CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20201/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Icrenil Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] kj2t ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita' [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Treviso in data 27 aprile 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi sei di reclusione, oltre pene accessorie fallimentari di cui all'art. 217 r.d. n. 267 del 16 marzo 1942 ultimo comma, nella durata di mesi sei, per il reato dì cui all'art. 217, comma 1, n. 4 Legge fall. per non aver richiesto il fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita il 28 aprile 2011, così aggravando il dissesto dell'ente, già presente in forma grave dal 2009 (con assoluzione perché il fatto non sussiste dal reato di cui all'art. 216, comma 2, legge fall.), fatti contestati nella qualità di amministratore e presidente dell'ente. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando due vizi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 217, comma 1 n. 4, legge fati. e vizio di motivazione, con travisamento della prova sullo stato di insolvenza. La Corte territoriale ha confermato la condanna reputando che il ricorso al credito a tasso usurario (acclarato con sentenza irrevocabile allegata in sede di merito) sarebbe condotta connotata da grave spregiudicatezza e negligenza, riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 217, comma 1 n. 4, legge fall. Al ricorrente viene ascritta la condotta di non aver chiesto il fallimento della società a fronte dell'evidente dissesto dell'ente. L'insolvenza si sostanzia in inadempimenti tali da dimostrare che l'imprenditore non è più in grado di far fronte, con regolarità, alle proprie obbligazioni, con reiterate condotte riferite a più obbligazioni; si tratta di situazione diversa dalla difficoltà in cui versa l'impresa quando ricorre al concordato preventivo, trattandosi di crisi anticipata che consente di accedere all'istituto allo scopo di monitorare la realtà aziendale, evitando che questa assuma carattere irrimediabile. La previsione di cui all'art. 217 comma 1 n. 4 legge cit. prevede uno stato di insolvenza conclamato, percepibile all'esterno, nella specie reputato sussistente già dagli anni 2008-2009, in sede di merito, sulla base della relazione del curatore fallimentare, che descrive l'emersione di detto stato nel bilancio 2009, in base ai debiti iscritti nello stesso. Si tratterebbe, per il ricorrente, di dati parziali, contraddetti da quanto emerso nel dibattimento. In particolare si evidenzia che:-la società, fino al 2008, ha avuto risultati positivi, con crisi nel 2009, che si rende visibile all'esterno soltanto nel biennio 2009-2010, quando le banche avevano ritirato le fideiussioni, lasciando l'ente in crisi di liquidità; -in questa fase, era stato attivato da Battistella un risanamento aziendale, attraverso la trattativa per la cessione di un ramo dell'azienda, alla [OSCURATO:SOCIETA]. come documentato in sede di appello, tanto che, nel 2010, Battistella sarebbe stato vittima di criminali ai quali aveva fatto ricorso per ottenere credito; -nel 2010, in cui si concretizza lo stato di insolvenza, risulta avviato il concordato preventivo, mandato "a monte" per essere stato, il medesimo Battistella, vittima di truffa contrattuale ed estorsione da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]. — attraverso la quale operava una organizzazione rivelatasi di stampo mafioso — nel tentativo di salvare l'impresa di famiglia operante dal 1985, nonché, nel marzo 2010, raggirato dai fratelli Carino nel tentativo di reperire finanziamenti europei. Si tratta di dati, evidenziati con l'appello, che secondo il ricorrente sarebbero stati del tutto ignorati dalla Corte territoriale che fonda la conferma della condanna soltanto sull'evidente stato di dissesto, fatto risalire agli anni 2008- 2009, senza valutare gli sforzi diretti al risanamento aziendale, nonché l'esistenza di reati che avevano coinvolto Battistella, nel 2010, quale mera vittima. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 217, comma 1, n. 4 Legge fall. quanto all'elemento soggettivo del reato e vizio di motivazione. La Corte d'appello motiva l'esistenza dell'elemento soggettivo sulla base del ricorso a canali non istituzionali da parte di Battistella per ottenere credito. La fattispecie in parola è punita a titolo di dolo generico o colpa grave relativi all'aggravamento del dissesto per ritardo nella richiesta di fallimento. [OSCURATO:PERSONA], invece, secondo la ricostruzione difensiva, è accaduto di errare nella valutazione di fattibilità del piano di risanamento a cui aveva dato inizio, consapevole della situazione di insolvenza, restando per due volte, vittima di condotte illecite di terzi. Sicché, la condotta, pur colposa, non può considerarsi grave, stante la buona fede con la quale Battistella aveva operato cadendo, per due volte, vittima delle condotte illecite di terzi, anche in base al consiglio di esperti quali il commercialista. Né sarebbero emersi dati certi circa il collegamento con la criminalità organizzata dei soggetti cui Battistella si era rivolto per ottenere credito, nel 2010. