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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 giugno 2026

Cassazione n. 22028/2026

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mpore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura incalce al ricorso, con domicilio digitale ex lege;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), inpersona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata edifesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AldoCC 29 Maggio 2026 Numero registro generale 3586/2024Ric. n. 3586/2024 Numero sezionale 1969/2026Pres C. GraziosiNumero di raccolta generale 22028/2026Est.

I. AmbrosiData pubblicazione 27/06/2026domiciliata presso quest’ultimo, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 45,e con domicilio digitale ex lege;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3387 del 2023pubblicata il 30 novembre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2026dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]:1.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3575/2018, rigettòle domande proposte dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; in viaprincipale, la domanda era intesa ad ottenere la restituzione ex art.1526 c.c. le rate corrisposte dalla Società in bonis prima dellarisoluzione, originata da suo inadempimento, del contratto di leasingn. 850137 in data 10 marzo 2006 per l’importo di euro 1.839.034,00,detratto l’equo indennizzo ed il risarcimento di spettanza dellaconcedente (importo quantificato dalla Curatela in euro1.421.858,00), ovvero, in subordine, nel caso di ritenutaapplicabilità della disciplina pattizia di cui all’art. 12 delle condizionigenerali di contratto, ad ottenere il risarcimento del danno derivatodall’inadempimento della società convenuta rispetto alla proceduradi vendita del cespite in misura non inferiore ad euro 958.022,67,pari alla differenza tra il valore dell’immobile risultante dalla mediadelle perizie eseguite ed il prezzo ricavato dalla vendita(eventualmente da rideterminarsi mediante espletamento di CTU);salvo, in alternativa, riduzione ad equità della penale previstacontrattualmente ex art. 1384 c.c..1.2.

La Corte d’appello di Milano, con la sentenzan.3899/2019, ha rigettato il gravame proposto dal Fallimento diImmobiliare Europea [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.CC 29 Maggio 2026 Numero registro generale 3586/2024Ric. n. 3586/2024 Numero sezionale 1969/2026Pres C. GraziosiNumero di raccolta generale 22028/2026Est.

I. AmbrosiData pubblicazione 27/06/20261.3.

Con ordinanza n. 8010/2002 la Corte di cassazione haaccolto il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in liquidazione, rinviando alla Corte d’appello di Milano.2.

A seguito della riassunzione sia di [OSCURATO:PERSONA] (giàMedio Credito italiano) che dello stesso Fallimento, la Corte d’appelloambrosiana in sede di rinvio, con la sentenza n. 3387/2023, harespinto le domande proposte dal Fallimento, confermando lasentenza di prime cure e condannando al pagamento delle spesedell’intero giudizio.2.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione haproposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi.

Haresistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza cameraleai sensi dell’art. 380-bis comma 1 c.p.c.Parte ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia “falsa applicazione degli artt. 1384e 1526 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.: lanatura del contratto di leasing e l’applicazione dell’art. 1526 c.c.”;assume che, a seguito della decisione delle Sezioni Unite n. 2061del 2021, al leasing traslativo, risolto prima dell'entrata in vigoredella l. n. 124 del 2017, si applica l'articolo 1526 cod.civ., anche nelcaso in cui sia, successivamente, intervenuto il fallimento e che lapenale contenuta nell’art. 12 delle condizioni generali del contrattode quo deve ritenersi in contrasto con regola contenuta nelrichiamato articolo.

Contesta che la Corte territoriale abbiaconsiderato erroneamente valida detta clausola con la quale siriconosce alla società concedente, a titolo di danno da risoluzione,una somma corrispondente pari a quella che la stessa avrebbeottenuto dalla regolare esecuzione del contratto.2.

Il secondo motivo censura “falsa applicazione degli artt.1453 e 1526 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.”Numero registro generale 3586/2024CC 29 Maggio 2026 Numero sezionale 1969/2026Ric. n. 3586/2024 Numero di raccolta generale 22028/2026Pres C. GraziosiData pubblicazione 27/06/2026Est.

