CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30425/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 giugno 2021, la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del G.i.p. Tribunale di Torino con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, oltre spese processuali, per il capo A), relativo al reato di cui all'art. 73, comma 1 bis del D.Igs. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver detenuto, a fini di spaccio, all'interno dell'auto sostanza stupefacente di tipo cocaina contenuta in 13 ovuli di cellophane termosaldati del peso netto complessivo di gr. 9,8380, e 12 involucri del peso lordo complessivo di g. 6,2927, nonchè presso la propria abitazione, ulteriori gr.33,4278 della medesima sostanza; per capo B), relativo al reato di cui all'art. 697 cod. pen., per aver detenuto nella propria abitazione tre proiettili. 2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con unico motivo di censura, si deduce vizio di motivazione e violazione di legge, sul rilievo che giudici di merito si sarebbero limitati ad un mero richiamo alla motivazione delle sentenza di primo grado, senza replicare né dar conto degli specifici motivi di impugnazione, volti alla riqualificazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73, in considerazione del modico quantitativo di sostanza stupefacente, della sua conservazione in luogo facilmente accessibile, della mancanza di rinvenimento e sequestro di denaro contante. Questi elementi avrebbero dovuto escludere la professionalità, continuità ed organizzazione dell'attività di spaccio, che sarebbe, al contrario svolta in modo sporadico, rudimentale, privo di una struttura organizzata. Si eccepisce in particolare che nulla può trarsi dal rinvenimento di un foglio dove risultano indicati nomi e cifre, posto che, come emerge dal verbale di sequestro, le cifre sarebbero numeri di partita IVA. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di doglianza con cui si censura la mancata riqualificazione giuridica del reato ai sensi del comma 5 è infondato. Nell'attuale assetto normativo, che, al riguardo, non ha modificato in nulla il previgente regime, rimane valido il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l'ipotesi della lieve entità può essere ravvisata solo laddove l' offensività penale della condotta sia minima, secondo quanto si desume sia dal dato qualitativo e quantitativo che dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione, dovendosi conseguentemente escludere il ricorrere di tale fattispecie all'esito di una valutazione globale di tutti i parametri di cui all'art. 73 comma 5 (Sez. U., n. 35737 del 24/6/2010; Sez. U., n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 02; nonché Cass., Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015 Rv. 263068 - 01). Le citate Sezioni Unite della Corte hanno chiarito la necessità di procedere ad una valutazione complessiva e comparativa degli indici di lieve entità elencati dall'art. 73, comma 5, d.lgs. n. 309 del 1990, sicché occorre "abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri". Ma allo stesso tempo le Sezioni unite hanno precisato che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo. Ed invero, va riconosciuta "la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso". All'esito "della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri". Ma "è per l'appunto necessario che una tale statuizione costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e non già il suo presupposto. Ed è parimenti necessario che il percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi". Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie la sentenza impugnata risulta adeguatamente motivata, poiché basata su una corretta valutazione complessiva delle risultanze probatorie, non affatto scalfita dalle argomentazioni difensive, il giudice a quo ha ravvisato elementi probatori sufficienti ad escludere l'ipotesi delittuosa attenuata, laddove rileva che l'imputato deteneva gli strumenti necessari per confezionare le dosi, che teneva una forma di contabilità, costituita dal rinvenimento di un foglietto ove risultano indicati nome e, associate, delle cifre. Anche la quantità rinvenuta e le modalità di detenzione escludono l'ipotesi di un'attività meramente occasionale. Il collegio ha quindi escluso che l'attività di spaccio fosse occasionale, anzi ha ritenuto che i mezzi per il confezionamento di dosi rinvenuti nell'appartamento dimostrino l'espletamento di un'attività "continua e organizzata". Pertanto il riconoscimento del minimo disvalore del fatto è stato escluso sulla base della valutazione globale ed unitaria di plurimi elementi che caratterizzano il caso concreto. L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. I 2. Il ricorso va dunque rigettato, poiché basato su motivi infondati, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.