CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2021
Cassazione n. 45750/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, emessa il 13 dicembre 2021, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 496 cod. pen. (commesso l'11 agosto 2008), dichiarando, invece, prescritti i restanti reati; - che, con un unico motivo, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, sostenendo che il termine di prescrizione previsto per il reato per il quale era intervenuta condanna — al pari di quello previsto per gli altri reati — sarebbe decorso prima della sentenza di secondo grado; - che il motivo è manifestamente infondato, atteso che il termine massimo di prescrizione previsto per il reato in questione (pari ad anni 11 e mesi 3) — calcolando il periodo di sospensione ex art. 159 cod. pen. (pari ad anni 2, mesi 1, giorni 7) — risulta decorso solo 18 dicembre 2021 e, dunque, cinque giorni dopo la pronuncia della sentenza di appello (emessa il 13 dicembre 2021); - che, pertanto, il reato per il quale è intervenuta condanna, al momento della pronuncia della sentenza di appello, non era estinto (così come, a ben vedere, non erano estinti nemmeno quelli per i quali è intervenuta definitiva declaratoria del non doversi procedere); - che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266); - che, infatti, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del giudicato sostanziale, con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci, Rv. 199903); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.