CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06923/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce l'intervenuta prescrizione del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. (in tal senso esplicito il motivo che fa esclusivo riferimento a tale capo della sentenza, v. pag. 4 motivi di ricorso) è manifestamente infondato, tenuto conto che, alla luce della contestata recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. (irrilevante che sia stato operato un bilanciamento in termini di equivalenza con le concesse circostanze attenuanti generiche), il reato commesso si prescrive in anni tredici, mesi dieci e giorni dieci; che, infatti, secondo ormai pacifica giurisprudenza di legittimità, la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione (art. 157, secondo comma, cod. pen.), sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721; Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, Freda, Rv. 272021); rilevato che generico risulta il secondo motivo che censura l'intervenuta riqualificazione dei fatti nel delitto di cui all'art. 337 cod. pen. piuttosto che nella fattispecie di cui all'art. 336 cod. pen. in quanto non si confronta con la motivazione della decisione che ha fatto presente come detta contestazione fosse già ricompresa nell'imputazione; rilevato che il terzo motivo con cui ci si duole della mancata risposta al motivo di appello con cui erano state ipotizzate contraddizioni nelle versioni del personale della [OSCURATO:PERSONA] è egualmente generico, visto che lo stesso, pur reiteratamente riproducendo il motivo, contrariamente a quanto dedotto, non risulta evidenziare alcuna contraddizione, essendo concordi i testi nel riferire che il ricorrente avesse dapprima aggredito e poi usato violenza e provocato lesioni all'assistente [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il quarto motivo, con cui si deduce l'insussistenza del delitto a causa dell'inefficacia della condotta/è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello; che lo stesso ricorrente riproduce la corretta risposta della Corte di appello che, proprio al fine di confutare la dedotta integrazione nella forma tentata, ha rilevato l'irrilevanza del dato che vedeva i pubblici ufficiali aver comunque portato a termine l'attività istituzionale, in quanto non ritenuta necessaria ai fini della consumazione della fattispecie; ritenuto che generico e manifestamente infondato risulta il quinto motivo (invero apodittico nella parte in cui non consente di comprendere quale sia la ragione del rilievo), avendo la Corte di appello escluso l'assorbimento del delitto di lesioni personali in quello di resistenza a pubblico ufficiale, con pertinente riferimento a consolidata giurisprudenza di legittimità; rilevato che generico risulta il sesto nnotiZrbIrà1 trattamento sanzionatorio in quanto privo di effettiva censura; ritenuto che il settimo motivo/ con cui si censura il bilanciamento operato in termini di equivalenza tra recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, e circostanze attenuanti generiche sul presupposto dell'incostituzionalità dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. è manifestamente infondato, essendo la citata sentenza del Giudice delle leggi n. 141 del 2023, decisione intervenuta in differente ambito (incostituzionalità del divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. sulla recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d