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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27405/2026

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rco [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Sorveglianza di Catania, con ordinanza in data 11 febbraio 2026, harigettato la richiesta di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare ex art.47-ter, comma 1-ter, ord. pen. proposta nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX e hadisposto il collocamento dello stesso “in SAI ad opera dell’[OSCURATO:PERSONA]”.2.

Il Tribunale di Sorveglianza di Messina in data 12 febbraio 2025, all’esito di unaperizia, ha disposto il differimento della pena con le forme della detenzione domiciliare per ladurata di mesi sei, “salvo riesame su istanza del detenuto”.Decorso il termine previsto il detenuto ha chiesto l’applicazione della misura e ilTribunale di Sorveglianza di Catania, facendo riferimento alla relazione redatta il 2 dicembre2025 dalla ASL di Catania e ai pareri resi dalla [OSCURATO:PERSONA] di Catania,ha respinto la richiesta.3.

Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il detenuto che, a mezzo deldifensore, ha dedotto i seguenti motivi3.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamentodella prova, quanto alla mancata valutazione del certificato medico del 10 febbraio 2026depositato dalla difesa e alla carenza di considerazione circa gli ulteriori elementi in atti daiquali emergerebbe che le condizioni di salute del detenuto non sono migliorate e, inoltre,quanto al mancato confronto con il contenuto della perizia disposta ed effettuata nel corsodella precedente fase.3.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al giudizio dibilanciamento effettuato tra le effettive condizioni di salute, in fase di rapido decadimento, ela residua pericolosità del ricorrente, anche in considerazione del fatto che la soluzioneadottata risulta drastica e inumana.4.

In data 8 maggio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con lequali il Sost.

Proc. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione conriferimento alla mancata valutazione del certificato medico depositato dalla difesa e allacarenza di considerazione degli gli ulteriori elementi in atti, dai quali emergerebbe che lecondizioni di salute del detenuto non sono migliorate e, inoltre, quanto al mancato confrontocon il contenuto della perizia disposta ed effettuata nel corso della precedente fase.Le doglianze sono fondate.2.1.

Ai sensi dell'art. 146, comma 1, n. 3, cod. pen., l’esecuzione della pena detentivadeve essere obbligatoriamente differita in due casi: «se deve aver luogo nei confronti dipersona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensidell’articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale», ovvero se deve aver luogonei confronti di persona affetta «da malattia particolarmente grave per effetto della quale lesue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione».In entrambi i casi, l’ulteriore condizione prescritta dalla norma è che la «persona si troviin una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni delservizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative».Il differimento facoltativo ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen., invece, puòessere concesso al condannato che risulti affetto da «una grave infermità fisica» che rendale condizioni di salute del soggetto incompatibili con il carcere.Ricorrendo tale presupposto, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, ord. penit., puòessere disposta la detenzione domiciliare in luogo del rinvio dell'esecuzione della pena, oveil giudice ritenga che l'esigenza di contenere la residua pericolosità del detenuto con unpresidio detentivo sia prevalente rispetto a quella di tutela della salute (Sez. 1, n. 21355 del01/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281225 - 01).

Si è infatti precisato che in questo complesso giudizio deve essere effettuato anche unbilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le sue condizionicomplessive di salute (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699 - 01).2.2.

La valutazione sulla “grave infermità” consiste in un giudizio bifasico, dovendoessere effettuato prima in astratto, tenendo conto dell'inquadramento nosografico dellapatologia del detenuto e della astratta possibilità di cura, e poi in concreto, tenendo contodelle modalità di somministrazione delle terapie di cui il soggetto necessita, valutate inrelazione all'istituto penitenziario in cui è ristretto e alle eventuali ulteriori strutture dovepoterlo trasferire, nonché alla concreta incidenza della specifica situazione ambientale con ilpeculiare quadro clinico del detenuto (Sez. 1, n. 36875 del 15/07/2021, Guida, n. m.; Sez. 1,n. 50998 del 17/10/2018, Martinelli, n. m.).Il grave stato di salute, d’altro canto, va inteso come patologia implicante un seriopericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili oprocrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter essere praticati in regime didetenzione inframuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni dicura ai sensi dell'art. 11 ord. pen. (Sez. 1, n. 37216 del 5/03/2014, Carfora, Rv.260780;Sez.1,n. 8936del22/11/2000, Piromalli, Rv.218229 - 01).Sotto tale profilo, pertanto, il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinicaritenga di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzionedomiciliare per motivi di salute deve disporre gli accertamenti medici necessari nominandoun perito (Sez. 1, n. 54448 del 29/11/2016, Morelli, Rv.269200 – 01), eventualmente ancheal fine di verificare se lo stato patologico del detenuto sia tale da determinare condizioni disofferenza ed afflizione incompatibili con la prosecuzione della detenzione (Sez. 1, n. 9432del 17/01/2024, C., Rv. 285917 – 01).Ciò in quanto il giudice ai fini del giudizio in termini di incompatibilità tra il regimedetentivo e le condizioni di salute del condannato o la natura inumana e degradante delladetenzione «è tenuto ad accertare se le condizioni del condannato possano essereadeguatamente preservate all'interno dell'istituto di pena o in centri clinici penitenziari e sesiano compatibili con le finalità rieducative della pena, nel contesto di un trattamentorispettoso del senso di umanità, alla luce della sua durata, dell'età del condannato e dellapericolosità sociale dello stesso» (Sez. 1, n. 37086 del 08/06/2023, G., Rv. 285760 – 01).2.3.

