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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 febbraio 2025

Cassazione n. 07524/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18962-2017 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Siena, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Reg.

Imprese di Siena 00884060526, in persona del procuratore Avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a lui conferita,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio é elettivamentedomiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2, giusta procura alle liti inatti. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel giudizio dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale intervenuta nel giudizio di appello ex art. 111 cod. proc. civ. per essere l’assuntrice del concordato fallimentare della società fallita. -controricorrente - contro -Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione S.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]); -[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), rappresentata dalla mandataria ItalfondiarioS.p.a. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale intervenuta nel giudizio di appello ex art.111 c.p.c. - intimat e - avverso la sentenza n. 249/2017, pubblicata il 10/2/2017 dalla Corte di Appello di Catania,nel giudizio R.G. 2103/2010 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/2/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello diCatania, decidendo sul gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. nei confronti del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione S.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,ha rigettato l’appello così proposto, correggendo tuttavia l’errore materiale contenuto nella sentenza gravata nel senso che dovesse essere aggiunto aldispositivo della predetta sentenza, a pag. 18, dopo le parole “condanna [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”, le parole “in nome e per conto della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.” e sostituendo alla somma di “euro 99.592,16” la somma di “euro 59.561,16”.

La vicenda processuale che ci occupa può essere riassunta nei termini che seguono.

2. Con istanza d’insinuazione al passivodatata 14/6/2004, la MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]ed “in forza di contratto di conferimento del ramo di azienda relativo all’attività di leasing e factoring per atto pubblico a notar [OSCURATO:PERSONA] in Siena 28giugno 2002, rep. 18878, racc. 6572”, chiedeva l’ammissione allo stato passivo del Fallimentodella [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione S.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., per il credito di €145.290,76.

3. Il G.D. rigettava tuttavia la domanda.

La MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi diSiena S.p.a., proponeva dunque “opposizione allo stato passivo” .

4. Nel giudizio n. 3023/2005 in tal modo incardinato dinanzi al Tribunale di Catania, si costituiva il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:SOCIETA]. con “comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale”, resistendo alla opposizione della Banca e spiegandodomanda riconvenzionale contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., per sentir «ritenere e dichiarare la natura traslativa dei contrattidi leasing in contenzioso e, conseguentemente in via riconvenzionale, in applicazione dell’art.1526 cod. civ., il diritto del fallimento alla restituzione di tutti i canoni pagati dalla stipula dei contratti alla dichiarazione di fallimento, detratto un indennizzo da determinare, in via equitativa, per il godimento dei beni; per l’effetto, condannare la MPS [OSCURATO:PERSONA] BancaS.p.a. al pagamento della complessiva somma di euro 105.449,09, detratto l’equo indennizzodeterminando, oltre interessi al tasso legale dalla risoluzione al soddisfo, o in via subordinata dalla domanda al soddisfo; …».

5. Con sentenza n. 3251/2010 pubblicata in data 6/8/2010, il Tribunale di Catania cosìstatuiva: “- rigetta la opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; - accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e, per l’effetto, condanna MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. al pagamento delle spese processuali in favore della Curatela che liquida in complessivi euro 8.000,00 per diritti ed onorari, oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali; pone le spese di C.T.U. già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della ricorrente”. 6.Avverso la sentenza n. 3251/2010 pubblicata in data 6/8/2010 proponeva appello la MPSGestione [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].,chiedendo alla Corte di appello di Catania, fra l’altro. di “modificare lo stato passivo opposto ed ammettere la M.P.S. gestione crediti banca spa, in persona del legalerappresentante pro tempore, non in proprio ma in nome e per conto della [OSCURATO:PERSONA] deiPaschi di [OSCURATO:PERSONA], al passivo del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazione già Cities on line Spa in liquidazione, per la somma di 145.290,76 come specificata nella domanda diinsinuazione al passivo presentata dalla opponente.

Sempre in riforma della sentenzaimpugnata rigettare, siccome infondata in fatto ed in diritto, la domanda riconvenzionale accolta dalla sentenza impugnata.