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, ha concluso con requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertito, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e comunque, avente ad oggetto censure non consentite in sede di legittimità. 1.Con riferimento al primo motivo di ricorso, si osserva che in relazione al delitto di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto oggetto di punizione è l'aggravamento dipendente dal semplice ritardo nell'instaurare la concorsualità, non essendo richiesti ulteriori comportamenti concorrenti (Sez. 5, n. 28609 del 21/04/2017, Andriollo, Rv. 270874; conf. n. 13318 del 2013, Rv. 254986). Orbene nel caso in esame, si osserva che la motivazione non manifestamente illogica del provvedimento censurato, precisa che la situazione di insolvenza della società si era già manifestata negli anni 2008 - 2009, come è emerso dalla relazione ex art. 33 legge fall. e dalla deposizione testimoniale del curatore fallimentare, oltre che dalle numerose azioni esecutive mobiliari in corso (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). Risulta poi, dalla lettura del provvedimento in esame, che di tale situazione l'imputato era ben consapevole, come attestato da una querela da Battistella sporta, in data 26 novembre 2010 allegata alla relazione del curatore fallimentare, dove si evidenziava che già tra il 2009 ed il 2010 la società era entrata in situazione di pesantissimo default. Del resto lo stesso ricorrente mai nega la sussistenza dello stato di dissesto, limitandosi a collocarlo nell'anno 2010, onde ancorarle( alle vicende che risultano accertate con condanna irrevocabile, quanto all'esistenza di prestito usurario e di condotte di usura e estorsione, commesse ai suoi danni. A fronte di tali convergenti elementi di fatto, di cui rendono conto, complessivamente, i provvedimenti di merito, la prospettazione del ricorrente appare fondata su una visione alternativa delle fonti di prova, diretta a sollecitarne la rilettura, inibita a questa Corte o, comunque, ad aderire a diversa ricostruzione in fatto, operazione non consentita in sede di legittimità (tra le altre, Sez. U, n. 6402 dei 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). 1.1.11 secondo motivo è manifestamente infondato. E' noto che la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell'amministratore della società è punibile se dovuta a colpa grave che può essere desunta, non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma, in concreto, da una provata e consapevole omissione (Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, Doicemascolo, Rv. 272823; Sez. 5, n. 38077 del 15/07/2015, Preatoni, Rv. 264743; Sez. 5, n. 43414 del 25/09/2013, Zille, Rv. 257533). Si tratta, invero, di delitto di bancarotta semplice da mancata tempestiva richiesta di fallimento, diretto ad evitare che l'esercizio continuato dell'impresa, a fronte di una situazione di obiettiva impossibilità di far fronte alle proprie obbligazioni, possa prolungare lo stato di perdita, con coefficiente psicologico comune a tutte le condotte riconducibili alla norma in esame, da accertare anche nell'ipotesi, ricorrente nel caso al vaglio, della ritardata istanza di fallimento, non potendosi, in tal caso, reputare presunta laddove il fallimento non sia tempestivamente richiesto dall'imprenditore in stato di insolvenza. Tanto, pur non reputandosi necessari, dal punto di vista oggettivo, ulteriori comportamenti, ma considerata sufficiente la mera scelta di ritardare la dichiarazione di fallimento. Ciò posto, si osserva che, nel caso al vaglio, senz'altro prima delle condotte accertate in altra sede, di cui l'imprenditore è stato vittima, il ricorrente ben consapevole dell'evidente stato di decozione dell'ente, non ha effettuato alcuna tempestiva richiesta di fallimento, anzi ne ha ritardato la dichiarazione, optando per iniziative imprenditoriali, espressione di grave colpa e di consapevole omissione, come dimostra il ricorso ad operazioni estremamente rischiose (ricorso a prestito a tassi palesemente usurari). 2.Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore Il eside