CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 32363/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] per il periodo di custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti dal 21/07/2018 sino al 10/01/2022; in riferimento a un capo di imputazione ipotizzante il reato previsto dall'art.74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, dal quale era stato assolto con sentenza della Corte di appello di Catanzaro, divenuta irrevocabile il 11/04/2022. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art. 315 cod.proc.pen., ha osservato che la domanda non poteva essere accolta, essendo ravvisabile una condotta gravemente colposa in capo al ricorrente da porre in diretto rapporto causale con la detenzione sofferta. Ha esposto che il ricorrente era stato sottoposto alla misura cautelare sulla scorta, essenzialmente, delle dichiarazioni rese dal coimputato e collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], dalle quali sembrava emergere la partecipazione organica del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso; ha esposto che il giudice di primo grado aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'odierno ricorrente, rilevando che lo stesso aveva posto a disposizione del [OSCURATO:PERSONA] il proprio profilo e relative credenziali su un sito internet e che le stesse erano state utilizzate per l'ordinativo di semi di canapa indiana per decine di migliaia di euro, da recapitare - per la maggior parte - presso la residenza dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; ha esposto che la Corte d'appello aveva assolto il ricorrente sulla base dell'assenza effettiva di un sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, fermo però restando l'acclarato coinvolgimento nelle operazioni di acquisto di semi di canapa nonché la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] fosse, a propria volta, un coltivatore di sostanza del tipo marijuana. Ha quindi ritenuto che i predetti elementi di fatto, complessivamente valutati, fossero tali da ingenerare l'apparenza di una situazione di apparente colpevolezza ponendosi in rapporto sinergico con l'emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale, con conseguente perfezionamento dell'elemento ostativo della colpa grave. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione; con il quale ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione dell'art.314 cod.proc.pen.. In riferimento alle argomentazioni spiegate dalla Corte territoriale, ha esposto che l'acquisto on line di semi di canapa dovesse considerarsi attività del tutto lecita e che doveva ritenersi irrilevante, in quanto non contestata, la circostanza in base alla quale il [OSCURATO:PERSONA] fosse un coltivatore di marijuana; esponendo come, di contro, in sede di sentenza di assoluzione fosse stato univocamente escluso che il ricorrente potesse essere qualificato come membro di un sodalizio criminale; ritenendo, quindi, che i comportamenti del ricorrente non si fossero posti in rapporto di causa/effetto con la sofferta detenzione. 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. L'unico motivo posto alla base dell'impugnazione contiene una contestazione in ordine alla correttezza del percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale in punto di valutazione della sussistenza della causa ostativa rappresentata dalla presenza di un comportamento - da parte dell'istante - che abbia concorso a dare luogo alla detenzione con dolo o colpa grave. 3. Va quindi premesso che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione per dolo o colpa grave, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra- processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 03/06/2010, n.34656, Davoli, Rv. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263197; Sez.3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.28012, Lepri, Rv. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/09/2016, n.3359/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, 05/02/2019, n.27548, Hosni, Rv. 276458). 4. Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell'arresto espresso da Sez.U, 13/12/1995, n.43/1996, Sarnataro, Rv. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione; derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 10/6/2010, n.27397, Grillo, Rv. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., Rv. 271739). Sulla base di tali considerazioni, ne consegue - contrariamente alla prospettazione difensiva - che non sussiste alcuna contraddizione intrinseca derivante dalla presa d'atto, da parte del giudice della riparazione, della ritenuta irrilevanza penale della condotta ascritta rispetto alla negazione dell'indennizzo in presenza di comportamenti colposi ritenuti direttamente sinergici con la detenzione subìta.5. Nel caso di specie, deve quindi ritenersi che la motivazione della Corte territoriale si sia adeguatamente confrontata con i predetti principi, adottando una motivazione coerente e non palesemente illogica; a propria volta fondata sulle argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado e - nell'ottica di un necessario raffronto con le argomentazioni poste alla base della sentenza di assoluzione - non smentite, in punto di fatto, dalla Corte d'appello. Difatti, il giudice della riparazione ha congruamente valorizzato gli elementi fattuali, univocamente emersi nei giudizi di merito, in base ai quali il [OSCURATO:PERSONA] aveva scientemente posto a disposizione del [OSCURATO:PERSONA] un proprio account (con relative credenziali) per l'acquisto di semi di canapa indiana e come lo stesso si fosse altresì posto a disposizione per la relativa custodia, ricevendo la maggior parte della merce presso il proprio indirizzo di residenza; tanto in coerenza con il principio in base al quale in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa della colpa grave dell'interessato, assumono rilevanza la contiguità dello stesso con soggetti coinvolti in un traffico di stupefacenti e la disponibilità manifestata a questi ultimi a ricevere in custodia una partita di droga, costituendo condotte ambigue ed imprudenti, idonee ad ingenerare la convinzione del suo coinvolgimento nell'organizzazione criminale dedita all'illecito traffico (Sez. 4, n. 42679 del 24/05/2007, Smecca, Rv. 237898). Ne consegue che, con conclusione pienamente coerente con i predetti principi, il giudice della riparazione ha ritenuto - sulla base di una valutazione ex ante - che i comportamenti tenuti dal ricorrente fossero idonei a generare l'apparenza del suo coinvolgimento in attività legate al traffico di sostanze stupefacenti, ponendosi quindi in rapporto sinergico con la detenzione subìta. 8. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento delle spese di costituzione e difesa sostenute dal Ministero resistente in questo grado di legittimità, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento delle spese sostenute in favore