Nel caso di specie il Tribunale non si è conformato ai principi indicati.La motivazione è carente e la conclusione è contraddittoria.Il Tribunale, infatti, ha fondato la propria decisione sul solo contenuto della relazioneredatta dalla ASL nel mese di dicembre 2025 senza dare adeguato conto di essersiconfrontato con gli approfonditi accertamenti in precedenza svolti, quale soprattutto la periziapresente in atti, e, inoltre, non ha dato in alcun atto di avere valutato e considerato lacertificazione medica prodotta dalla difesa, che si riferisce alle condizioni di salute riscontratein 10 febbraio 2026.Ciò peraltro considerato che la statuizione contenuta nel dispositivo di trasferire ildetenuto presso un centro S.A.I. a opera dell’[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria appare di per sécontraddittoria con l’intero percorso giustificativo in precedenza indicato nel provvedimentoimpugnato.Le carenze rilevate impongono l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnataaffinché il Tribunale di sorveglianza di Catania, attenendosi ai principi indicati e liberonell’esito, proceda a un nuovo giudizio.La censura oggetto del secondo motivo, logicamente connessa a quella che hadeterminato l’annullamento, è assorbita.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di sorveglianza diCatania.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rco [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di Catania, con ordinanza in data 11 febbraio 2026, harigettato la richiesta di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare ex art.47-ter, comma 1-ter, ord. pen. proposta nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX e hadisposto il collocamento dello stesso “in SAI ad opera dell’[OSCURATO:PERSONA]”.2. Il Tribunale di Sorveglianza di Messina in data 12 febbraio 2025, all’esito di unaperizia, ha disposto il differimento della pena con le forme della detenzione domiciliare per ladurata di mesi sei, “salvo riesame su istanza del detenuto”.Decorso il termine previsto il detenuto ha chiesto l’applicazione della misura e ilTribunale di Sorveglianza di Catania, facendo riferimento alla relazione redatta il 2 dicembre2025 dalla ASL di Catania e ai pareri resi dalla [OSCURATO:PERSONA] di Catania,ha respinto la richiesta.3. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il detenuto che, a mezzo deldifensore, ha dedotto i seguenti motivi3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamentodella prova, quanto alla mancata valutazione del certificato medico del 10 febbraio 2026depositato dalla difesa e alla carenza di considerazione circa gli ulteriori elementi in atti daiquali emergerebbe che le condizioni di salute del detenuto non sono migliorate e, inoltre,quanto al mancato confronto con il contenuto della perizia disposta ed effettuata nel corsodella precedente fase.3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al giudizio dibilanciamento effettuato tra le effettive condizioni di salute, in fase di rapido decadimento, ela residua pericolosità del ricorrente, anche in considerazione del fatto che la soluzioneadottata risulta drastica e inumana.4. In data 8 maggio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con lequali il Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione conriferimento alla mancata valutazione del certificato medico depositato dalla difesa e allacarenza di considerazione degli gli ulteriori elementi in atti, dai quali emergerebbe che lecondizioni di salute del detenuto non sono migliorate e, inoltre, quanto al mancato confrontocon il contenuto della perizia disposta ed effettuata nel corso della precedente fase.Le doglianze sono fondate.2.1. Ai sensi dell'art. 146, comma 1, n. 3, cod. pen., l’esecuzione della pena detentivadeve essere obbligatoriamente differita in due casi: «se deve aver luogo nei confronti dipersona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensidell’articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale», ovvero se deve aver luogonei confronti di persona affetta «da malattia particolarmente grave per effetto della quale lesue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione».In entrambi i casi, l’ulteriore condizione prescritta dalla norma è che la «persona si troviin una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni delservizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative».Il differimento facoltativo ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen., invece, puòessere concesso al condannato che risulti affetto da «una grave infermità fisica» che rendale condizioni di salute del soggetto incompatibili con il carcere.Ricorrendo tale presupposto, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, ord. penit., puòessere disposta la detenzione domiciliare in luogo del rinvio dell'esecuzione della pena, oveil giudice ritenga che l'esigenza di contenere la residua pericolosità del detenuto con unpresidio detentivo sia prevalente rispetto a quella di tutela della salute (Sez. 1, n. 21355 del01/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281225 - 01). Si è infatti precisato che in questo complesso giudizio deve essere effettuato anche unbilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le sue condizionicomplessive di salute (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699 - 01).2.2. La valutazione sulla “grave infermità” consiste in un giudizio bifasico, dovendoessere effettuato prima in astratto, tenendo conto dell'inquadramento nosografico dellapatologia del detenuto e della astratta possibilità di cura, e poi in concreto, tenendo contodelle modalità di somministrazione delle terapie di cui il soggetto necessita, valutate inrelazione all'istituto penitenziario in cui è ristretto e alle eventuali ulteriori strutture dovepoterlo trasferire, nonché alla concreta incidenza della specifica situazione ambientale con ilpeculiare quadro clinico del detenuto (Sez. 1, n. 36875 del 15/07/2021, Guida, n. m.; Sez. 1,n. 50998 del 17/10/2018, Martinelli, n. m.).Il grave stato di salute, d’altro canto, va inteso come patologia implicante un seriopericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili oprocrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter essere praticati in regime didetenzione inframuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni dicura ai sensi dell'art. 11 ord. pen. (Sez. 1, n. 37216 del 5/03/2014, Carfora, Rv.260780;Sez.1,n. 8936del22/11/2000, Piromalli, Rv.218229 - 01).Sotto tale profilo, pertanto, il giudice che, in presenza di dati o documentazione clinicaritenga di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzionedomiciliare per motivi di salute deve disporre gli accertamenti medici necessari nominandoun perito (Sez. 1, n. 54448 del 29/11/2016, Morelli, Rv.269200 – 01), eventualmente ancheal fine di verificare se lo stato patologico del detenuto sia tale da determinare condizioni disofferenza ed afflizione incompatibili con la prosecuzione della detenzione (Sez. 1, n. 9432del 17/01/2024, C., Rv. 285917 – 01).Ciò in quanto il giudice ai fini del giudizio in termini di incompatibilità tra il regimedetentivo e le condizioni di salute del condannato o la natura inumana e degradante delladetenzione «è tenuto ad accertare se le condizioni del condannato possano essereadeguatamente preservate all'interno dell'istituto di pena o in centri clinici penitenziari e sesiano compatibili con le finalità rieducative della pena, nel contesto di un trattamentorispettoso del senso di umanità, alla luce della sua durata, dell'età del condannato e dellapericolosità sociale dello stesso» (Sez. 1, n. 37086 del 08/06/2023, G., Rv. 285760 – 01).2.3. Nel caso di specie il Tribunale non si è conformato ai principi indicati.La motivazione è carente e la conclusione è contraddittoria.Il Tribunale, infatti, ha fondato la propria decisione sul solo contenuto della relazioneredatta dalla ASL nel mese di dicembre 2025 senza dare adeguato conto di essersiconfrontato con gli approfonditi accertamenti in precedenza svolti, quale soprattutto la periziapresente in atti, e, inoltre, non ha dato in alcun atto di avere valutato e considerato lacertificazione medica prodotta dalla difesa, che si riferisce alle condizioni di salute riscontratein 10 febbraio 2026.Ciò peraltro considerato che la statuizione contenuta nel dispositivo di trasferire ildetenuto presso un centro S.A.I. a opera dell’[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria appare di per sécontraddittoria con l’intero percorso giustificativo in precedenza indicato nel provvedimentoimpugnato.Le carenze rilevate impongono l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnataaffinché il Tribunale di sorveglianza di Catania, attenendosi ai principi indicati e liberonell’esito, proceda a un nuovo giudizio.La censura oggetto del secondo motivo, logicamente connessa a quella che hadeterminato l’annullamento, è assorbita. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di sorveglianza diCatania.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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