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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41075/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 582-585, 416 bis.1 cod. pen. (capo 1) e artt. 2, 4 e 7 della L. 895 del 1967 (capo 2), ma ha escluso l'aggravante della premeditazione, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen., la non corretta quantificazione del trattamento sanzionatorio stante l'intervenuta esclusione dell'aggravante della premeditazione— è manifestamente infondato in quanto: - il giudice di secondo grado ha ridotto la pena in misura corrispondente al quantum di pena applicata in primo grado quale aumento per l'aggravante esclusa; - non è dato comprendere in virtù di quale disposizione, in tesi violata, l'esclusione dell'aggravante avrebbe dovuto comportare anche una ulteriore diminuzione della pena base; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 582-585, 416 bis.1 cod. pen. (capo 1) e artt. 2, 4 e 7 della L. 895 del 1967 (capo 2), ma ha escluso l'aggravante della premeditazione, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen., la non corretta quantificazione del trattamento sanzionatorio stante l'intervenuta esclusione dell'aggravante della premeditazione— è manifestamente infondato in quanto: - il giudice di secondo grado ha ridotto la pena in misura corrispondente al quantum di pena applicata in primo grado quale aumento per l'aggravante esclusa; - non è dato comprendere in virtù di quale disposizione, in tesi violata, l'esclusione dell'aggravante avrebbe dovuto comportare anche una ulteriore diminuzione della pena base; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 41075/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris