulla quantificazione della pena irrogata.

Si sostiene che la sentenza si fondi su una illegittima presunzione di attendibilità della persona offesa, omettendo di confrontarsi con le argomentazioni difensive e con gli elementi acquisiti in sede di istruttoria.

Si censurano anche i criteri adottati per la quantificazione della pena.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. È stata depositata memoria scritta dalla difesa della parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

2. Il primo motivo non considera che la sentenza impugnata ha legittimamente ritenuto la tardività dell'istanza di rinvio proposta dalla difesa, in quanto pervenuta in cancelleria la mattina stessa del giorno d'udienza, con appena un'ora di anticipo rispetto a questa.

In ogni caso, trattandosi di istanza avanzata via PEC, è appena il caso di rilevare che la Corte regolatrice ha già avuto modo di osservare che le parti private non possono effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, in quanto non prevista quale forma legale di comunicazione e non vertendosi in ipotesi ricadente nell'alveo della disciplina emergenziale da Covid-19 (Sez. 2, n. 15687 del 01/04/2021, non mass.; Sez. 5, n. 48911 del 01/10/2018 Rv. 274160 - 01, in fattispecie relativa ad istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata a mezzo PEC dall'imputata poiché detenuta agli arresti domiciliari; Sez. 6, n. 2951 del 25/9/2019 - dep. 2020, Rv. 278127 - 01; Sez. 1, n. 26877 del 20/03/2019, Rv. 276915 - 01; Sez. 2, n. 31314 del 16/5/2017, Rv. 270702 - 01;).

3. Il secondo motivo è inammissibile nella parte in cui articola censure sul tema dell'attendibilità della persona offesa dal reato.

Si deve qui ribadire che tale tema, ricompreso nella più ampia problematica della valutazione della prova testimoniale, costituisce una questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit" ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609 - 01; Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020 - dep. 2021, Rv. 281385 - 01).

Si tratta di evenienze in nessun modo ricorrenti nel caso in disamina, in cui è stato motivatamente accertato, sulla base di una non illogica valutazione delle risultanze probatorie, che il contratto di fornitura con la persona offesa fosse stato firmato personalmente dal prevenuto e che questi fosse l'unica persona, al di là dell'incarico formale poi dismesso, a mantenere la diretta gestione dei rapporti della società.

4. Quanto alla censura in ordine al trattamento sanzionatorio, si osserva che la motivazione dei giudici di merito appare congrua e adeguata rispetto alla pena irrogata, contenuta nel minimo edittale.

È noto, infatti, che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 - 01).5.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il ricorrente va inoltre condannato a rifondere alla parte civile costituita [OSCURATO:SOCIETA]. le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. in questo giudizio di legittimità che liquida in euro tremila, oltre accessori come per legge.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto l'entità della somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni a favore della parte civile; per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto aggravato di acqua potabile, mediante raccordo diretto tra la rete idrica e l'impianto relativo all'utenza già in uso a società amministrata dal prevenuto (fatti commessi in Venezia dal 12.2.2016 al 23.5.2016) 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità o decadenza, con riferimento all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato l'istanza di rinvio dell'udienza proposta via PEC dall'imputato, in cui si faceva presente che costui era impossibilitato a comparire. II) Vizio di motivazione sul tema dell'attendibilità della persona offesa e sulla quantificazione della pena irrogata. Si sostiene che la sentenza si fondi su una illegittima presunzione di attendibilità della persona offesa, omettendo di confrontarsi con le argomentazioni difensive e con gli elementi acquisiti in sede di istruttoria. Si censurano anche i criteri adottati per la quantificazione della pena. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. È stata depositata memoria scritta dalla difesa della parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. Il primo motivo non considera che la sentenza impugnata ha legittimamente ritenuto la tardività dell'istanza di rinvio proposta dalla difesa, in quanto pervenuta in cancelleria la mattina stessa del giorno d'udienza, con appena un'ora di anticipo rispetto a questa. In ogni caso, trattandosi di istanza avanzata via PEC, è appena il caso di rilevare che la Corte regolatrice ha già avuto modo di osservare che le parti private non possono effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, in quanto non prevista quale forma legale di comunicazione e non vertendosi in ipotesi ricadente nell'alveo della disciplina emergenziale da Covid-19 (Sez. 2, n. 15687 del 01/04/2021, non mass.; Sez. 5, n. 48911 del 01/10/2018 Rv. 274160 - 01, in fattispecie relativa ad istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata a mezzo PEC dall'imputata poiché detenuta agli arresti domiciliari; Sez. 6, n. 2951 del 25/9/2019 - dep. 2020, Rv. 278127 - 01; Sez. 1, n. 26877 del 20/03/2019, Rv. 276915 - 01; Sez. 2, n. 31314 del 16/5/2017, Rv. 270702 - 01;). 3. Il secondo motivo è inammissibile nella parte in cui articola censure sul tema dell'attendibilità della persona offesa dal reato. Si deve qui ribadire che tale tema, ricompreso nella più ampia problematica della valutazione della prova testimoniale, costituisce una questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit" ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609 - 01; Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020 - dep. 2021, Rv. 281385 - 01). Si tratta di evenienze in nessun modo ricorrenti nel caso in disamina, in cui è stato motivatamente accertato, sulla base di una non illogica valutazione delle risultanze probatorie, che il contratto di fornitura con la persona offesa fosse stato firmato personalmente dal prevenuto e che questi fosse l'unica persona, al di là dell'incarico formale poi dismesso, a mantenere la diretta gestione dei rapporti della società. 4. Quanto alla censura in ordine al trattamento sanzionatorio, si osserva che la motivazione dei giudici di merito appare congrua e adeguata rispetto alla pena irrogata, contenuta nel minimo edittale. È noto, infatti, che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 - 01).5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente va inoltre condannato a rifondere alla parte civile costituita [OSCURATO:SOCIETA]. le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. in questo giudizio di legittimità che liquida in euro tremila, oltre accessori come per legge.