I. Ambrosiper avere la corte territoriale quantificato il danno da risoluzioneviolando i richiamati parametri normativi; osserva in particolare,che, in tal modo, si riconosce, in caso di risoluzione perinadempimento, il risarcimento dell'interesse positivo, ossia delvantaggio che la parte adempiente avrebbe ottenuto in caso dipuntuale esecuzione del contratto, quando, invece, alla parteadempiente compete il solo risarcimento dell'interesse negativo, cioèdell'interesse a non stipulare un contratto che poi non vieneadempiuto: prova ne sia la differenza tra l'azione di adempimento,che mira a procurare coattivamente il vantaggio che avrebbe dovutoessere ottenuto attraverso l'adempimento e l'azione di risoluzione,che viceversa mira a rimediare alla stipula di un contratto che non èstato poi eseguito e che ha comportato per la parte adempientespese e danni che avrebbe potuto evitare.3.

Il terzo motivo censura “violazione degli art. 1384 e 1526c.c. e degli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c.” per avere la corte territoriale statuitoerroneamente sulla clausola penale in mancanza di richiesta di suaapplicazione da parte della convenuta.4.

Il quarto motivo censura “falsa applicazione degli artt. 1366,1375, 1384, 1453 e 1526 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c.” per avere la corte territoriale erroneamenteapplicato la disciplina pattizia della riallocazione del bene recuperatodalla concedente, senza che quest’ultima ne avesse chiestol’applicazione né avesse chiesto il risarcimento del danno.5.

Il quinto motivo denuncia “violazione degli artt. 91 e 92c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.” per averein ogni caso la corte territoriale erroneamente posto a carico dellaparte soccombente l’intero ammontare delle spese, con ciòesorbitando dai limiti del potere discrezionale riconosciuto sul puntodalla legge al decidente.CC 29 Maggio 2026 Numero registro generale 3586/2024Ric. n. 3586/2024 Numero sezionale 1969/2026Pres C. GraziosiNumero di raccolta generale 22028/2026Est.

I. AmbrosiData pubblicazione 27/06/20265.

In via preliminare, e soprassedendo allo stato all’esame delricorso, rileva il Collegio che la questione posta dal primo e secondomotivi di ricorso è questione di diritto di particolare rilevanza inquanto impone di verificare, se, nel caso di leasing traslativo, a cuinon sia ratione temporis applicabile la disciplina di cui alla l. n. 124del 2017 (per essere intervenuta la risoluzione per inadempimentodell'utilizzatore anteriormente alla relativa entrata in vigore), sialegittima o meno una clausola contrattuale penale (prevista, nellaspecie, dall’art. 12 delle condizioni di contratto), la quale riservi alconcedente, in caso di inadempimento dell’utilizzatore, il diritto adottenere, a titolo di risarcimento del danno, una somma pari aquanto sarebbe ad essa spettato nell’ipotesi in cui il rapporto fossestato regolarmente eseguito; e non, viceversa, come pure soloformalmente enunciato dalla sentenza impugnata, quantospettantegli a norma dell’art. 1526 c.c. in caso di risoluzione delcontratto, alla luce degli arresti richiamati dalla stessa sentenzaimpugnata (Cass. Sez.

U n. 2061 del 2021) e dalla parte odiernaricorrente (Cass. Sez. 3 n. 28906 del 2023).Questa Suprema Corte con indirizzo costante ha affermato, intermini generali, a proposito di leasing traslativo che, in caso dirisoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la clausola penalepattizia che escluda l'applicabilità dell'art. 1526 c.c. può esserevalutata dal giudice ex art. 1384 c.c. ai fini di un'equa riduzione,anche d'ufficio, della prestazione assunta, ove risultimanifestamente eccessiva ovvero tenuto conto dell'entitàdell'adempimento dell'obbligazione principale (Cass. Sez. 3,8/10/2019 n. 25031; in tal senso, sostanzialmente conforme,l’arresto richiamato dall’odierno ricorrente, Cass. Sez. 3, 18/10/2023n. 28906) e ciò, al fine di «contemperare, secondo equità, ilvantaggio che essa assicura al contraente adempiente ed il marginedi guadagno che il medesimo si riprometteva di trarre dalla regolareesecuzione del contratto, procedendo alla stima del bene secondo ilCC 29 Maggio 2026 Numero registro generale 3586/2024Ric. n. 3586/2024 Numero sezionale 1969/2026Pres C. GraziosiNumero di raccolta generale 22028/2026Est.

