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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33756/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04XKFGG ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2026 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pisa che aveva condannato a pena di .giustizia [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 624 bis cod.pen. commesso mediante la sottrazione di un telefono cellulare dalle mani della persona offesa.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso articolato in due motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - con cui la difesa denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per essere stato ritenuto comprovato che l'imputato abbia effettivamente sottratto alla persona offesa il telefono cellulare, contestando che il riconoscimento operato dalla persona offesa sia frutto di una percezione diretta - è inammissibile in quanto affidato a doglianze generiche e volte a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale.

Peraltro, la doglianza non si confronta con la motivazione spesa dalla Corte territoriale che ha evidenziato, sul punto, che, al di là delle dichiarazioni della persona offesa, l'imputato è stato trovato in possesso della refurtiva subito dopo la commissione del delitto, fornendo indicazioni sul luogo in cui aveva gettato la scheda telefonica ( pag. 4 della sentenza impugnata). 2.[OSCURATO:PERSONA] che deve essere ritenuto inammissibile, in quanto inedito il secondo motivo, con cui si chiede l'esclusione della ritenuta recidiva, dovendo rilevarsi l'inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo 1essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 25557701; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Rv.26620201; Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv.25663101; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Rv.23550401; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, Etzi, Rv.19641401).

Deve considerarsi, peraltro, che, anche escludendo la contestata recidiva, il termine di prescrizione non sarebbe comunque decorso in quanto la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, come quello in esame, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 ( Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175 - 01). 3.[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P. Q P.Q.MIN rL-- 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04XKFGG ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2026 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pisa che aveva condannato a pena di .giustizia [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 624 bis cod.pen. commesso mediante la sottrazione di un telefono cellulare dalle mani della persona offesa. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso articolato in due motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - con cui la difesa denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per essere stato ritenuto comprovato che l'imputato abbia effettivamente sottratto alla persona offesa il telefono cellulare, contestando che il riconoscimento operato dalla persona offesa sia frutto di una percezione diretta - è inammissibile in quanto affidato a doglianze generiche e volte a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale. Peraltro, la doglianza non si confronta con la motivazione spesa dalla Corte territoriale che ha evidenziato, sul punto, che, al di là delle dichiarazioni della persona offesa, l'imputato è stato trovato in possesso della refurtiva subito dopo la commissione del delitto, fornendo indicazioni sul luogo in cui aveva gettato la scheda telefonica ( pag. 4 della sentenza impugnata). 2.[OSCURATO:PERSONA] che deve essere ritenuto inammissibile, in quanto inedito il secondo motivo, con cui si chiede l'esclusione della ritenuta recidiva, dovendo rilevarsi l'inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo 1essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 25557701; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Rv.26620201; Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv.25663101; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Rv.23550401; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, Etzi, Rv.19641401). Deve considerarsi, peraltro, che, anche escludendo la contestata recidiva, il termine di prescrizione non sarebbe comunque decorso in quanto la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, come quello in esame, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 ( Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175 - 01). 3.[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P. Q P.Q.MIN rL-- 2
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