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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40616/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] RUME' LIDANIA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di lesione personale volontaria continuata e resistenza a pubblico ufficiale e [OSCURATO:PERSONA] per quello di lesione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati articolando due motivi

2.1. Con il primo, proposto nell'interesse di entrambi gli imputati, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata determinazione della pena in relazione agli art. 81- 133 cod. pen. 2.2.

Con il secondo motivo, proposto nell'interesse solo di [OSCURATO:PERSONA], si lamenta violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale formulato senza considerare che la condotta sarebbe stata scriminata perché cagionata per reazione emotiva a seguito di una gomitata ricevuta dal sovr.

Acquisto, intervenuto per sedare una colluttazione.

3. I ricorsi, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, sono inammissibili.

La Corte di appello ha compiutamente ricostruito i fatti e spiegato, anche implicitamente, perché: a) le pene inflitte devono considerarsi congrue, attesa l'estrema gravità dei fatti e le modalità con cui gli stessi sono stati commessi; b) quanto a [OSCURATO:PERSONA] la condotta di resistenza non possa considerarsi scriminata (pag. 6 sentenza impugnata).

Nulla di specifico è stato dedotto.

La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita ad affermazioni generiche o a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e disattese, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.4.

All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000 per ciascuno.

P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] RUME' LIDANIA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di lesione personale volontaria continuata e resistenza a pubblico ufficiale e [OSCURATO:PERSONA] per quello di lesione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati articolando due motivi 2.1. Con il primo, proposto nell'interesse di entrambi gli imputati, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata determinazione della pena in relazione agli art. 81- 133 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo, proposto nell'interesse solo di [OSCURATO:PERSONA], si lamenta violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale formulato senza considerare che la condotta sarebbe stata scriminata perché cagionata per reazione emotiva a seguito di una gomitata ricevuta dal sovr. Acquisto, intervenuto per sedare una colluttazione. 3. I ricorsi, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, sono inammissibili. La Corte di appello ha compiutamente ricostruito i fatti e spiegato, anche implicitamente, perché: a) le pene inflitte devono considerarsi congrue, attesa l'estrema gravità dei fatti e le modalità con cui gli stessi sono stati commessi; b) quanto a [OSCURATO:PERSONA] la condotta di resistenza non possa considerarsi scriminata (pag. 6 sentenza impugnata). Nulla di specifico è stato dedotto. La Corte di cassazione ha costantemente affermato che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si esplica attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è infatti il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita ad affermazioni generiche o a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e disattese, esso non è conforme alla funzione per la quale è previsto e ammesso, cioè la critica argomentata al provvedimento, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000 per ciascuno. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,