CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20156/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Co w hea-ud 3-04+1 alsiaokora Ex lítf. Z3 i 13/1,213 a SAC rb Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame, ha rigettato la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. del provveffimento in data 21 aprile 2022, con il quale il GIP presso il medesimo Tribunale aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 112, n. 1, 575-577, comma 1, n. 3, 416- tt, bis.1, cod. pen. (capo 1), detenzione e porto di una pistola calibro 45 (capo 2); ricettazione un'autovettura provento di furto (capo 3), entrambe utilizzate per commettere l'omicidio; artt. 110, 610, 416-bis.1 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo 4) detenzione e porto di una pistola di tipo e calibro non precisati (capo 5). L'ordinanza impugnata, dopo aver descritto il conflitto in atto nel quartiere Ponticelli di Napoli tra il clan [OSCURATO:PERSONA]/Minichini e il clan [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], 'nonché il legame della vittima con il clan [OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti del ricorrente, in ordine alla sua partecipazione all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, avvenuto il 6 ottobre 2021. Le intercettazioni ambientali avevano infatti evidenziato come egli avesse preso parte al pestaggio del Mignano al fine di costringerlo a rivelare il nome del suo complice nell'attentato dinamitardo ai danni dei [OSCURATO:PERSONA] del 28 settembre 2021, nonché alle ricerche del D'Onofrio ordinate dal capo clan e alle successive riunioni finalizzate ad organizzarne l'omicidio, nonché alla sua esecuzione. Ha inoltre ritenuto che le modalità esecutive dell'omicidio evidenziassero gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di detenzione porto di una pistola calibro 45, così come del reato di cui all'art. 648, avendo il gruppo malavitoso ricevuto un'autovettura di provenienza delittuosa nella consapevolezza di detta provenienza. Secondo il Tribunale, le modalità e le circostanze delle condotte criminose, i rapporti di consuetudinaria frequentazione con il capo clan [OSCURATO:PERSONA] e gli altri esponenti dello stesso, la partecipazione alle riunioni operative presso la sua abitazione, anche dopo l'omicidio del D'Onofrio attestavano l'abitualità e professionalità nel delinquere e la sussistenza di un elevato rischio di recidivanza. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione formulando un unico articolato motivo di censura con il quale deduce la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al ritenuto concorso ex art. 110 cod. pen. nel delitto di omicidio. L'ordinanza impugnata non consentirebbe di comprendere in cosa sia consistita la condotta del Ricci dal momento che egli non viene collocato con certezza nell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] al momento della riunione organizzativa nella quale sarebbero stati stabiliti i ruoli di ciascun soggetto. Non potrebbe neppure configurarsi un concorso morale del ricorrente, il quale non avrebbe rafforzato il proposito criminoso di alcuno. Non vi sarebbe infine alcun elemento probatorio in ordine al ruolo di collegamento del Ricci con [OSCURATO:PERSONA], autore del furto dell'auto utilizzata per commettere l'omicidio.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 2. Giova rilevare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il sindacato che questa Corte è chiamata a svolgere sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 3, n. 30056 del 25/02/2021, Martella, Rv. 282232 - 01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 1999, Sabatini, Rv. 212565). L'ordinamento, infatti, non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l'applicazione della misura cautelare e del tribunale del riesame. Si è inoltre affermato che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01). In sostanza, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo; tale controllo, pertanto, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito. 3. Ciò premesso, si rileva che il Tribunale del riesame di Napoli, dopo aver ricostruito il contesto criminale in cui è maturato l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio e i legami di costui con il clan [OSCURATO:PERSONA], ed aver individuato le ragioni dell'omicidio nella partecipazione del D'Onofrio, insieme a [OSCURATO:PERSONA], all'attentato dinamitardo contro l'abitazione del capo clan [OSCURATO:PERSONA], ha esaminato la posizione dei singoli indagati, tra cui quella del Ricci. Sulla base dell'analitico esame di tutti gli elementi indiziari raccolti ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in ordine ai reati allo stesso contestati. In particolare, quanto alla partecipazione al pestaggio del Mignano, l'ordinanza impugnata ha dato specificamente conto della presenza del [OSCURATO:PERSONA], alias "Panino", presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] la notte del 30 novembre 2021, risultante dalla captazione delle conversazioni intercorse in quel frangente e alle quali ha preso parte anche il ricorrente. Dalle stesse è altresì emerso che egli, dopo che il Mignano aveva fatto il nome del D'Onofrio, era uscito insieme a [OSCURATO:PERSONA] per cercarlo. Sempre in base alle risultanze delle captazioni, è stata riscontrata la presenza del ricorrente alla riunione organizzativa del 2 ottobre presso la casa del [OSCURATO:PERSONA], ed ancora in base alla valutazione delle intercettazioni telefoniche il Tribunale del riesame ha ritenuto che il Ricci fosse in contatto con [OSCURATO:PERSONA] al quale era stato commissionato il furto dell'auto utilizzata per commettere l'omicidio. 4. In conclusione, l'ordinanza impugnata, avendo adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, si sottrae alle censure mosse. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in