CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01920/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, tutte rappresentate e difes e per procura in calce al ricorso da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amato che haindicato indirizzo p.e.c . ; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliata; -controricorrente– Tributi-IRES Accertamento analitico-induttivo. Società di comodo avverso la sentenza n . 71 / 3 / 20 1 7 della Commissione tributaria regionale dell’UMBRIA, depositata il21 febbraio 20 1 7 ; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consigliodel 21 gennaio 202 6 . Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Perugia, con distinte sentenze (n.ri 130, 131 e 132 emesse tutte il 25 marzo 2015,) rigettò i ricorsi proposti rispettivamente dalle società (appartenenti tutte al [OSCURATO:SOCIETA].) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., esercente l’attività di agriturismo, Agricola forestale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. avverso gli avvisi con i quali, in relazione all’anno di imposta 2009, l’Agenzia delle entrate aveva accertato reddito imponibile ai fini dell’IRES e IRAP configurando in capo alle stesse la condizione di società di comodo, ritenendo altresì non superato il test di operatività di cui all’art.30 della legge n.724 del 1994. Gli appelli avverso queste decisioni, distintamente proposti dalle su indicate società, sono stati rigettati, previa riunione, dalla Commissione tributaria regionale dell’Umbria, con la sentenza indicata in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] di appello-premessa quale dirimente la circostanza che le società non avessero dimostrato neppure un tentativo di porre in essere una qualche attività propedeutica all’inizio dell’attività indicata nei rispettivi statuti-riteneva che il lamentato stato di crisi del gruppo societario al quale appartenevano tutte le società appellanti non potesse rientrare tra i casi di “oggettiva situazione” di non normale svolgimento dell’attività economica, ovvero eventi straordinari e imprevedibili, essendo semmai riconducibile a situazioni del tutto soggettive proprie del gruppo di riferimento. Riteneva, inoltre , che le società non potessero definirsi agricole ai sensi dell’art.2135 c.c. risultando l’unica attività concretamente esercitata quella “statica” di gestione di immobili. Rigettava i motivi variamente articolati riconducibili sotto vari profili alla violazione del contraddittorio procedimentale e inammissibile, perché nuovo, il motivo relativo ad una dedotta violazione dell’art.12, comma 7, dello Statuto del contribuente. Confermava, infine, la correttezza del reddito imponibile come determinato dall’Ufficio. Avverso la sentenza di secondo grado propongono unico ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione, affidandosi a quattromotivi. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380 bis-1 c.p.c., alla trattazione in camera di consiglio per la quale non risultano depositate memorie. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso - rubricato: violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, in relazione all’art.360 n.3 c.p.c., per violazione degli obblighi di contraddittorio endoprocedimentale da attivare obbligatoriamente e preliminarmente all’emissione dell’avviso di accertamento- le ricorrenti censurano la sentenza impugnata laddove i Giudici di appello si erano limitati a statuire che un contraddittorio con le appellanti si è comunque tenuto, secondo un criterio di raggiungimento dello scopo partecipativo e che,comunque , non viene dimostrato neppure in giudizio il possibile esito diverso dell’attivato procedimento impositivo. 1.1. La censura è inammissibile, in primo luogo, in quanto genericamente formulata con riguardo più all’atto impositivo in sé che alle argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata. In secondo luogo, il mezzo di impugnazione non si confronta con il decisum laddove i Giudici di appello non si sono limitati ad affermare, peraltro correttamente siccome in linea con i principi sanciti in materia da questa Corte, che un contraddittorio si era comunque tenuto, e che neppure in giudizio era stato dimostrato un possibile esito diverso dell’attivato procedimento impositivo ma, hanno , anche , osservato come in tema di disapplicazione delle norme sulle cd. società di comodo, il comma 8 dell’art.37 bis del d.P.R. n.600 del 1973 preveda uno specifico modello procedimentale caratterizzato dalla presentazione di una istanza di disapplicazione …, istanza che nel caso di specie non è stata presentata dalle società appellanti. 2. Tale ultima argomentazione viene censurata con il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme antielusive e di procedura di garanzia del contribuente (art.37 bis, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973), essendo stato l’accertamento emessosenza preventiva richiesta di chiarimenti al contribuente circa presunte ipotesi elusive. In particolare, si deduce che l’avviso di accertamento deve contenere, a pena di nullità, le argomentazioni in fatto e in diritto che hanno portato l’Ufficio a disattendere i chiarimenti forniti dal contribuente. 2.1. La censura è inammissibile per le ragioni già svolte con riferimento al primo motivo alle quali va aggiunto che le ricorrenti non riportano, neppure per stralci idonei allo scopo, il contenuto dell’avviso di accertamento sìda consentire a questa Corte il preliminare vaglio di ammissibilità. Inoltre, il mezzo male interpreta le argomentazioni svolte dalla C.T.R. laddove con le stesse non si è ritenut a , come ventilato nell’illustrazione del motivo, la necessità della presentazione di istanza di interpello,ma, si è evidenziato come, in dette ipotesi, sia prevista una specifica procedura di attivazione del contraddittorio; tuttoin linea con l’orientamento di questa Corte la quale, in materia, ha statuito che in tema di società di comodo, in caso di mancato superamento del test di operatività, anche in seguito alle modifiche apportate all'art. 30 della leggen. 