In subordine dichiarare il difetto di legittimazione passiva diMPS gestione crediti banca spa in ordine alla domanda riconvenzionale spiegata dallacuratela.

In ulteriore subordine contenere l’importo della condanna nei limiti di €. 59.591,16.Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio”.

7. Il giudizio si incardinavacosì presso la Corte di Appello di Catania al n.

R.G. 2103/2010.Con comparsa di costituzione e risposta in appello, si costituiva ilFallimento appellato, chiedendo “rigettare l’appello della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] SpAper il tramite di MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; correggere l’errore materiale in cui è incorso iltribunale sopra evidenziato; confermare per il resto la sentenza impugnata”.

8. Con comparsa di costituzione ex art. 111 cod. proc. civ.si costituiva, poi, in data 7/10/2015 il successore a titolo particolare del Fallimento, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., quale società assuntrice del ConcordatoFallimentare della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in liquidazione, “facendo proprie”tutte le difese già formulate dalla curatela fallimentare.

9. Con comparsa di costituzione ex art. 111 cod. proc. civ. si costituiva , inoltre, sempre in data 07/10/2015 la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata dalla mandataria [OSCURATO:SOCIETA]., successore a titolo particolare nel credito fatto valere nella fase di verifica dello stato passivo dalla Banca in forza di cessione di crediti “in blocco” ex art. 58 t.u.b., chiedendo l’accoglimento delle conclusionidel creditore cedente.

10. Con sentenza n. 249/2017, pubblicata il 10/2/2017, la Corte di Appello di Catania definivail gravame nel senso già sopra ricordato.

Più in particolare, la Corte territoriale rigettava il primo motivo di appello - con il quale l’appellante aveva eccepito l’errore del Tribunale “nel ritenere la natura di leasing traslativodei contratti de quibus” - e d il secondo motivo , in cui era stato censurato l’errore del Tribunale“nell’attribuire rilevanza alle risultanze istruttorie della CTU”; in relazione al terzo e quarto motivo di appello (secondo cui, rispettivamente, il Tribunale, nella prospettiva dell’appellante avevaerrato “nel condannare la MPS Gestione crediti banca spa al pagamento della somma di cuialla sentenza in accoglimento della riconvenzionale della curatela” e aveva “ errato il tribunale nel condannare l’appellante al pagamento della somma di €. 99.591,16”), la Corte di Appello riteneva che il Tribunale fosse“incorso in un mero errore materiale, essendo evidente che il primo giudice”avesse inteso “ condannare la MPS [OSCURATO:PERSONA] SpA, non in proprio manella qualità di mandataria della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], al pagamento dellasomma di € 99.591,16.

Importo quest’ultimo frutto di un mero errore di calcolo, peraltroriconosciuto anche dall’appellata, stante che la somma riconvenzionalmente dovuta –pari alla differenza tra i canoni di locazione versati nel corso del rapporto (€ 105.449,09) ed il valore di godimento (€ 45.857,93) ” era in realtà “ di € 59.591,16 ” ( v. pag. 13 , sentenzaimpugnata).

11. La sentenza, pubblicata il10.2.2017, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. con ricorso per cassazione, affidato adue motivi, cuiGalileo [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione S.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., intimate, non hanno svolto difese.

La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 100 e 101 cod. proc. civ.,nonché dei commi 2 e 6 dell'art. 58 D. Lgs. n. 385/1993 (t.u.b.), con “conseguente nullità della sentenza, con riferimento alla condanna della [OSCURATO:SOCIETA]., in persona della mandataria MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., nonostante l’eccepito difetto di legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., stante la titolarità dei rapporti di leasing di cui alla domanda riconvenzionale del Fallimento, in capo a [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.”. 1.1 Sostiene la società [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. che,con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva ceduto alla MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con decorrenza dal01/07/2002, il proprio ramo d’azienda inerente all’esercizio delle attività di leasing e factoring, dandone formale comunicazione sulla [OSCURATO:PERSONA].

Per l’effetto della cessione la MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. conla detta decorrenza sarebbe dunque subentrata in tutti e quattro i rapporti di factoring correnti con laCities [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e, pertanto, sarebbe statal’unica legittimata passiva per la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dal Fallimento contro la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. 1.3 Ciò nonostante, la sopra descritta domanda riconvenzionale era stata accolta sia dal Tribunale - che aveva però errato sia nell ’ individuazione di MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,come soggetto passivo della condanna , sia nella somma oggetto di condanna, pari ad € 99.591,16 ( anziché quella corretta dalla Corte di appello in €59.591,16) - sia dalla Corte di appello (che avevatuttavia corretto il duplice errore materiale del Tribunale), nonostante la stessa domanda riconvenzionalefosse stata proposta contro un soggetto diverso da quello legittimato passivamente, vale a dire quello titolare dei quattro rapporti di leasing sui quali il Fallimento aveva fondato la sua domanda.

2. Con il secondo mezzo si deduce “ Nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 100e 101 c.p.c. nonché dei commi 2° e 6° dell'art. 58 D. Lgs. n. 385/1993 (t.u.b.) per non aver rilevato la Corte territoriale il difetto di legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] deiPaschi di [OSCURATO:SOCIETA]., stante la titolarità dei rapporti di leasing di cui alla domanda riconvenzionale del Fallimento, in capo a MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.a..

Omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio nonostante fosse stato menzionato dalla Banca il contratto di conferimento da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]. del ramo di azienda relativo all’attività di leasing e factoringper atto pubblico a notar [OSCURATO:PERSONA] in Siena 28 giugno 2002, rep. 18878, racc. 6572,quindi anche dei rapporti di leasing oggetto della domanda riconvenzionale”.2.1 Ritiene la ricorrente, qualora nonsi fosse riten uto di accogliere il primo motivo di impugnazione, che la sentenza impugnata sarebbe comunque passibile di riforma poiché nulla,in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto comunque rilevare d’ufficio lasua carenza di legittimazione passiva sulla base del sopra indicato conferimento di ramo di azienda.

Aggiunge la ricorrente che della cessione ne era stata data formale comunicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, con decorrenza dal 01/07/2002 era MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. -che era subentrata in tutti e quattro i rapporti di factoring -a dover essere evocata in giudizio per la restituzione dei canoni pretesi dalla curatela.Al contrario, la Corte di appello non aveva rilevato tale carenza di legittimazione passiva,così che aveva confermato il dispositivo della sentenza di primo grado, seppur correggendo quello che era stato ritenuto un mero errore materiale. 2.2 Né varrebbe sostenere - aggiunge la ricorrente - la non rilevabilità d’ufficio della carenza dilegittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto le Sezioni Unite n. 2951 del 16 febbraio 2016 avevano definitivamente chiarito che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva può essere sollevata dal convenuto in ogni stato egrado, senza limiti di decadenza.

Ciò perché non si tratterebbedi un’eccezione in senso stretto, madi una semplice difesa.

Inoltre , la mancanza di titolarità, attiva o passiva, del rapportocontroverso sarebbe rilevabile di ufficio dal giudice , se risultante dagli atti di causa. 2.3 I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

Il primo motivo è inammissibile perché si basa sull’omessa rilevazione di quanto eccepito da MPSGestioni, che tuttavia non intercetta la ratio decidendi del provvedimento impugnato (per come sopra ricordata in premessa), consideratoche quest’ultimaaveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva a fronte della sua veste di semplice mandataria per conto di MPS.

Ma anche il secondo motivo sopra indicato è inammissibile perché la questione della titolarità del rapporto in capo a soggetto diverso non risulta, invero, adeguatamente veicolata in appello .

La stessa è dunque nuova , perché proposta per la prima volta in questo giudizio,e implica nuove indagini in fatto.

È pur vero che le contestazioni da parte del convenuto della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ma ciò con la precisazione che comunque rimangono ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (Cass. Sez.

U., 16/02/2016, n. 2951).