I. AmbrosiData pubblicazione 27/06/2026valore di mercato al momento della restituzione (salvo che non siastato già venduto o altrimenti allocato, considerando, nel qual caso,i valori conseguiti) e poi detrarre tale valore dalle somme dovutedall'utilizzatore al concedente, con diritto del primo all'eventualeresiduo (Cass. n. 10249 del 2022)» (cfr. Cass. Sez. 3, 18/10/2023n. 28906).Pertanto, come già affermato dall’appena richiamato arrestodel 2023, si rivela determinante il contenuto della valutazionecompiuta dal Giudice di merito che per escludere eccessività e nonproporzionalità della clausola, non può limitarsi ad affermare inastratto la «idoneità in sé» della singola pattuizione ad assicurare ilriequilibrio della posizione dei contraenti a seguito della risoluzione,consentendo appunto al concedente di collocarsi nella stessaposizione che avrebbe conseguito con la regolare esecuzione delcontratto «affermando congiuntamente la configurabilità di unalegittima funzione anche sanzionatoria della clausola, non associataad una complessiva valutazione delle circostanze del caso concreto(delle quali il ricorrente dà conto di aver effettuato tempestivasegnalazione) idonea verificare, in effettiva applicazione dell’art.1526 c.c., il valore residuo del bene, da portare a deconto da quantodovuto dall’utilizzatore e l’eventuale necessità di ricondurre ad equitàil meccanismo contrattualmente previsto, ove esso giunga aconseguenze inique» (così test.

Cass. Sez. 3, n. 28906/2023, cit.).Va, per completezza, richiamato, infine, quanto da questaCorte ritenuto in una fattispecie speculare a quella in esame ove èstata affermata la legittimità della clausola penale con la quale ilrisarcimento è parametrato al cosiddetto interesse positivo (cioè,all'utilità che il concedente avrebbe tratto dalla fisiologica esecuzionedel contratto), fermo restando il potere di riduzione del giudice aisensi del combinato disposto degli artt. 1526, comma 2, e 1384 c.c.(Cass. Sez. 3, 11/10/2024 n. 26518).Numero registro generale 3586/2024CC 29 Maggio 2026 Numero sezionale 1969/2026Ric. n. 3586/2024 Numero di raccolta generale 22028/2026Pres C. GraziosiData pubblicazione 27/06/2026Est.

