CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2024
Cassazione n. 04238/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione e la violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che con motivazione congrua e priva di illogicità la Corte d'appello, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici, ha ritenuto che le denominazioni apposte sulle confezioni di profumo, che rimandavano alle note marche, risultassero del tutto predominanti rispetto all'avvertenza apposta sulla confezione, che, pertanto, quest'ultima appariva del tutto inidonea ad assolvere ad un'effettiva informativa sulla non originalità del prodotto; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]