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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46817/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ut7 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta responsabilità è generico in quanto privo di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata essendo lo stesso meramente evocativo dei vizi enunciati; che la Corte di merito ha puntualmente evidenziato l'esistenza dei presupposti che hanno dato adito alla condanna oltre che le ragioni poste a base del rigetto dei motivi tesi a confutare la responsabilità; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ut7 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta responsabilità è generico in quanto privo di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata essendo lo stesso meramente evocativo dei vizi enunciati; che la Corte di merito ha puntualmente evidenziato l'esistenza dei presupposti che hanno dato adito alla condanna oltre che le ragioni poste a base del rigetto dei motivi tesi a confutare la responsabilità; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 46817/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris