CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 luglio 1990
Cassazione n. 16643/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/07/1990 avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24/3/2021, la Corte di appello di Torino riformava nei termini del dispositivo la pronuncia emessa il 28/10/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, così rideterminando la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con riguardo ai reati di cui alla rubrica. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione, che avrebbe negato - quanto al capo A) - la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con argomento carente, viziato e privo di adeguata risposta alle censure difensive. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. La Corte di appello, pronunciandosi sulla stessa questione, ha infatti negato la riqualificazione del capo A) ai sensi del comma 5 citato con motivazione solida, fondata su concreti elementi istruttori e priva di qualunque carenza od illogicità manifesta; come tale, dunque, non censurabile. 4. In particolare, la sentenza, dopo aver richiamato la costante giurisprudenza di legittimità sul punto, ha sottolineato: a) il quantitativo di sostanze dopanti detenute dall'imputato (come riportato nella contestazione); b) il considerevole numero di contatti e clienti che avevano affermato di essersi riforniti proprio dal Rossetto per i medicinali dopanti; c) le dichiarazioni dell'ex fidanzata del ricorrente, che aveva riferito che tale attività illecita consentiva a questi un elevato tenore di vita; d) la circostanza per cui il "volume d'affari" gestito dal Rossetto era tale che lo stesso non si peritava di svolgere l'attività illecita in casa, anche alla presenza della madre e della fidanzata. 5. Con questo ampio argomento, dunque, la sentenza ha eseguito una valutazione complessiva del fatto, nei suoi termini oggettivi e soggettivi, verificandone modalità e caratteri, e così logicamente escludendo che il fatto potesse esser qualificato come di lieve entità. 6. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 marzo 2022 Il onigliere estensore Il Presidente eng [OSCURATO:PERSONA] \yrix--1 [OSCURATO:PERSONA]