Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04000/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso.

Rilevato che il primo motivo - avente ad oggetto la penale responsabilità e, in particolate, la finalità di spaccio - è interamente versato in fatto, a fronte di una congrua motivazione fornita, sul punto dalla Corte di appello (pag. 2).

La seconda censura del primo motivo - avente ad oggetto la procedura adottata nella valutazione del THC - è, invece, dedotta per la prima volta in questa sede ed è quindi inammissibile.

Il secondo motivo, avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., è generico a fronte della puntuale motivazione fornita dalla sentenza impugnata circa il fatto che l'imputato è soggetto gravato da un precedente specifico commesso nell'anno 2018.

Anche il terzo motivo - avente ad oggetto la mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 - è reiterativo di censura già formulata al giudice di appello, alla quale è stata fornita puntuale risposta (vedi pag. 4 e 5 nella parte in cui ci si sofferma sul quantitativo di droga detenuta e sulle modalità della condotta che inducono a ritenere il carattere professionale dell'attività illecita svolta).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Rilevato che il primo motivo - avente ad oggetto la penale responsabilità e, in particolate, la finalità di spaccio - è interamente versato in fatto, a fronte di una congrua motivazione fornita, sul punto dalla Corte di appello (pag. 2). La seconda censura del primo motivo - avente ad oggetto la procedura adottata nella valutazione del THC - è, invece, dedotta per la prima volta in questa sede ed è quindi inammissibile. Il secondo motivo, avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., è generico a fronte della puntuale motivazione fornita dalla sentenza impugnata circa il fatto che l'imputato è soggetto gravato da un precedente specifico commesso nell'anno 2018. Anche il terzo motivo - avente ad oggetto la mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 - è reiterativo di censura già formulata al giudice di appello, alla quale è stata fornita puntuale risposta (vedi pag. 4 e 5 nella parte in cui ci si sofferma sul quantitativo di droga detenuta e sulle modalità della condotta che inducono a ritenere il carattere professionale dell'attività illecita svolta). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 04000/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris