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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2023

Cassazione n. 26392/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 12/10/2021, quale giudice di rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla Sezione Quinta Penale della Corte di Cassazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo specifico, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari il 13/12/2018, ha ridato la pena ad anni tre di reclusione e confermato nel resto la condanna del ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 216, comma 2,in relazione all'art. 16FrEtin 3 e 49 R.D. \ 267/1941 con riferimento alla sottrazione ovvero omessa consegna delle scritture contabili della società [OSCURATO:SOCIETA]. (zik)4o, 20/4/2009 dichiarazione di fallimento).

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha proposto i seguenti motivi.

2.1. Nei primi tre motivi t3 si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo specifico e ciò con riferimento al ruolo di "testa di legno" del ricorrente.

2.2. Nel quarto motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla riferibilità del fatto in rubrica per il periodo di tre anni laddove, invece, risulta che lo stesso è stato amministratore della società solo per un anno e mezzo circa.

2.3. Nel quinto motivo si rileva che nelle more sarebbe maturato il termine di prescrizione.

3. La sentenza deve essere annullata senza rinvio.

3.1. Il ricorso, nel quale sono dedotti motivi a prima lettura non manifestamente infondati, è ammissibile e, pertanto, ha determinato la corretta istaurazione del rapporto processuale per la presente fase.

Tale circostanza -preso atto che i fatti sono avvenuti a Bari con data di consumazione il 20 aprile 2009, ai sensi dell'art. 129 cod proc. pen. ed esclusa la possibilità di pronunciare una diversa e più favorevole sentenza- impone di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione (Cass SU., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv 217266; Sez. 3, n. 31415 del 15/1/2016, Ganzer, Rv 267518; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/1/2004, Tricorni, Rv 228349).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 23/2/2023 DE_POSFFATA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 12/10/2021, quale giudice di rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla Sezione Quinta Penale della Corte di Cassazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo specifico, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari il 13/12/2018, ha ridato la pena ad anni tre di reclusione e confermato nel resto la condanna del ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 216, comma 2,in relazione all'art. 16FrEtin 3 e 49 R.D. \ 267/1941 con riferimento alla sottrazione ovvero omessa consegna delle scritture contabili della società [OSCURATO:SOCIETA]. (zik)4o, 20/4/2009 dichiarazione di fallimento). 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha proposto i seguenti motivi. 2.1. Nei primi tre motivi t3 si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo specifico e ciò con riferimento al ruolo di "testa di legno" del ricorrente. 2.2. Nel quarto motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla riferibilità del fatto in rubrica per il periodo di tre anni laddove, invece, risulta che lo stesso è stato amministratore della società solo per un anno e mezzo circa. 2.3. Nel quinto motivo si rileva che nelle more sarebbe maturato il termine di prescrizione. 3. La sentenza deve essere annullata senza rinvio. 3.1. Il ricorso, nel quale sono dedotti motivi a prima lettura non manifestamente infondati, è ammissibile e, pertanto, ha determinato la corretta istaurazione del rapporto processuale per la presente fase. Tale circostanza -preso atto che i fatti sono avvenuti a Bari con data di consumazione il 20 aprile 2009, ai sensi dell'art. 129 cod proc. pen. ed esclusa la possibilità di pronunciare una diversa e più favorevole sentenza- impone di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione (Cass SU., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv 217266; Sez. 3, n. 31415 del 15/1/2016, Ganzer, Rv 267518; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/1/2004, Tricorni, Rv 228349). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 23/2/2023 DE_POSFFATA [OSCURATO:PERSONA]