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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2025

Cassazione n. 19836/2025

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o proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversol’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tri bunale di sorveglianza di Roma dato avvisoalle parti; uditala relazione svolta dal Consi g l iere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche, con il provvedimento impugnato, è stat o rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l ’ ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Viterbo che ha respinto parzialmente la richiesta di liberazione anticipata relativa a sei semestri, in relazione al periodo compreso tra il marzo 2021 e il settembre 2022.

Considerato che il m otivo unico proposto dalla difesa, a vv.

M Gabriele (inosservanza oerronea applicazione di legge penale) è inammissibile in quanto devolve censure generiche e prive della specifica indicazione delle ragioni, in fatto e in diritto, su cui fondano, nonché non consentite in sede di legittimità perché versate in fatto.

Rilevato, infatti, chel’ordinanza impugnata fa compiuto e logico riferimento al periodo compreso tra Marzo 2021 e settembre 2022 , alle infrazioni disciplinari in cui è incorso il condannato, nonché alle sanzion i, reputate espressione di mancata partecipazione all'opera di rieducazione e tali da manifestare una condotta di complessiva insofferenza alle regole , secondo u n ragionamento avversato soltanto con argomenti generici ed in fatto (perché collega i comportamenti sanzionati a ragioni connesse all’isolamento in atto).

Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversol’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tri bunale di sorveglianza di Roma dato avvisoalle parti; uditala relazione svolta dal Consi g l iere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche, con il provvedimento impugnato, è stat o rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l ’ ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Viterbo che ha respinto parzialmente la richiesta di liberazione anticipata relativa a sei semestri, in relazione al periodo compreso tra il marzo 2021 e il settembre 2022. Considerato che il m otivo unico proposto dalla difesa, a vv. M Gabriele (inosservanza oerronea applicazione di legge penale) è inammissibile in quanto devolve censure generiche e prive della specifica indicazione delle ragioni, in fatto e in diritto, su cui fondano, nonché non consentite in sede di legittimità perché versate in fatto. Rilevato, infatti, chel’ordinanza impugnata fa compiuto e logico riferimento al periodo compreso tra Marzo 2021 e settembre 2022 , alle infrazioni disciplinari in cui è incorso il condannato, nonché alle sanzion i, reputate espressione di mancata partecipazione all'opera di rieducazione e tali da manifestare una condotta di complessiva insofferenza alle regole , secondo u n ragionamento avversato soltanto con argomenti generici ed in fatto (perché collega i comportamenti sanzionati a ragioni connesse all’isolamento in atto). Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S
Sentenza Cassazione n. 19836/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris