CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 aprile 2026
Cassazione n. 10099/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ITTI;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,648 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], LELIOMARITATO, CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 124/2020 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 25/03/2020 R.G.N. 402/2017;Numero registro generale 24056/2020udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delN umero sezionale 648/2026Numero di raccolta generale 10099/202610/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Data pubblicazione 18/04/2026124/2020 della Corte d’appello di Torino che, pronunciando insede di riassunzione a seguito della cassazione con rinvio delprecedente pronunciamento reso con sentenza n. 98/2011, harespinto le domande avanzate dalla società nei confronti di INPSed [OSCURATO:PERSONA] condannandola alla restituzione di quanto ricevuto inesecuzione delle sentenze di primo e secondo grado.Propone sei motivi di censura.Resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 10 febbraio 2026,il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONELa società impugna la sentenza sulla base di sei motivi.1)Nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc.civ. per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. avendo la Corteomesso di pronunciarsi su specifici motivi, eccezioni e domanderassegnate dalla società nel giudizio riassunto.2)Violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc. civ. in relazione agli artt. 111 e 117 Cost., artt. 4, n.3, 19e 267 del TFUE, punti 145 e ss. parte espositiva a art. 4, comma2, parte dispositiva della Decisione n. 195/2016 del 14.8.2015della Commissione Europea; nonché motivazione inesistentee/o apparente o contraddittoria nella parte in cui, riconoscendola vincolatività della Decisione n. 195/2016, ne esclude laapplicazione al caso concreto.Numero registro generale 24056/20203)Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1,N umero sezionale 648/2026Numero di raccolta generale 10099/2026n. 3 cod. proc. in relazione all’art. 107 TFUE, dell’art. 2 e ss.Data pubblicazione 18/04/2026della legge n. 35/1995 di conversione del d.l. n. 691/1994 edell’art. 4 quinquies del d.l. n. 130/1997 convertito nella leggen. 228/1997; nonché, ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc.civ., motivazione illogica e contradditoria per aver attribuitoportata compensativa di danno da calamità a finanziamentiagevolati finalizzati alla rilocalizzazione di azienda in areeubicate in zone a rischio di esondazione.4)Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Decisione dellaCommissione Europea n. 195/2016, dell’art. 50 delRegolamento UE n. 651/2014 della Commissione, dell’art. 107TFUE, per aver contraddittoriamente considerato un vantaggioper l’impresa aver pagato interessi corrispettivi suifinanziamenti ricevuti a fronte dei danni subiti dall’eventoalluvionale ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ.5)Ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. – Violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 cod. civ. e vizio di motivazione exart. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. per omessoaccertamento a mezzo di CTU di fatti rilevanti al fine deldecidere.6)Nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degliartt. 91 e 92 cod. proc. civ. e dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ.In ogni caso vizio di motivazione in punto regolamentazionedelle spese di lite e oneri di CTU.I fatti.in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Asti, esponendodi essere impresa colpita dall’alluvione del novembre 1994 e,ciononostante, di aver regolarmente versato per intero iNumero registro generale 24056/2020contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti per gli anniN umero sezionale 648/2026Numero di raccolta generale 10099/20261995-1997; che con la legge n. 350/2003 erano stati estesi aiData pubblicazione 18/04/2026soggetti colpiti dall’alluvione del 1994 i benefici previsti dallalegge n. 289/2002 a favore delle vittime del terremotoverificatosi nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa neldicembre 1990, per cui gli alluvionati del Piemonte avrebberopotuto definire la loro posizione contributiva versando soltantoil 10% dell’importo dei contributi e premi dovuto per queglianni; di avere già versato l’intero importo dovuto e di averequindi presentato istanza per ottenere il rimborso del 90% diquanto pagato, istanza che era stata respinta dagli Istituti insede amministrativa; aveva chiesto pertanto la condannadell’[OSCURATO:PERSONA] alla restituzione di €221.364,936, come rideterminatinel corso del giudizio, e dell’[OSCURATO:PERSONA] alla restituzione di €3.361,98,somme versate in eccesso a titolo di contributi previdenziali epremi assicurativi per gli anni 1995-1997.Costituitosi in giudizio, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la reiezione delricorso ed [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito la decadenza.Con sentenza n. 95/2010 il Tribunale, in accoglimento delledomande, aveva condannato l’[OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dellesomme di cui sopra.[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avevano proposto impugnazione, che era statarespinta con sentenza n. 98/2011 della Corte di Appello diTorino, con la condanna degli appellanti a rimborsareall’appellata le spese del grado.[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avevano, quindi, avanzato ricorso in cassazione e,nelle more del giudizio, le norme della legge n. 289/2002,estese alle imprese danneggiate dall’alluvione del 1994 pereffetto dell’art. 4, comma 90, della legge n. 350/2003, eranostate oggetto di valutazione da parte della CommissioneEuropea che, al riguardo, aveva emesso la Decisione C (2015)Numero registro generale 24056/2020n. 5549 del 14.8.2015; tenendo conto di tale ius superveniens,N umero sezionale 648/2026Numero di raccolta generale 10099/2026la Corte di Cassazione, con sentenza n. 5270/2017, avevaData pubblicazione 18/04/2026cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’Appello diTorino in diversa composizione.[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno riassunto il giudizio.La Corte, disposta la riunione dei procedimenti, ha innanzituttorichiamato i passi salienti della sentenza rescindente: « il giudicedel rinvio dovrà verificare la sussistenza del diritto dell'aziendain epigrafe a fruire dei benefici di cui all'articolo 4, comma 90,l. n. 350/2003, e successive modifiche e integrazioni,accertando a tal fine, anzitutto, l'eventuale ricorrenza deipresupposti di fatto per l'applicabilità del regolamento deminimis (la cui prova è a carico del soggetto che invoca ilbeneficio: arg. ex Cass. n. 6756 del 2012), tenendo conto, inspecie, che la regola de minimis, stabilendo una soglia di aiutoal di sotto della quale l'art. 92, n. 1, TFUE, può considerarsiinapplicabile, costituisce un'eccezione alla generale disciplinarelativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la sogliadell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovràessere negato nella sua interezza (arg. ex Cass. n. 11228 del2011). Qualora la prova dei presupposti per l'applicabilità delregolamento de minimis non venga fornita, il giudice del rinviodovrà verificare la compatibilità con il mercato interno delbeneficio costituente aiuto di Stato, ex art. 107, paragrafo 2,lett. b), TFUE, e dunque, da un lato, quale sia stato l'importodel danno diretto subito dall'impresa per effetto dell'alluvione,da accertare a livello della stessa impresa (cfr. punto 132 delladecisione), e dall'altro, nell'ambito del danno così individuato,quale importo sia stato già compensato da altre fonti(assicurazioni o altre misure di aiuto: cfr. punto 148 delladecisione della Commissione), dovendo, in particolare, tenersiNumero registro generale 24056/2020conto anche dei benefici previsti dalla stessa normativa inN umero sezionale 648/2026Numero di raccolta generale 10099/2026materia di tributi e premi, giacché l'aiuto oggetto dell'attualeData pubblicazione 18/04/2026controversia potrà essere riconosciuto nei limiti dellacompensazione del danno residuo. Nell'accertare talicircostanze, inoltre, il giudice del rinvio dovrà attenersiall'ulteriore principio secondo cui, posto che l'invocazione delloius superveniens e il giudizio positivo sulla idoneità della nuovadisciplina giuridica ad incidere sulla decisione della litecostituiscono fattori sufficienti e determinanti per la cassazionedella sentenza, dev'essere consentita, in sede di rinvio,l'esibizione di quei documenti prima non ottenibili ovverol'accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplinanon erano indispensabili, ma che costituiscono il presuppostoper l'applicazione della nuova regola giuridica (cfr. in tal sensogià Cass. n. 5224 del 1998, cit.)».Su tale presupposto, la Corte territoriale ha ritenutopacificamente esclusa la ricorrenza dei presupposti per lariconducibilità delle agevolazioni alla regola del de minimis,richiesto dalla società, pari a €221.364,936, superava la sogliamassima di € 200.000,00 di cui al Regolamento n. 1407/2013richiamato dalla Decisione della Commissione Europea.Ha, quindi, proceduto a verificare la compatibilità con il mercatointerno delle agevolazioni richieste dalla società sulla basedell’art. 107 par. 2 lett. b TFUE, accertando quale fosse stato ildanno diretto subito dall’azienda per effetto dell’alluvione e,nell’ambito di tale danno, quale importo fosse già statocompensato da altre fonti (assicurazioni o altri aiuti, compresebenefici in materia di tributi e premi), ricordando che l’oneredella prova dei presupposti di tale compatibilità è del soggettoche invoca il beneficio.Numero registro generale 24056/2020Numero sezionale 648/2026-Quanto al danno