CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 1977
Cassazione n. 09712/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/10/1977 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa in data 20/10/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Tivoli 23/02/2016 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge perché ritenuto colpevole del delitto di estorsione. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione dell'art. 606 lett. b), d) ed e) cod.proc.pen, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alle emergenze probatorie ritenute con doppia valutazione conforme idonee ad identificare la condotta intimidatoria posta in essere dall'imputato concretamente idonea a coartare la volontà della vittima; considerato che puramente reiterativo appare anche il secondo motivo in tema di qualificazione giuridica del fatto posto che l'avvenuta apprensione di parte della somma richiesta ha integrato la consumazione del delitto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/02/2023 [OSCURATO:PERSONA]