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità dell’intero ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18962-2017 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Siena, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Siena 00884060526, in persona del procuratore Avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura a lui conferita,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio é elettivamentedomiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2, giusta procura alle liti inatti. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel giudizio dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale intervenuta nel giudizio di appello ex art. 111 cod. proc. civ. per essere l’assuntrice del concordato fallimentare della società fallita. -controricorrente - contro -Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione S.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]); -[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), rappresentata dalla mandataria ItalfondiarioS.p.a. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale intervenuta nel giudizio di appello ex art.111 c.p.c. - intimat e - avverso la sentenza n. 249/2017, pubblicata il 10/2/2017 dalla Corte di Appello di Catania,nel giudizio R.G. 2103/2010 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/2/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello diCatania, decidendo sul gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. nei confronti del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione S.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,ha rigettato l’appello così proposto, correggendo tuttavia l’errore materiale contenuto nella sentenza gravata nel senso che dovesse essere aggiunto aldispositivo della predetta sentenza, a pag. 18, dopo le parole “condanna [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”, le parole “in nome e per conto della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.” e sostituendo alla somma di “euro 99.592,16” la somma di “euro 59.561,16”. La vicenda processuale che ci occupa può essere riassunta nei termini che seguono. 2. Con istanza d’insinuazione al passivodatata 14/6/2004, la MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]ed “in forza di contratto di conferimento del ramo di azienda relativo all’attività di leasing e factoring per atto pubblico a notar [OSCURATO:PERSONA] in Siena 28giugno 2002, rep. 18878, racc. 6572”, chiedeva l’ammissione allo stato passivo del Fallimentodella [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione S.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., per il credito di €145.290,76. 3. Il G.D. rigettava tuttavia la domanda. La MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi diSiena S.p.a., proponeva dunque “opposizione allo stato passivo” . 4. Nel giudizio n. 3023/2005 in tal modo incardinato dinanzi al Tribunale di Catania, si costituiva il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:SOCIETA]. con “comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale”, resistendo alla opposizione della Banca e spiegandodomanda riconvenzionale contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., per sentir «ritenere e dichiarare la natura traslativa dei contrattidi leasing in contenzioso e, conseguentemente in via riconvenzionale, in applicazione dell’art.1526 cod. civ., il diritto del fallimento alla restituzione di tutti i canoni pagati dalla stipula dei contratti alla dichiarazione di fallimento, detratto un indennizzo da determinare, in via equitativa, per il godimento dei beni; per l’effetto, condannare la MPS [OSCURATO:PERSONA] BancaS.p.a. al pagamento della complessiva somma di euro 105.449,09, detratto l’equo indennizzodeterminando, oltre interessi al tasso legale dalla risoluzione al soddisfo, o in via subordinata dalla domanda al soddisfo; …». 5. Con sentenza n. 3251/2010 pubblicata in data 6/8/2010, il Tribunale di Catania cosìstatuiva: “- rigetta la opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; - accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e, per l’effetto, condanna MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. al pagamento delle spese processuali in favore della Curatela che liquida in complessivi euro 8.000,00 per diritti ed onorari, oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali; pone le spese di C.T.U. già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico della ricorrente”. 6.Avverso la sentenza n. 3251/2010 pubblicata in data 6/8/2010 proponeva appello la MPSGestione [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].,chiedendo alla Corte di appello di Catania, fra l’altro. di “modificare lo stato passivo opposto ed ammettere la M.P.S. gestione crediti banca spa, in persona del legalerappresentante pro tempore, non in proprio ma in nome e per conto della [OSCURATO:PERSONA] deiPaschi di [OSCURATO:PERSONA], al passivo del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazione già Cities on line Spa in liquidazione, per la somma di 145.290,76 come specificata nella domanda diinsinuazione al passivo presentata dalla opponente. Sempre in riforma della sentenzaimpugnata rigettare, siccome infondata in fatto ed in diritto, la domanda riconvenzionale accolta dalla sentenza impugnata. In subordine dichiarare il difetto di legittimazione passiva diMPS gestione crediti banca spa in ordine alla domanda riconvenzionale spiegata dallacuratela. In ulteriore subordine contenere l’importo della condanna nei limiti di €. 59.591,16.Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio”. 7. Il giudizio si incardinavacosì presso la Corte di Appello di Catania al n. R.G. 2103/2010.Con comparsa di costituzione e risposta in appello, si costituiva ilFallimento appellato, chiedendo “rigettare l’appello della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] SpAper il tramite di MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; correggere l’errore materiale in cui è incorso iltribunale sopra evidenziato; confermare per il resto la sentenza impugnata”. 8. Con comparsa di costituzione ex art. 111 cod. proc. civ.si costituiva, poi, in data 7/10/2015 il successore a titolo particolare del Fallimento, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., quale società assuntrice del ConcordatoFallimentare della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in liquidazione, “facendo proprie”tutte le difese già formulate dalla curatela fallimentare. 9. Con comparsa di costituzione ex art. 111 cod. proc. civ. si costituiva , inoltre, sempre in data 07/10/2015 la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata dalla mandataria [OSCURATO:SOCIETA]., successore a titolo particolare nel credito fatto valere nella fase di verifica dello stato passivo dalla Banca in forza di cessione di crediti “in blocco” ex art. 58 t.u.b., chiedendo l’accoglimento delle conclusionidel creditore cedente. 10. Con sentenza n. 249/2017, pubblicata il 10/2/2017, la Corte di Appello di Catania definivail gravame nel senso già sopra ricordato. Più in particolare, la Corte territoriale rigettava il primo motivo di appello - con il quale l’appellante aveva eccepito l’errore del Tribunale “nel ritenere la natura di leasing traslativodei contratti de quibus” - e d il secondo motivo , in cui era stato censurato l’errore del Tribunale“nell’attribuire rilevanza alle risultanze istruttorie della CTU”; in relazione al terzo e quarto motivo di appello (secondo cui, rispettivamente, il Tribunale, nella prospettiva dell’appellante avevaerrato “nel condannare la MPS Gestione crediti banca spa al pagamento della somma di cuialla sentenza in accoglimento della riconvenzionale della curatela” e aveva “ errato il tribunale nel condannare l’appellante al pagamento della somma di €. 99.591,16”), la Corte di Appello riteneva che il Tribunale fosse“incorso in un mero errore materiale, essendo evidente che il primo giudice”avesse inteso “ condannare la MPS [OSCURATO:PERSONA] SpA, non in proprio manella qualità di mandataria della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], al pagamento dellasomma di € 99.591,16. Importo quest’ultimo frutto di un mero errore di calcolo, peraltroriconosciuto anche dall’appellata, stante che la somma riconvenzionalmente dovuta –pari alla differenza tra i canoni di locazione versati nel corso del rapporto (€ 105.449,09) ed il valore di godimento (€ 45.857,93) ” era in realtà “ di € 59.591,16 ” ( v. pag. 13 , sentenzaimpugnata). 11. La sentenza, pubblicata il10.2.2017, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. con ricorso per cassazione, affidato adue motivi, cuiGalileo [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione S.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., intimate, non hanno svolto difese. La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 100 e 101 cod. proc. civ.,nonché dei commi 2 e 6 dell'art. 58 D. Lgs. n. 385/1993 (t.u.b.), con “conseguente nullità della sentenza, con riferimento alla condanna della [OSCURATO:SOCIETA]., in persona della mandataria MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., nonostante l’eccepito difetto di legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., stante la titolarità dei rapporti di leasing di cui alla domanda riconvenzionale del Fallimento, in capo a [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.”. 