diretto, la Corte ha precisato che nel gNuiumedroiz dii ora ccolta generale 10099/2026Data pubblicazione 18/04/2026di rinvio a seguito di riassunzione è consentita l’allegazione eprova del danno con riferimento ai nuovi profili indicati dallaSuprema Corte ulteriori rispetto alla mera rilevanza della misuradel danno nel quadro normativo esistente al momento deldeposito del ricorso, tuttavia la riespansione degli originaripoteri di allegazione in deroga alla struttura chiusa del giudizioex art. 394 cod. proc. civ. comporta che l’esercizio di tali poteri,laddove si tratti di circostanze già note alla parte, venga svoltoalla prima difesa utile successiva, vale a dire con la memoria dicostituzione nel giudizio rescissorio e non in sede di CTU.Pertanto, quanto all’ammontare dei danni arrecati dall’alluvione,nella specie ha concluso che viene in considerazione l’importocomplessivo allegato dalla società nelle memorie di costituzionenei giudizi riassunti (€1.963.269,24) come documentato nellaperizia asseverata prodotta in atti, inammissibili e tardiveessendo le nuove voci di danno indicate per la prima volta dalCTP.Né contrasta con tali conclusioni il fatto che al CTU sia stato datomandato di acquisire ogni ulteriore documentazione ritenutautile, essendo volto a assicurare la completezza delle indagini egli eventuali necessari approfondimenti istruttori in relazione aitemi già individuati sulla base delle allegazioni delle partiformulate nei relativi atti introduttivi.-Quanto agli aiuti ottenuti dalla società in conseguenzadell’alluvione, la Corte ha analizzato la documentazionetrasmessa da Consap ed esaminata dal CTU (pag. 15) ed haritenuto che nel computo degli aiuti ricevuti dovessero essereinseriti anche i Finanziamenti per rilocalizzazione ex legge n.228/1997, con riferimento sia al cd tasso agevolato sulfinanziamento per i nuovi finanziamenti sia alla estinzione delNumero registro generale 24056/2020Numero sezionale 648/2026finanziamento ex lege n. 35/1995, con conseNgumueeron dti era ccolta generale 10099/2026Data pubblicazione 18/04/2026insussistenza di danno residuo (quale differenza tra il dannosubito, a seguito dell'evento alluvionale, rivalutato, el'ammontare degli aiuti finanziari ricevuti, rivalutati, tenutoconto dei minori interessi subiti). Sul punto ha diffusamentemotivato sul perché detti finanziamenti dovessero essere inseritinel computo degli aiuti ricevuti (contrariamente a quantoavrebbe voluto il Ct di parte) (pagg. da 17 a 25).-Quindi, ha concluso che, “Includendo i finanziamenti perrilocalizzazione, l’importo totale degli aiuti finanziari ricevuti,rivalutati, tenuto conto dei minori interessi subiti (pari ad euro2.732.239,72) è superiore all’ammontare del danno subito inconseguenza diretta dell’alluvione, rivalutato (pari ad euro2.654.340,01) e comporta una sovra compensazione ai sensidell’art. 107, paragrafo 2, lett. b), TFUE.Ne discende la incompatibilità con la disciplina degli aiuti diStato, secondo i criteri indicati nella Decisione dellaCommissione Europea, e la infondatezza delle domande dirimborso azionate dalla società”. Pertanto, ha respinto ledomande avanzate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] condannando lasocietà alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione dellesentenze di primo e di secondo grado e compensato le spese ditutti i gradi, ponendo le spese di ctu a carico della società.A fronte di tale argomentata motivazione, il ricorso va nelcomplesso rigettato.Il primo motivo di censura, con cui si lamenta un omesso esamedi specifici motivi, doglianze ed eccezioni, è inammissibile perdifetto di specificità: non sono, infatti, trascritti nel ricorso dilegittimità, neppure in stralcio, gli atti in cui sarebbero contenutidetti motivi, domande ed eccezioni, né detti atti risultanoNumero registro generale 24056/2020Numero sezionale 648/2026depositati ed identificati, il che non consente a questa CNoumretreo ddi rai ccolta generale 10099/2026Data pubblicazione 18/04/2026apprezzare le doglianze.Parimenti inammissibile è il secondo motivo, vuoi per difetto dirilevanza vuoi perché non si confronta con la motivazione.In nessun passaggio la sentenza gravata menziona una allegataimpossibilità da parte della società di depositare documenti aprova del danno in quanto non più nella sua disponibilità: anzi,la motivazione dà conto dell’esatto contrario, ossia che lasocietà avrebbe voluto depositare nuovi documenti per provarenuove voci di danno ma la Corte non li ha ammessi (e questaparte della decisione non è stata attinta da alcuna censura).In ordine al terzo e quarto motivo, che possono essereesaminati congiuntamente per l’intima connessione che li lega,premesso che i dati di fatto sono pacifici, ciò di cui si duole lasocietà è come tali dati sono stati letti.La censura investe l’affermazione secondo cui i finanziamentiagevolati ricevuti ai fini della rilocalizzazione ex legge n.228/1997 dovevano essere compresi