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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04282/2023

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22 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.5084/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] IPEA, elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])giusta procura speciale in atti -controricorrente- nonchécontro ITALIANA SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 20/2019depositata il 02/01/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. – il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione , affidato a tre motivi e illustrato da memoria, contro la sentenza della Corte d’appello di Venezia che ha respinto il reclamo ex art.18 l.fall. avverso la sentenza del Tribunale di Padova del 31/05/2018, dichiarativa d el suo fallimento in estensione del fallimento della associazione non riconosciuta Centro di formazione professionale IPEA, dichiarato dallo stesso tribunale in data 17/10/2017;

1.1. – i due Falliment i intimati hanno resistito con unico controricorso,mentre il terzo intimato non ha svolto difese; Considerato che:

2. – il ricorso sottende la questione se, ai sensi dell’art. 38 c.c., chi abbia agito in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta sia illimitatamente responsabile, e perciò assoggettabile a fallimento “in estensione” del fallimento dell’associazione stessa (Cass. 9589/1993, 5305/2004), ovvero se la responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38 c.c. sia circoscritta alle singole obbligazioni negoziali assunte e sia assimilabile a quella del fideiussore per le obbligazioni del debitore principale (Cass. 12714/2019);

3. – il Collegio ritiene che non ricorr a no i presupposti per la decisione camerale ex art. 380 bis c.p.c. e che la causa debba essere trattata in pubblica udienza, previa acquisizione della sentenza del Tribunale di Padova n. 191 del 17/10/2017 dichiarativa delfallimento dell’associazione non riconosciuta C entro di formazione professionale IPEA, e verifica della sua definitività; P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza della prima sezione civile e rinvia a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria di acquisire la sentenza del Tribunale di Padova n. 191del 17/10/2017.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
22 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.5084/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] IPEA, elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])giusta procura speciale in atti -controricorrente- nonchécontro ITALIANA SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 20/2019depositata il 02/01/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. – il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione , affidato a tre motivi e illustrato da memoria, contro la sentenza della Corte d’appello di Venezia che ha respinto il reclamo ex art.18 l.fall. avverso la sentenza del Tribunale di Padova del 31/05/2018, dichiarativa d el suo fallimento in estensione del fallimento della associazione non riconosciuta Centro di formazione professionale IPEA, dichiarato dallo stesso tribunale in data 17/10/2017; 1.1. – i due Falliment i intimati hanno resistito con unico controricorso,mentre il terzo intimato non ha svolto difese; Considerato che: 2. – il ricorso sottende la questione se, ai sensi dell’art. 38 c.c., chi abbia agito in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta sia illimitatamente responsabile, e perciò assoggettabile a fallimento “in estensione” del fallimento dell’associazione stessa (Cass. 9589/1993, 5305/2004), ovvero se la responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38 c.c. sia circoscritta alle singole obbligazioni negoziali assunte e sia assimilabile a quella del fideiussore per le obbligazioni del debitore principale (Cass. 12714/2019); 3. – il Collegio ritiene che non ricorr a no i presupposti per la decisione camerale ex art. 380 bis c.p.c. e che la causa debba essere trattata in pubblica udienza, previa acquisizione della sentenza del Tribunale di Padova n. 191 del 17/10/2017 dichiarativa delfallimento dell’associazione non riconosciuta C entro di formazione professionale IPEA, e verifica della sua definitività; P.Q.M. Rimette la causa alla pubblica udienza della prima sezione civile e rinvia a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria di acquisire la sentenza del Tribunale di Padova n. 191del 17/10/2017. C
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