1.1 Sostiene la società [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. che,con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva ceduto alla MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con decorrenza dal01/07/2002, il proprio ramo d’azienda inerente all’esercizio delle attività di leasing e factoring, dandone formale comunicazione sulla [OSCURATO:PERSONA]. Per l’effetto della cessione la MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. conla detta decorrenza sarebbe dunque subentrata in tutti e quattro i rapporti di factoring correnti con laCities [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e, pertanto, sarebbe statal’unica legittimata passiva per la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dal Fallimento contro la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. 1.3 Ciò nonostante, la sopra descritta domanda riconvenzionale era stata accolta sia dal Tribunale - che aveva però errato sia nell ’ individuazione di MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,come soggetto passivo della condanna , sia nella somma oggetto di condanna, pari ad € 99.591,16 ( anziché quella corretta dalla Corte di appello in €59.591,16) - sia dalla Corte di appello (che avevatuttavia corretto il duplice errore materiale del Tribunale), nonostante la stessa domanda riconvenzionalefosse stata proposta contro un soggetto diverso da quello legittimato passivamente, vale a dire quello titolare dei quattro rapporti di leasing sui quali il Fallimento aveva fondato la sua domanda. 2. Con il secondo mezzo si deduce “ Nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 100e 101 c.p.c. nonché dei commi 2° e 6° dell'art. 58 D. Lgs. n. 385/1993 (t.u.b.) per non aver rilevato la Corte territoriale il difetto di legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] deiPaschi di [OSCURATO:SOCIETA]., stante la titolarità dei rapporti di leasing di cui alla domanda riconvenzionale del Fallimento, in capo a MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.. Omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio nonostante fosse stato menzionato dalla Banca il contratto di conferimento da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]. del ramo di azienda relativo all’attività di leasing e factoringper atto pubblico a notar [OSCURATO:PERSONA] in Siena 28 giugno 2002, rep. 18878, racc. 6572,quindi anche dei rapporti di leasing oggetto della domanda riconvenzionale”.2.1 Ritiene la ricorrente, qualora nonsi fosse riten uto di accogliere il primo motivo di impugnazione, che la sentenza impugnata sarebbe comunque passibile di riforma poiché nulla,in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto comunque rilevare d’ufficio lasua carenza di legittimazione passiva sulla base del sopra indicato conferimento di ramo di azienda. Aggiunge la ricorrente che della cessione ne era stata data formale comunicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, con decorrenza dal 01/07/2002 era MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. -che era subentrata in tutti e quattro i rapporti di factoring -a dover essere evocata in giudizio per la restituzione dei canoni pretesi dalla curatela.Al contrario, la Corte di appello non aveva rilevato tale carenza di legittimazione passiva,così che aveva confermato il dispositivo della sentenza di primo grado, seppur correggendo quello che era stato ritenuto un mero errore materiale. 2.2 Né varrebbe sostenere - aggiunge la ricorrente - la non rilevabilità d’ufficio della carenza dilegittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto le Sezioni Unite n. 2951 del 16 febbraio 2016 avevano definitivamente chiarito che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva può essere sollevata dal convenuto in ogni stato egrado, senza limiti di decadenza. Ciò perché non si tratterebbedi un’eccezione in senso stretto, madi una semplice difesa. Inoltre , la mancanza di titolarità, attiva o passiva, del rapportocontroverso sarebbe rilevabile di ufficio dal giudice , se risultante dagli atti di causa. 2.3 I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili. Il primo motivo è inammissibile perché si basa sull’omessa rilevazione di quanto eccepito da MPSGestioni, che tuttavia non intercetta la ratio decidendi del provvedimento impugnato (per come sopra ricordata in premessa), consideratoche quest’ultimaaveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva a fronte della sua veste di semplice mandataria per conto di MPS. Ma anche il secondo motivo sopra indicato è inammissibile perché la questione della titolarità del rapporto in capo a soggetto diverso non risulta, invero, adeguatamente veicolata in appello . La stessa è dunque nuova , perché proposta per la prima volta in questo giudizio,e implica nuove indagini in fatto. È pur vero che le contestazioni da parte del convenuto della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ma ciò con la precisazione che comunque rimangono ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (Cass. Sez. U., 16/02/2016, n. 2951). Ne consegue la declaratoria di inammissibilità dell’intero ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,