nel computo degli aiutiricevuti (mentre la società avrebbe voluto e vorrebbe chefossero scomputati), sia con riferimento al tasso agevolato suifinanziamenti per i nuovi investimenti, sia per l’estinzione delfinanziamento ex legge n. 35/1995 e che fosse agevolazioneanche la quota di interessi pagata dallo Stato.La lettura delle norme effettuata dalla Corte territoriale ècorretta.L’art. 4 quinquies della legge n. 228/1997 contempla due ipotesidi finanziamento per la rilocalizzazione, uno per le imprese coninsediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincoloderivante da delibere adottate dal comitato istituzionale dellaautorità di bacino del fiume PO (comma 1), il secondo per leimprese che abbiano fruito dei finanziamenti previsti dal d.l n.Numero registro generale 24056/2020691/1994, convertito nella legge n. 35/1995, in quantoN umero sezionale 648/2026Numero di raccolta generale 10099/2026danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994, per le quali èData pubblicazione 18/04/2026previsto che possono accedere ai finanziamenti di cui al comma1 e che il precedente finanziamento è contestualmente estintocon oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui allo stessocomma 1 (comma 4).Per questa seconda ipotesi, il comma 4bis aggiunge chel’estinzione del finanziamento ai sensi del comma 4 è daconsiderare contributo in conto capitale, escluso dal reddito diimpresa del soggetto che ne fruisce.Pertanto, è corretta l’affermazione per cui deve ritenersi che visia vincolo di connessione diretto con l’evento calamitoso ed ildanno conseguente, tale da ricondurre l’erogazione al concettodi “aiuto”, così come l’affermazione per cui, nel caso di aiutocostituito dal contributo in conto interessi sui finanziamentiricevuti, l’agevolazione è costituita dall’applicazione di un tassodi interesse ridotto rispetto a quello effettivo.Come già osservato in Cass. n. 37502/2022, ove la societàricorrente aveva dedotto il vizio di violazione, in particolare,dell'art. 4 quinquies, comma 4 bis, della legge n. 228/1997,«per avere la Corte d'appello ritenuto erroneamente che fosseda conteggiare in quanto rilevante per la determinazione deicontributi percepite dalla [società] quale impresa alluvionata, ilfinanziamento finalizzato alla rilocalizzazione di attivitàproduttive collocate in aree a rischio di esondazione, ai sensidell'art. 4 quinquies cit., che, ad avviso della società ricorrenteaveva una diversa finalità consistente non nel ristoro dei dannisubiti dall'alluvione ma consistente nella rilocalizzazione dellasede dell'impresa», questa Corte ha concluso che «l'art. 4quinquies, comma 4 bis, della legge n. 228 del 1997 correla lapossibilità di ottenere gli aiuti per la rilocalizzazione delle unitàNumero registro generale 24056/2020Numero sezionale 648/2026produttive anche in questo caso agli eventi calamNiutmoesroi di era ccolta generale 10099/2026Data pubblicazione 18/04/2026alluvionali del 1994 in Piemonte, per cui l'interpretazione deldisposto normativo censurato in rubrica espressa dalla Corted'appello risulta corretto».A ciò si aggiunga che la stessa società ammette che dalleinformative Consap si desume che il finanziamento del 1995venne in parte estinto usando i fondi fruiti in base alle leggi sullarilocalizzazione.Del resto, dalla lettura dei motivi non si comprende doverisiederebbe la violazione di legge, poiché, in sostanza, vieneribadita la tesi esposta dal CT di parte nel corso della consulenzadisposta dalla Corte territoriale.Né si riscontra alcuna illogicità o contraddittorietà dellamotivazione, che è piana e consequenziale su tutti i punti.In ordine al quinto motivo, nessuna violazione dell’art. 2697cod. civ. è stata correttamente denunciata, poiché la Corte hadeciso in base al materiale probatorio ritualmente etempestivamente prodotto e sulla scorta della consulenzad’ufficio. Quanto alla contestazione relativa alla CTU, non siconfronta con la motivazione, in cui è chiaro che i documentiche avrebbero dovuto dimostrare il maggior dannoasseritamente subito non sono stati ammessi dalla Corte.Il sesto motivo, concernente il regime delle spese, restaassorbito.Il ricorso va, pertanto, nel complesso rigettato, con condanna alpagamento delle spese di legittimità secondo soccombenza,come liquidate in dispositivo.L'esito del giudizio impone di dare atto dei presuppostidell’obbligo della parte ricorrente di versare un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per laNumero registro generale 24056/2020stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraioN umero sezionale 648/2026Numero di raccolta generale 10099/20262020, n. 4315).Data pubblicazione 18/04/2026La Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, liquidate in complessivi € 6000,00 per compensi,€ 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali al 15% edaccessori come per legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 febbraio2026.La PresidenteLucia Esposito