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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 1972

Cassazione n. 39919/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/09/1972 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. La Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna alla pena di mesi otto di arresto di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 699 cod. pen., per aver portato fuori dalla propria abitazione, in presenza di una manifestazione elettorale, un machete con lama in metallo di circa 26 cm., strumento utilizzabile per l'offesa alla persona, e per il reato di cui all'art. 75 d.

Igs. n. 159 del 2011, per aver contravvenuto agli obblighi della sorveglianza speciale, in particolare a quello kncasare entro le ore 20,00, di non detenere o portare armi e di non partecipare a pubbliche riunioni, fatti commessi in Albinia di Orbetello il 3 giugno 2016.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge perché il porto di un machete fuori dell'abitazione integra il reato di cui all'art. 4

I. n. 110 del 1975 e non quello di cui all'art. 699 cod. pen.

Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di omesso riconoscimento del giustificato motivo, elemento tipico della fattispecie di cui all'art. 4

I. n. 110 del 1975.

Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di omesso riconoscimento, in alternativa all'affermazione del giustificato motivo, dell'attenuante della lieve entità.

Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge

3. Successivamente il difensore ricorrente ha proposto memoria con cui ha argomentato diffusamente in ordine alle indicazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza circa: il riferimento alla proposizione di motivi riproduttivi di censure già adeguatamente vagliatl e disattes, dal giudice del merito; e il riferimento all'assenza di specifica critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.

4. Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha spiegato che il riferimento al machete, e quindi ad un oggetto elettivamente destinato ad attività agricole, è puramente assertivo, perché nel caso in esame l'arma non può rientrare in quella categoria, in ragione delle caratteristiche concrete di micidialità.

In buona sostanza, la Corte di appello ha negato di poter qualificare l'oggetto in esame come machete e quindi diviene inconferente l'osservazione di ricorso circa la non riconducibilità, per giurisprudenza della Corte di cassazione, del machete alla categoria delle armi bianche.

Il secondo e il terzo motivo sono del pari manifestamente infondati, dal momento che l'esclusione della ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 4

I. n. 110 del 1975 impedisce di ravvisare l'elemento del giustificato motivo o l'attenuante della lieve entità.

Il quarto motivo è generico perché non si correla con le ragioni espresse dalla sentenza impugnata, che ha trattato, nell'ambito del motivo di appello proposto, il tema della costituzionalità della previsione incriminatrice di cui all'art. 75, comma 1, d.

Igs. n. 159 del 2011.

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23 settembre 2021 Il con igli estensore Il presidente Giuse pe an ucia [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/09/1972 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna alla pena di mesi otto di arresto di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 699 cod. pen., per aver portato fuori dalla propria abitazione, in presenza di una manifestazione elettorale, un machete con lama in metallo di circa 26 cm., strumento utilizzabile per l'offesa alla persona, e per il reato di cui all'art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011, per aver contravvenuto agli obblighi della sorveglianza speciale, in particolare a quello kncasare entro le ore 20,00, di non detenere o portare armi e di non partecipare a pubbliche riunioni, fatti commessi in Albinia di Orbetello il 3 giugno 2016. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge perché il porto di un machete fuori dell'abitazione integra il reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975 e non quello di cui all'art. 699 cod. pen. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di omesso riconoscimento del giustificato motivo, elemento tipico della fattispecie di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di omesso riconoscimento, in alternativa all'affermazione del giustificato motivo, dell'attenuante della lieve entità. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge 3. Successivamente il difensore ricorrente ha proposto memoria con cui ha argomentato diffusamente in ordine alle indicazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza circa: il riferimento alla proposizione di motivi riproduttivi di censure già adeguatamente vagliatl e disattes, dal giudice del merito; e il riferimento all'assenza di specifica critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata. 4. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha spiegato che il riferimento al machete, e quindi ad un oggetto elettivamente destinato ad attività agricole, è puramente assertivo, perché nel caso in esame l'arma non può rientrare in quella categoria, in ragione delle caratteristiche concrete di micidialità. In buona sostanza, la Corte di appello ha negato di poter qualificare l'oggetto in esame come machete e quindi diviene inconferente l'osservazione di ricorso circa la non riconducibilità, per giurisprudenza della Corte di cassazione, del machete alla categoria delle armi bianche. Il secondo e il terzo motivo sono del pari manifestamente infondati, dal momento che l'esclusione della ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975 impedisce di ravvisare l'elemento del giustificato motivo o l'attenuante della lieve entità. Il quarto motivo è generico perché non si correla con le ragioni espresse dalla sentenza impugnata, che ha trattato, nell'ambito del motivo di appello proposto, il tema della costituzionalità della previsione incriminatrice di cui all'art. 75, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011. 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il con igli estensore Il presidente Giuse pe an ucia [OSCURATO:PERSONA]
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