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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23628/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che denuncia la violazione dell'art. 601 cod. proc. pen. per tardivo inoltro alla difesa delle conclusioni assunte dal Procuratore generale, è manifestamente infondato, in quanto, secondo il più recente e condivisibile orientamento di questa Corte di legittimità, nel giudizio di appello celebrato con le forme previste dall'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata trasmissione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore Generale non integra una nullità per violazione del diritto di difesa, in quanto, per il carattere tassativo delle nullità e per l'assenza di una specifica sanzione processuale, è necessario indicare il concreto pregiudizio derivato alle ragioni difensive (ex multis, cfr. Sez. 2, n. 49964 del 14/11/2023, Corridore, Rv. 285645 - 01; Sez. 7, n. 32812 del 16/03/2023, Andreoni, Rv. 285331 - 01; Sez. 6, n. 30146 del 28/04/2023, Terracciano, Rv. 285040 - 01), pregiudizio che, nella specie, il ricorrente non ha nemmeno allegato; rilevato che il secondo motivo, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, è inammissibile, sia nella parte in cui contesta in maniera del tutto generica l'affermazione della penale responsabilità, perché non si correla con la diffusa motivazione addotta dalla Corte di merito (cfr. p. 4-6 della sentenza impugnata), sia laddove invoca l'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, dal momento che tale norma, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, è stata applicata sin dal primo grado, in quanto la pena inflitta, pari ad un anno e sei mesi di reclusione, corrisponde, appunto, al minimo edittale comminato dal comma 2-bis in parola; rilevato che il terzo motivo, che eccepisce la violazione di legge in relazione al rigetto dell'istruttoria dibattimentale mediante l'acquisizione dell'interrogatorio reso dall'imputato ex art. 415-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito osservato, per un verso, che il verbale di interrogatorio nemmeno era stato allegato all'atto di appello, in modo che se ne potesse valutare la rilevanza, e, per altro verso, e in maniera dirimente, che il quadro probatorio era comunque esaustivo e non necessitava di ulteriori integrazioni; sul punto, il motivo è generico, perché non indica in che modo le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio avrebbero inciso, eventualmente disarticolandola, sulla motivazione; jaidkni• rilevato che il tpito motivo, che censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., è inammissibile, in quanto, rammentato che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica e quindi non censurabile ha ravvisato, quale elemento ostativo a una mitigazione della pena (peraltro inflitta nel minimo edittale), la concreta gravità del fatto, in considerazione del numero elevato di fatture per operazioni inesistenti utilizzate nella dichiarazione, e, in ogni caso, non essendo presenti elementi valorizzabili a tale scopo, elementi nemmeno puntualmente indicati dal ricorrente, che ha fatto generico riferimento alla personalità dell'imputato e al contesto e culturale in senso ampio; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che denuncia la violazione dell'art. 601 cod. proc. pen. per tardivo inoltro alla difesa delle conclusioni assunte dal Procuratore generale, è manifestamente infondato, in quanto, secondo il più recente e condivisibile orientamento di questa Corte di legittimità, nel giudizio di appello celebrato con le forme previste dall'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata trasmissione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore Generale non integra una nullità per violazione del diritto di difesa, in quanto, per il carattere tassativo delle nullità e per l'assenza di una specifica sanzione processuale, è necessario indicare il concreto pregiudizio derivato alle ragioni difensive (ex multis, cfr. Sez. 2, n. 49964 del 14/11/2023, Corridore, Rv. 285645 - 01; Sez. 7, n. 32812 del 16/03/2023, Andreoni, Rv. 285331 - 01; Sez. 6, n. 30146 del 28/04/2023, Terracciano, Rv. 285040 - 01), pregiudizio che, nella specie, il ricorrente non ha nemmeno allegato; rilevato che il secondo motivo, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, è inammissibile, sia nella parte in cui contesta in maniera del tutto generica l'affermazione della penale responsabilità, perché non si correla con la diffusa motivazione addotta dalla Corte di merito (cfr. p. 4-6 della sentenza impugnata), sia laddove invoca l'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, dal momento che tale norma, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, è stata applicata sin dal primo grado, in quanto la pena inflitta, pari ad un anno e sei mesi di reclusione, corrisponde, appunto, al minimo edittale comminato dal comma 2-bis in parola; rilevato che il terzo motivo, che eccepisce la violazione di legge in relazione al rigetto dell'istruttoria dibattimentale mediante l'acquisizione dell'interrogatorio reso dall'imputato ex art. 415-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito osservato, per un verso, che il verbale di interrogatorio nemmeno era stato allegato all'atto di appello, in modo che se ne potesse valutare la rilevanza, e, per altro verso, e in maniera dirimente, che il quadro probatorio era comunque esaustivo e non necessitava di ulteriori integrazioni; sul punto, il motivo è generico, perché non indica in che modo le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio avrebbero inciso, eventualmente disarticolandola, sulla motivazione; jaidkni• rilevato che il tpito motivo, che censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., è inammissibile, in quanto, rammentato che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica e quindi non censurabile ha ravvisato, quale elemento ostativo a una mitigazione della pena (peraltro inflitta nel minimo edittale), la concreta gravità del fatto, in considerazione del numero elevato di fatture per operazioni inesistenti utilizzate nella dichiarazione, e, in ogni caso, non essendo presenti elementi valorizzabili a tale scopo, elementi nemmeno puntualmente indicati dal ricorrente, che ha fatto generico riferimento alla personalità dell'imputato e al contesto e culturale in senso ampio; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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