CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33736/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi dedotti nel ricorso - afferente alla condanna del ricorrente in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. peri. - sono riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il primo motivo, con cui si censura l'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., da riconoscersi in forma putativa, è altresì manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello - con motivazione congrua, coerente, ed esaustiva - dato conto di come non potesse ravvisarvi alcuna arbitrarietà nell'atto dei pubblici ufficiali, che si limitavano ad operare un'attività di controllo e identificazione; Ritenuto che alla medesima conclusione si espone il secondo motivo di ricorso, afferente all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, dal momento che la Corte d'appello - nell'esercizio del suo potere discrezionale e con motivazione, per come argomentata, non censurabile in sede di legittimità - ha valutato, nell'escludere dette circostanze, i precedenti penali del ricorrente nonché l'assenza di elementi da valorizzare positivamente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5