I. AmbrosiSulla questione, pertanto, è necessario rinviare alla pubblicaudienza ai sensi dell’art. 375 c.p.c.

P.Q.MRinvia a pubblica udienza.Così deciso in Roma, il 29 maggio 2026.Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mpore,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura incalce al ricorso, con domicilio digitale ex lege;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), inpersona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata edifesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AldoCC 29 Maggio 2026 Numero registro generale 3586/2024Ric. n. 3586/2024 Numero sezionale 1969/2026Pres C. GraziosiNumero di raccolta generale 22028/2026Est. I. AmbrosiData pubblicazione 27/06/2026domiciliata presso quest’ultimo, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 45,e con domicilio digitale ex lege;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3387 del 2023pubblicata il 30 novembre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2026dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]:1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3575/2018, rigettòle domande proposte dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; in viaprincipale, la domanda era intesa ad ottenere la restituzione ex art.1526 c.c. le rate corrisposte dalla Società in bonis prima dellarisoluzione, originata da suo inadempimento, del contratto di leasingn. 850137 in data 10 marzo 2006 per l’importo di euro 1.839.034,00,detratto l’equo indennizzo ed il risarcimento di spettanza dellaconcedente (importo quantificato dalla Curatela in euro1.421.858,00), ovvero, in subordine, nel caso di ritenutaapplicabilità della disciplina pattizia di cui all’art. 12 delle condizionigenerali di contratto, ad ottenere il risarcimento del danno derivatodall’inadempimento della società convenuta rispetto alla proceduradi vendita del cespite in misura non inferiore ad euro 958.022,67,pari alla differenza tra il valore dell’immobile risultante dalla mediadelle perizie eseguite ed il prezzo ricavato dalla vendita(eventualmente da rideterminarsi mediante espletamento di CTU);salvo, in alternativa, riduzione ad equità della penale previstacontrattualmente ex art. 1384 c.c..1.2. La Corte d’appello di Milano, con la sentenzan.3899/2019, ha rigettato il gravame proposto dal Fallimento diImmobiliare Europea [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.CC 29 Maggio 2026 Numero registro generale 3586/2024Ric. n. 3586/2024 Numero sezionale 1969/2026Pres C. GraziosiNumero di raccolta generale 22028/2026Est. I. AmbrosiData pubblicazione 27/06/20261.3. Con ordinanza n. 8010/2002 la Corte di cassazione haaccolto il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in liquidazione, rinviando alla Corte d’appello di Milano.2. A seguito della riassunzione sia di [OSCURATO:PERSONA] (giàMedio Credito italiano) che dello stesso Fallimento, la Corte d’appelloambrosiana in sede di rinvio, con la sentenza n. 3387/2023, harespinto le domande proposte dal Fallimento, confermando lasentenza di prime cure e condannando al pagamento delle spesedell’intero giudizio.2.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione haproposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi. Haresistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza cameraleai sensi dell’art. 380-bis comma 1 c.p.c.Parte ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia “falsa applicazione degli artt. 1384e 1526 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.: lanatura del contratto di leasing e l’applicazione dell’art. 1526 c.c.”;assume che, a seguito della decisione delle Sezioni Unite n. 2061del 2021, al leasing traslativo, risolto prima dell'entrata in vigoredella l. n. 124 del 2017, si applica l'articolo 1526 cod.civ., anche nelcaso in cui sia, successivamente, intervenuto il fallimento e che lapenale contenuta nell’art. 12 delle condizioni generali del contrattode quo deve ritenersi in contrasto con regola contenuta nelrichiamato articolo. Contesta che la Corte territoriale abbiaconsiderato erroneamente valida detta clausola con la quale siriconosce alla società concedente, a titolo di danno da risoluzione,una somma corrispondente pari a quella che la stessa avrebbeottenuto dalla regolare esecuzione del contratto.2. Il secondo motivo censura “falsa applicazione degli artt.1453 e 1526 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.”Numero registro generale 3586/2024CC 29 Maggio 2026 Numero sezionale 1969/2026Ric. n. 3586/2024 Numero di raccolta generale 22028/2026Pres C. GraziosiData pubblicazione 27/06/2026Est. I. Ambrosiper avere la corte territoriale quantificato il danno da risoluzioneviolando i richiamati parametri normativi; osserva in particolare,che, in tal modo, si riconosce, in caso di risoluzione perinadempimento, il risarcimento dell'interesse positivo, ossia delvantaggio che la parte adempiente avrebbe ottenuto in caso dipuntuale esecuzione del contratto, quando, invece, alla parteadempiente compete il solo risarcimento dell'interesse negativo, cioèdell'interesse a non stipulare un contratto che poi non vieneadempiuto: prova ne sia la differenza tra l'azione di adempimento,che mira a procurare coattivamente il vantaggio che avrebbe dovutoessere ottenuto attraverso l'adempimento e l'azione di risoluzione,che viceversa mira a rimediare alla stipula di un contratto che non èstato poi eseguito e che ha comportato per la parte adempientespese e danni che avrebbe potuto evitare.3. Il terzo motivo censura “violazione degli art. 1384 e 1526c.c. e degli artt. 99 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c.” per avere la corte territoriale statuitoerroneamente sulla clausola penale in mancanza di richiesta di suaapplicazione da parte della convenuta.4. Il quarto motivo censura “falsa applicazione degli artt. 1366,1375, 1384, 1453 e 1526 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c.” per avere la corte territoriale erroneamenteapplicato la disciplina pattizia della riallocazione del bene recuperatodalla concedente, senza che quest’ultima ne avesse chiestol’applicazione né avesse chiesto il risarcimento del danno.5. Il quinto motivo denuncia “violazione degli artt. 91 e 92c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.” per averein ogni caso la corte territoriale erroneamente posto a carico dellaparte soccombente l’intero ammontare delle spese, con ciòesorbitando dai limiti del potere discrezionale riconosciuto sul puntodalla legge al decidente.CC 29 Maggio 2026 Numero registro generale 3586/2024Ric. n. 3586/2024 Numero sezionale 1969/2026Pres C. GraziosiNumero di raccolta generale 22028/2026Est. I. AmbrosiData pubblicazione 27/06/20265. In via preliminare, e soprassedendo allo stato all’esame delricorso, rileva il Collegio che la questione posta dal primo e secondomotivi di ricorso è questione di diritto di particolare rilevanza inquanto impone di verificare, se, nel caso di leasing traslativo, a cuinon sia ratione temporis applicabile la disciplina di cui alla l. n. 124del 2017 (per essere intervenuta la risoluzione per inadempimentodell'utilizzatore anteriormente alla relativa entrata in vigore), sialegittima o meno una clausola contrattuale penale (prevista, nellaspecie, dall’art. 12 delle condizioni di contratto), la quale riservi alconcedente, in caso di inadempimento dell’utilizzatore, il diritto adottenere, a titolo di risarcimento del danno, una somma pari aquanto sarebbe ad essa spettato nell’ipotesi in cui il rapporto fossestato regolarmente eseguito; e non, viceversa, come pure soloformalmente enunciato dalla sentenza impugnata, quantospettantegli a norma dell’art. 1526 c.c. in caso di risoluzione delcontratto, alla luce degli arresti richiamati dalla stessa sentenzaimpugnata (Cass. Sez. U n. 2061 del 2021) e dalla parte odiernaricorrente (Cass. Sez. 3 n. 28906 del 2023).Questa Suprema Corte con indirizzo costante ha affermato, intermini generali, a proposito di leasing traslativo che, in caso dirisoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la clausola penalepattizia che escluda l'applicabilità dell'art. 1526 c.c. può esserevalutata dal giudice ex art. 1384 c.c. ai fini di un'equa riduzione,anche d'ufficio, della prestazione assunta, ove risultimanifestamente eccessiva ovvero tenuto conto dell'entitàdell'adempimento dell'obbligazione principale (Cass. Sez. 3,8/10/2019 n. 25031; in tal senso, sostanzialmente conforme,l’arresto richiamato dall’odierno ricorrente, Cass. Sez. 3, 18/10/2023n. 28906) e ciò, al fine di «contemperare, secondo equità, ilvantaggio che essa assicura al contraente adempiente ed il marginedi guadagno che il medesimo si riprometteva di trarre dalla regolareesecuzione del contratto, procedendo alla stima del bene secondo ilCC 29 Maggio 2026 Numero registro generale 3586/2024Ric. n. 3586/2024 Numero sezionale 1969/2026Pres C. GraziosiNumero di raccolta generale 22028/2026Est. I. AmbrosiData pubblicazione 27/06/2026valore di mercato al momento della restituzione (salvo che non siastato già venduto o altrimenti allocato, considerando, nel qual caso,i valori conseguiti) e poi detrarre tale valore dalle somme dovutedall'utilizzatore al concedente, con diritto del primo all'eventualeresiduo (Cass. n. 10249 del 2022)» (cfr. Cass. Sez. 3, 18/10/2023n. 28906).Pertanto, come già affermato dall’appena richiamato arrestodel 2023, si rivela determinante il contenuto della valutazionecompiuta dal Giudice di merito che per escludere eccessività e nonproporzionalità della clausola, non può limitarsi ad affermare inastratto la «idoneità in sé» della singola pattuizione ad assicurare ilriequilibrio della posizione dei contraenti a seguito della risoluzione,consentendo appunto al concedente di collocarsi nella stessaposizione che avrebbe conseguito con la regolare esecuzione delcontratto «affermando congiuntamente la configurabilità di unalegittima funzione anche sanzionatoria della clausola, non associataad una complessiva valutazione delle circostanze del caso concreto(delle quali il ricorrente dà conto di aver effettuato tempestivasegnalazione) idonea verificare, in effettiva applicazione dell’art.1526 c.c., il valore residuo del bene, da portare a deconto da quantodovuto dall’utilizzatore e l’eventuale necessità di ricondurre ad equitàil meccanismo contrattualmente previsto, ove esso giunga aconseguenze inique» (così test. Cass. Sez. 3, n. 28906/2023, cit.).Va, per completezza, richiamato, infine, quanto da questaCorte ritenuto in una fattispecie speculare a quella in esame ove èstata affermata la legittimità della clausola penale con la quale ilrisarcimento è parametrato al cosiddetto interesse positivo (cioè,all'utilità che il concedente avrebbe tratto dalla fisiologica esecuzionedel contratto), fermo restando il potere di riduzione del giudice aisensi del combinato disposto degli artt. 1526, comma 2, e 1384 c.c.(Cass. Sez. 3, 11/10/2024 n. 26518).Numero registro generale 3586/2024CC 29 Maggio 2026 Numero sezionale 1969/2026Ric. n. 3586/2024 Numero di raccolta generale 22028/2026Pres C. GraziosiData pubblicazione 27/06/2026Est. I. AmbrosiSulla questione, pertanto, è necessario rinviare alla pubblicaudienza ai sensi dell’art. 375 c.p.c. P.Q.MRinvia a pubblica udienza.Così deciso in Roma, il 29 maggio 2026.Il PresidenteChiara Graziosi
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