724 del 1994 dalla legge n. 296 del 2006, permane la possibilità per il contribuente di vincere la presunzione legale della finalità elusiva delle società non operative attraverso la prova contraria qualificata dalla ricorrenza di una situazione oggettiva a sé non imputabile che ha reso impossibile il conseguimento di ricavi e la produzione di reddito entro la soglia minima stabilita "ex lege", non essendo a tal fine necessario esperire preventivamente il rimedio precontenzioso dell'interpello disapplicativo (v. Cass., Sez. 5, n. 4946 del 24/02/2021 ; conf. Cass. Sez. 5, ordinanza n. 4946 del 24/02/2021). 3.Con il terzo motivo, articolato in relazione all’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., le ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione dell’art.30, comma 4 bis, del dlgs. n.724 del 1994 perpetratadalla C.T . R . laddove non aveva riconosciuto la sussistenza di situazioni oggettive che avrebberoreso impossibile il conseguimento di ricavi minimi di cui allo stesso articolo. In particolare, si censura il Giudice di appello per non avere riconosciuto tale qualità allo stato di crisi nel quale versava l’intero Gruppo societarioe si ribadisce che le oggettive situazioni che avevano impedito migliori risultati economici erano da individuarsi nella circostanza che le società erano,nelle annualità in commento, ancora in fase di start upe non avevano, ancora , realizzato l’ultimazione delle opere e il pieno avvio delle attività economiche, né avevano le necessarie disponibilità economiche per farlo. 3.1 La censura è infondata. Sul punto la sentenza impugnata così motiva: la pur documentata situazione di crisi economico e finanziaria che ha colpito la capogruppo delle società appellate non rappresenta motivo sufficiente ad escludere le società controllate dall’applicazione delle società non operative dal momento che esse -come si è già detto- non hanno mai svolto alcuna attività, se si eccettua la stipula di sporadici contratti di locazione non finanziaria di terreni agricoli. 3.2.Premesso che,con il mezzo di impugnazione, si introducono inammissibilmente tutta una serie di fatti (dei quali si ignora, tra l’altro, la rituale allegazione in giudizio) tesi a contrappore una diversa valutazione in fatto rispetto all’accertamento compiuto dal Giudice di merito, la sentenza impugnata non incorre nel denunciato vizio di falsa applicazione di legge muovendosi lungo il solco interpretativo tracciato in materia da questa Cortela quale, anche di recente, ha ribadito che in tema di società di comodo, in caso di mancato superamento del cd. test di operatività, anche in seguito alle modifiche apportate all'art. 30 della l. n. 724 del 1994 dalla l. n. 296 del 2006, il contribuente può superare la presunzione relativa di non operatività dando prova dell'esistenza di situazioni oggettive, indipendenti dalla sua volontà, tali da comportare l'assoluta impossibilità di esercitare l'attività d'impresa(cfr. Cass., Sez. , Ordinanza n. 24731 del 07/09/2025). È pur vero che già Cass. 12.2.2019 n. 4019, nel confermare Cass.n.16294/2018, ha statuito che in tema di società di comodo, "l'impossibilità" per l'impresa di conseguire il reddito minimo presunto secondo il meccanismo di determinazione di cui all'art. 30, comma 4- bis, della l. n. 724 del 1994, per situazioni oggettive di carattere straordinario - l a cui prova è a carico del contribuente - non va intesa in termini assoluti maeconomici, nel senso che debba aversi riguardo all'effettive condizioni del mercato. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione di merito che aveva omesso ogni considerazione sulla crisi del settore automobilistico quale elemento determinante della scelta aziendale di riconversione della produzione nel settore dei pannelli solari) ma, questa giurisprudenza non si attaglia alla fattispecie. Nel caso in esame, infatti, la mera sussistenza di una crisi economica finanziaria che aveva interessato la capogruppo, senza altro riferimento a circostanze esulanti dalla sfera soggettiva di volontà della contribuente, non rivest e quella situazione di oggettiva impossibilità come delineata da questa Corte. 4. Con il quarto motivo le ricorrenti deducono, in relazione all’art.360, primo comma, num.5 c.p.c., l’omesso esame da parte della C.T.R. di fatti decisivi per il giudizio costituiti da perizie di parte, confermate quanto alla determinazione dei valori degli immobili da perizie effettuate dall’Agenzia del territorio,che avrebbero dimostrato l’errore nel quale le Società erano incorse nell’indicare in bilancio un valore degli immobili ben superiore a quello reale. 4.1 Il motivo - inammissibile alla luce della giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre di recente, Cass., Sez. Tributaria, 29 gennaio 2025 n.2052; conf. Cass. 9 aprile 2018 n. 8621) la quale ritiene che il vizio di omesso esame di un fatto decisivo della controversia non può essere dedotto per la mancata considerazione di una perizia stragiudiziale, in quanto la stessa non ha valore di prova, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di avere accertato- è , in ogni caso, infondato in quant o, dalla lettura della sentenza impugnata(v.pag.6), emerge che il Giudice di appello ha in ogni caso esaminato i fatti emergenti dai suddetti documenti indicando come inutilizzabili quelli depositati tardivamente in memoria e irrilevanti gli altri (dichiarando privo di pregio il motivo inerente la non corretta determinazione del reddito delle società appellanti anche alla luce delle riscontrate irregolarità contabili rilevate dall’Ufficio per le annualità dal 2008 al 2012, come peraltro già rilevato dal primo giudice). 5. In conclusione, il ricorso va rigettato con spese, liquidate in dispositivo,a carico delle soccombenti. 6. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti, in solido, alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese liquidate in complessivi euro 5.600,00oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu