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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33532/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 058148Y) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.ALIMOVIC Haziz ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Fi- renze che ha confermato la decisione del Tribunale di Livorno che lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa in relazione al reato di furto di un ciclomotore.

2. Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale per il man- cato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare te- nuità, in ragione del valore complessivo della merce sottratta e per il man- cato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 3.

I motivi di ricorso proposti dal ricorrente si appalesano inammissibili in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.

Gli argomenti spesi dal giudice territoriale, sebbene sinteticamente esposti, sono coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che il ri- conoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità pre- suppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la confi- gurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241).

Parimenti inammissi- bile è la censura concernente l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. sia con riferimento ai limiti edittali esistenti al momento della pronuncia della sentenza impugnata ai fini del riconoscimento del beneficio, sia con riferimento ai profili relativi alla tenuità della condotta (realizzata in concorso) e dell'offesa che, come sopra evidenziato, non può ritenersi si speciale tenuità, in ragione della funzione e della materiale con- sistenza della res sottratta.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 058148Y) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.ALIMOVIC Haziz ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Fi- renze che ha confermato la decisione del Tribunale di Livorno che lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa in relazione al reato di furto di un ciclomotore. 2. Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale per il man- cato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare te- nuità, in ragione del valore complessivo della merce sottratta e per il man- cato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 3. I motivi di ricorso proposti dal ricorrente si appalesano inammissibili in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata. Gli argomenti spesi dal giudice territoriale, sebbene sinteticamente esposti, sono coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che il ri- conoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità pre- suppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la confi- gurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241). Parimenti inammissi- bile è la censura concernente l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. sia con riferimento ai limiti edittali esistenti al momento della pronuncia della sentenza impugnata ai fini del riconoscimento del beneficio, sia con riferimento ai profili relativi alla tenuità della condotta (realizzata in concorso) e dell'offesa che, come sopra evidenziato, non può ritenersi si speciale tenuità, in ragione della funzione e della materiale con- sistenza della res sottratta. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle
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