CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 30200/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 7528/2018 in data 17/02/2021 della Corte di appello di Milano, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria orale con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA], con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado da liquidarsi in euro 6.030,00 oltre accessori di legge; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], presente anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso del proprio assistito per i motivi ivi indicati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla complessiva pena di anni cinque e mesi sei reclusione per i reati di partecipazione ad associazione a delinquere, truffa (nove fatti di reato), contraffazione di documenti di identità (due fatti di reato) e sostituzione di persona (nove fatti di reato) rispettivamente di cui ai capi A), B6), B7), 68), B9), B10), B11), B15), B16) e B17), previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza e vincolo della continuazione, oltre al risarcimento dei danni a favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede, con assegnazione di una provvisionale. 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti due distinti ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]. Motivo unico: erronea applicazione della norma penale, illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione in relazione all'ipotesi delittuosa di cui al capo A (associazione a delinquere). La presunta partecipazione del Crespi all'associazione criminosa avrebbe dovuto essere individuata ed esplicitata mediante l'indicazione di tutti quegli elementi che manifestano esteriormente l'operatività di ogni singolo associato. Nel caso di specie, la manifestazione esteriore della presunta partecipazione dell'imputato al programma criminoso è stata sempre collegata alla realizzazione concreta dei singoli episodi truffaldini: dalle sentenze di merito non emerge infatti alcuna indicazione circa l'accertamento di altre circostanze, anche neutre sotto il profilo delittuoso, che avessero potuto dare significativa visibilità all'adesione del ricorrente al programma criminoso. 2.2. Ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]. Primo motivo: vizio di motivazione circa la presunta dazione di documenti falsi al coimputato [OSCURATO:PERSONA] per la sua fuga. Secondo motivo: vizio di motivazione circa il possesso della sim attivata presso il dealer di Bresso. Terzo motivo: vizio di motivazione circa la conoscenza tra i coimputati e la presentazione della Corno.Quarto motivo: vizio di motivazione circa le intercettazioni telefoniche del 19/21 febbraio 2016. Quinto motivo: vizio di motivazione in relazione all'interpretazione data all'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA]. Sesto motivo: vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 99 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti dai difensori nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono entrambi inammissibili. 2. Ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]. Occorre innanzitutto premettere che la sentenza di appello deve essere considerata a tutti gli effetti una c.d. "doppia conforme" della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: 1) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del Tribunale; 2) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Inoltre, pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione di una (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa e/o alternativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione), va evidenziato come nella fattispecie si sia comunque in presenza di doglianze che, oltre ad essere manifestamente infondate, sono anche prive di specificità.Fermo quanto precede, anche sotto il profilo della denunciata violazione di legge, il ricorrente, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui, in relazione al capo A), sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dai legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. 3. Ricorso a firma avv. [OSCURATO:PERSONA]. Tutti i motivi, accomunati dall'identità di vizio che li caratterizza, propongono non consentite censure dì fatto, sollecitando una rivalutazione nel merito. Invero, il ricorrente contesta, in sostanza, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione. E' noto come non rientri nei poteri del giudice dì legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame. Le sopra esposte doglianze difensive non sono infatti idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nell'ultima decisione di merito, per la semplice ragione che esse tendono a (nuovamente) prospettare un'alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d'accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila che si ritiene congruo in favore della cassa delle ammende. Condanna, altresì, l'imputato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro 3.510,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Valsecchi A