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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 dicembre 2021

Cassazione n. 10075/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11315-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][ONI; - controrkatrente - avverso la sentenza n. 287/2019 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 18/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 11315 sez.

ML - ud. 02-12-2021 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - Lavoro proc. N. 11315/2020 tra INPS (Parte ricorrente) e Sandroni (Parte controricorrente) Con sentenza del tribunale di Ancona del 18.8.19, resa a seguito di opposizione ad accertamento tecnico preventivo, è stato accertata l'invalidità della lavoratrice in epigrafe al fine della &Dizione del beneficio della maggiorazione contributiva ex art. 80 co. 3

1. 388/00 dal 10.2.18 ed è stato condannato l'INPS al pagamento di metà delle spese (liquidate in euro 1500 per l'intero).

Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per tre motivi, cui resiste con controricorso la lavoratrice.

Con il primo motivo si deduce violazione del citato art,. 80 e dell'art. 8

1. 533/73, per avere il tribunale riconosciuto il beneficio in difetto di domanda amministrativa specifica per la contribuzione figurative, essendovi stata solo domanda per accertamento tecnico preventivo per l'invalidità, procedimento non applicabile nella specie.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 91-92-113-116 -152 att. c.p.c. e 2967 c.c., per avere la sentenza posto a carico dell'INPS le spese del giudizio sebbene nessuna prestazione fosse dovuta dall'INPS.

Con il terzo motivo si deduce violazione degli articoli 101 — 102 — 10 d.l. 203/05 e 3 co. 3

1. 104/92, per avere il tribunale trascurato che la legittimazione passiva non è dell'INPS (che nessuna prestazione deve) ma al più di altri soggetti legittimati a riconoscere i benefici della invalidità. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non sussistono le condizioni per decidere la controversia secondo il rito adottato e che pertanto la causa deve essere trasmessa alla Sezione Lavoro della Corte.

P.q.m. dispone trasmettersi gli atti alla Sezione Lavoro della Corte.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11315-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][ONI; - controrkatrente - avverso la sentenza n. 287/2019 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 18/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 11315 sez. ML - ud. 02-12-2021 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - Lavoro proc. N. 11315/2020 tra INPS (Parte ricorrente) e Sandroni (Parte controricorrente) Con sentenza del tribunale di Ancona del 18.8.19, resa a seguito di opposizione ad accertamento tecnico preventivo, è stato accertata l'invalidità della lavoratrice in epigrafe al fine della &Dizione del beneficio della maggiorazione contributiva ex art. 80 co. 3 1. 388/00 dal 10.2.18 ed è stato condannato l'INPS al pagamento di metà delle spese (liquidate in euro 1500 per l'intero). Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per tre motivi, cui resiste con controricorso la lavoratrice. Con il primo motivo si deduce violazione del citato art,. 80 e dell'art. 8 1. 533/73, per avere il tribunale riconosciuto il beneficio in difetto di domanda amministrativa specifica per la contribuzione figurative, essendovi stata solo domanda per accertamento tecnico preventivo per l'invalidità, procedimento non applicabile nella specie. Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 91-92-113-116 -152 att. c.p.c. e 2967 c.c., per avere la sentenza posto a carico dell'INPS le spese del giudizio sebbene nessuna prestazione fosse dovuta dall'INPS. Con il terzo motivo si deduce violazione degli articoli 101 — 102 — 10 d.l. 203/05 e 3 co. 3 1. 104/92, per avere il tribunale trascurato che la legittimazione passiva non è dell'INPS (che nessuna prestazione deve) ma al più di altri soggetti legittimati a riconoscere i benefici della invalidità. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non sussistono le condizioni per decidere la controversia secondo il rito adottato e che pertanto la causa deve essere trasmessa alla Sezione Lavoro della Corte. P.q.m. dispone trasmettersi gli atti alla Sezione Lavoro della Corte. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]
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